Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51257 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51257 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 23 novembre 2017, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata truffa volt all’impossessamento di generi alimentari di un supermercato senza pagarne il corrispettivo – così riqualificato il fatto originariamente contestato come truf
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consumata – determinando la pena in mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile la causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all’art. 54 co pen., in considerazione delle condizioni economiche disagiate del ricorrente che voleva sottrarre generi alimentari al solo fine di alimentarsi;
violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., tenuto conto dell’esiguo valore dei beni che si volevano sottrarre, pari ad euro 65,00.
La Corte avrebbe valorizzato in proposito solo l’esistenza della recidiva;
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte motivato il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., tenuto conto del modesto valore dei beni e dell’assenza di serio pregiudizio per alcuno.
La Corte, inoltre, senza argomentazioni, avrebbe negato la circostanza del risarcimento del danno intervenuto prima del giudizio.
Infine, non sarebbero state espresse le ragioni per ritenere applicabile la recidiva; Con il che, la pena avrebbe potuto essere contenuta nel minimo edittale con la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. che prevede la possibilità di sostituzione della pena detentiva e che, ratione temporis poteva essere applicato a prescindere dalla sua entrata in vigore in quanto ius novum, a pena di incostituzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Quanto al primo motivo la sentenza ha sottolineato, in pulito di fatto, che non risultava da nessun elemento di prova che l’imputato versasse in una situazione di tale indigenza da imporgli il comportamento incriminato e che, quindi, esso fosse inevitabile secondo quanto richiesto dall’art. 54 cod. pen..
2.11 secondo motivo non è fondato alla luce del principio di diritto, applicabile al caso in esame, secondo il quale, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art.. 131-bis cod. pen. non può esser applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 1, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250).
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E’ infondato anche il terzo motivo.
3.1. Sia pure succintamente ma non tanto da rendere viziato il percorso logico seguito, la Corte di appello ha ritenuto che il fatto per cui si procede er espressione di una maggiore pericolosità e capacità a delinquere del ricorrente rispetto ai precedenti che avevano determinato la contestazione nei suoi confronti della recidiva reiterata e specifica.
In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).
3.2. L’applicazione della recidiva reiterata e specifica non avrebbe consentito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 69 cod. pen., neanche in presenza di ulteriori circostanze attenuanti, il giudizio di prevalenza di queste ultime, tenuto conto che la Corte ha già riconosciuto l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva.
L’ultimo motivo è infondato.
La sentenza impugnata è stata emessa il 14 novembre 2022.
Le sanzioni sostitutive, ancorché più favorevoli, previste dall’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) – che ha visto la propria “vacatio legis” esaurirsi in data 10 novembre 2022 – non sono applicabili fino al 30 dicembre 2022, in quanto l’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n 162 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo citato l’art. 99-bis, in forza d quale l’entrata in vigore della Riforma è stata prorogata a quella data (Sez. 5, n. 33788 del 05/05/2023, COGNOME, Rv. 285074).
Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, rendendo manifestamente infondata, oltre che generica, la questione di legittimità costituzionale proposta in ricorso.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023.