Stato di latitanza: la Cassazione conferma il rigore contro il favoreggiamento
Il supporto logistico o morale fornito a chi si sottrae alla giustizia configura un reato grave che non ammette giustificazioni generiche. La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità penale di chi agevola uno stato di latitanza, sottolineando come la consapevolezza della condizione del ricercato sia l’elemento centrale per la condanna.
Il caso: assistenza e stato di latitanza
La vicenda riguarda due persone condannate per aver prestato aiuto a un soggetto ricercato dalle autorità. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza di appello sostenendo la mancanza di dolo e richiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che le condotte poste in essere non erano episodiche o prive di rilievo, ma costituivano un aiuto concreto e consapevole volto a mantenere lo stato di latitanza del soggetto.
La decisione della Suprema Corte
I giudici hanno dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati dai ricorrenti erano meramente reiterativi di quanto già esposto e respinto nei precedenti gradi di giudizio. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo un controllo sulla correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
La prova del dolo nello stato di latitanza
Un punto cruciale della sentenza riguarda la prova della consapevolezza. La Corte ha evidenziato come gli elementi oggettivi e i comportamenti tenuti dai condannati dimostrassero inequivocabilmente la conoscenza della situazione di illegalità in cui versava il soggetto aiutato. Favorire uno stato di latitanza richiede la volontà di ostacolare l’attività di ricerca della polizia giudiziaria, elemento che nel caso di specie è stato ampiamente documentato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella manifesta infondatezza delle doglianze difensive. La Corte ha chiarito che la sentenza di appello era già sorretta da una motivazione congrua e puntuale, specialmente riguardo alla sussistenza del dolo. Inoltre, l’esclusione della particolare tenuità del fatto è stata giustificata dalla gravità intrinseca del favoreggiamento di un latitante, condotta che lede direttamente l’interesse dello Stato all’amministrazione della giustizia. La genericità dei motivi di ricorso ha precluso ogni ulteriore analisi nel merito, portando alla conferma delle sanzioni pecuniarie accessorie.
Le conclusioni
In conclusione, chiunque fornisca assistenza a un ricercato rischia una condanna definitiva se non è in grado di dimostrare l’assoluta inconsapevolezza della condizione di quest’ultimo. La Cassazione ribadisce che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della pena detentiva, ma anche l’obbligo di versare una somma significativa alla Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali, come deterrente contro l’impugnazione di sentenze correttamente motivate.
Cosa rischia chi aiuta un soggetto in stato di latitanza?
Rischia una condanna per favoreggiamento o procurata inosservanza di pena, oltre all’obbligo di risarcire le spese processuali e versare sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi infondati.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, manifestamente infondati o se si limitano a ripetere argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito.
Si può ottenere l’esclusione della punibilità per fatti di lieve entità?
No, se il giudice ritiene che il supporto fornito al latitante sia grave e dimostri una chiara volontà di eludere le ricerche delle autorità, escludendo così la particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5894 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5894 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione in sentenza sia quanto al dolo e alla consapevolezza dello stato di latitanza dell’Abruzzese, desunti dai comportamenti e dagli elementi oggettivi indicati in sentenza (pag. 4-5), sia quanto alla esclusione de particolare tenuità del fatto, sorretta da puntuale e diffusa motivazione ( pag.6);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguent condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere e t ,gtensore COGNOME
Il Presidente