Stato di necessità abitativo: la Cassazione nega la giustificazione del reato
Con l’ordinanza n. 25153/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso complesso che tocca temi sociali e giuridici di grande attualità, chiarendo i limiti entro cui può essere invocato lo stato di necessità abitativo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’imputata, confermando la sua responsabilità penale e stabilendo principi importanti riguardo la non punibilità per tenuità del fatto e l’applicazione delle pene sostitutive.
Il Caso in Esame: l’Appello contro la Condanna
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una donna contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputata aveva basato la sua difesa su tre motivi principali, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. In primo luogo, sosteneva di aver agito in uno stato di necessità abitativo, invocando la scriminante prevista dall’art. 54 del codice penale. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Infine, lamentava la mancata applicazione di pene sostitutive a quella detentiva.
L’Analisi della Cassazione: I Tre Motivi del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Il Rifiuto dello Stato di Necessità Abitativo
Il primo motivo, cuore della difesa, è stato giudicato reiterativo e infondato. La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: lo stato di necessità non può essere invocato quando la condotta illecita è finalizzata a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. La scriminante opera solo in presenza di un pericolo ‘attuale’ e ‘imminente’ di un danno grave alla persona, non per soddisfare un bisogno cronico, per quanto fondamentale.
La Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, basando la sua decisione sull’entità della lesione al bene giuridico tutelato, sulla durata della condotta criminosa e sul danno causato alla persona offesa. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
La Questione delle Pene Sostitutive
Infine, la Corte ha chiarito che l’applicabilità delle pene sostitutive è condizionata alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Nel caso di specie, all’imputata era già stato concesso proprio il beneficio della pena sospesa. Inoltre, i giudici hanno ricordato che la proposta di applicare una pena sostitutiva rientra nel potere discrezionale del giudice e non costituisce un obbligo. L’omessa comunicazione all’imputato di questa possibilità non invalida la sentenza, ma presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti.
Le motivazioni che escludono lo stato di necessità abitativo
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi giuridici solidi. Lo stato di necessità abitativo viene escluso perché la scriminante dell’art. 54 c.p. è concepita per fronteggiare pericoli imminenti e transitori, non per risolvere problemi strutturali e permanenti come la mancanza di un alloggio. Accogliere una simile tesi significherebbe legittimare la violazione della legge come strumento per soddisfare bisogni primari, creando una situazione di incertezza del diritto. La Corte ha privilegiato la tutela della proprietà e dell’ordine giuridico, pur riconoscendo la rilevanza sociale del problema abitativo. La motivazione sottolinea che la condotta delittuosa non può diventare un mezzo per ottenere un vantaggio stabile a danno di terzi.
Le conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. L’ordinanza riafferma con forza la linea rigorosa della giurisprudenza sui limiti dello stato di necessità e sulla discrezionalità del giudice in merito alla tenuità del fatto e alle pene alternative, ribadendo che le difficoltà personali, per quanto gravi, non possono tradursi in una generalizzata autorizzazione a commettere reati.
Lo stato di necessità può giustificare un reato commesso per risolvere un problema abitativo?
No, secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte, lo stato di necessità non è applicabile quando la condotta illecita mira a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, poiché la scriminante presuppone un pericolo attuale e inevitabile, non un bisogno cronico.
Perché la Corte non ha riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito fosse adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. La decisione di escludere la tenuità del fatto si basava su elementi concreti come l’entità della lesione al bene protetto, la durata della condotta criminosa e il danno alla persona offesa.
Il giudice è sempre obbligato a proporre l’applicazione di una pena sostitutiva alla detenzione?
No, il giudice non è obbligato. L’applicazione di pene sostitutive è una facoltà discrezionale del giudice ed è subordinata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa. Se quest’ultimo viene concesso, come nel caso di specie, la questione delle pene sostitutive è preclusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ribadita dichiarazione d responsabilità, denunciando l’illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del scriminante di cui all’art. 54 cod. perì., è reiterativo e manifestamente infondato, a fr di una motivazione della sentenza impugnata che – p. 6 – richiama la costante giurisprudenza che esclude lo stato di necessità quando si sopperisca con la condotta delittuosa in questione a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520);
considerato che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittim è manifestamente infondato in presenza di congrua motivazione che richiama l’entità della lesione del bene giuridico protetto, la durata della condotta criminosa e il conseguent danno alla persona offesa, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazi considerato che il terzo motivo in tema di “misure alternative” è manifestamente infondato, poiché l’applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brev condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa (viceversa riconosciuto) e il giudice non sarebbe tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputat l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avvi di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenz presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024
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