Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5059 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5059 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 maggio 2025 ) Ia Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Paola del 19 aprile 2024 con c NOME era stata condannata alla pena di mesi due, giorni venti arresto ed euro 1.100,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 1.127 g/I, con l’aggravante di commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.
Avverso l’indicata decisione ha proposto ricorso per cassazion l’imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di doglianza.
Con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione relazione agli artt. 63 e 350, comma 7, cod. proc. pen., lamentando che la responsabilità penale sarebbe stata comprovata dalle sole dichiarazi confessorie rese, nell’immediatezza dei fatti, alla P.G. intervenuta – in cu ammesso di essere stata alla guida dell’autovettura al momento dell’inciden da ritenersi, tuttavia, non utilizzabili in dibattimento, in ossequio disposto dagli artt. 63 e 350, comma 7, cod. proc. pen., nonché ritenuto d giurisprudenza di legittimità, per cui sono utilizzabili tali propalazioni so fase delle indagini preliminari ovvero della celebrazione del giudizio con le del rito abbreviato.
Espungendo, quindi, tali dichiarazioni dal panorama probatorio, no residuerebbe riscontro alcuno in ordine alla ricorrenza, oltre ogni ragion dubbio, della sua colpevolezza, avendo i Carabinieri solo accertato la pres sua e di COGNOME NOME al di fuori dell’automobile, senza, tuttavia, verifi delle due fosse stata precedentemente alla guida.
Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vi di motivazione con riguardo all’art. 131-bis cod. pen., eccependo la presenz plurimi elementi idonei a giustificare l’applicazione in suo favore della ca esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insisti l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, con valenza assorbente, con riguardo al prim motivo di censura, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento co rinvio della sentenza impugnata.
La ricorrente, infatti, ha correttamente evidenziato come la su responsabilità sia stata desunta a seguito di una palese violazione della no dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., che non consente l’utilizzo in dibattimentale delle spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria d persona sottoposta ad indagini, fatta salva la possibilità del loro utilizzo contestazioni di cui all’art. 503, comma 3, cod. proc. pen.
Espunte, dunque, le suddette dichiarazioni confessorie dal complesso probatorio acquisito, il Collegio rileva come, applicando la c.d. prov resistenza, non residuino ulteriori riscontri idonei a far ritenere accertato che la COGNOME fosse stata effettivamente alla guida dell’autovettura pri della verificazione dell’incidente.
Dalla lettura della pronuncia impugnata, infatti, si evince solo ch Carabinieri, intervenuti sui luoghi, avevano rinvenuto la presenza un’autovettura incidentata, di proprietà dell’imputata, priva di persone a b / oltre che, nelle immediate vicinanze, di una donna a terra, poi identificat COGNOME NOMENOME assistita dall’odierna imputata.
Appare evidente, quindi, come dalle sole circostanze descritte non si possibile desumere, oltre ragionevole dubbio, che sia stata proprio l’imputata non già invece la COGNOME, ad aver condotto l’automobile in occasione del sinistro
Tale incertezza determina la necessità di una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito da effettuarsi in sede di merito, volta a verif se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per configurare la pe responsabilità dell’imputata.
La troncante decisività di tale ultima considerazione fa ritener all’evidenza, assorbita l’ulteriore questione dedotta da parte dell’impu relativa all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente pronuncia annullamento della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente