Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31624 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31624 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA il 10/02/1955
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa dell’imputato lamenta:
1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento .agli artt. 40, 41 e 43 cod. pen., 186, comma 2-bis cod. strada; 2. Violazione di · legge in relazione al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione, del tutto coerente in fatto con le emergenze probatorie illustrate in motivazione e rispettosa dei principi ermeneutici dettati in materia da questa Corte.
· Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a ‘sostegno del decisum, ponendo in evidenza, con argomentare logico, come lo scontro con altro veicolo fosse riconducibile alla impoverita capacità di reazione dell’imputato in conseguenza dello stato di ebbrezza in cui versava (si veda quanto argomentato a pag. 7 della sentenza impugnata in cui si evidenzia che il ricorrente non ottemperava all’obbligo di fermarsi al segnale di “Stop” e non si avvedeva del sopraggiungere di altra vettura, determinando la collisione tra i veicoli a causa del suo stato di alterazione, circostanza resa evidente dall’assenza di tracce di frenata sull’asfalto).
Considerato che i rilievi difensivi sul punto, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pridnte