Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51583 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51583 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BELLUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, del Foro di Belluno, in difesa di COGNOME NOME, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Venezia, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la condannk alla pena (condizionalmente sospesa) di quattro mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, di NOME per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: «cod. strada»).
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo /si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuto sufficiente una misurazione (riscontrante un tasso alcolemico pari a 2,09 g/l), seguita da una seconda effettuata a pochi minuti di distanza ma non andata a buon fine (a causa di una espirazione non sufficiente), in assenza di dati sintomatici coerenti con il grado di ebbrezza indicato dall’analisi obiettiva.
Il giudice di merito, comunque, non si sarebbe soffermato sulla portata dei sintomi emergenti dagli atti acquisiti in ragione del giudizio abbreviato («notevole difficoltà di deambulazione», «andatura barcollante» e «frasi sconnesse» e «pronunciate in maniera molto contorta») e sulla loro effettiva compatibilità con il tasso rilevato e con la sintomatologia descritta nella tabella allegata al d.m. Lavoro del 30 luglio 2008 (Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica). In particolar non sarebbe stata considerata l’assenza di sintomi quali: «occhi lucidi, arrossati, alito vinoso, tono immotivatamente alto, un comportamento arrogante o aggressivo». La notevole difficoltà di deambulazione e l’avvicinarsi barcollando, a detta del ricorrente, non sarebbero altresì ricompresi nella detta tabella ministeriale tra quelli tipici della concentrazione di/ (superiore a 1,5 g/1), non potendosi sussumere nella «difficoltà marcata a stare in piedi o camminare». Parimenti, il linguaggio articolato male, nel quale, a detta del ricorrente, non potrebbe essere sussunto quello accertato nella specie (caratterizzato da «frasi sconnesse» e proferite in maniera molto «contorta»), sempre secondo la citata tabella sarebbe indicato quale sintomo relativo a una fascia di tasso alcolemico da 0.9 g/I a 1,5. Sicché, anche a voler ritenere gli accertati sintomi relativi all’andatura tali da integrare la «marcata difficoltà stare in piedi», sintomatologia inserita in tabella tra quella relativa a una fasci superiore a 1,5 g/I, nella specie il giudice di merito avrebbe dovuto considerare 4
la compresenza di tali sintomi con quelli invece collocati in tabella nella fascia 0,9 g/I-1,5 gli.
2.2. Con il secondo motivo ,si deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’escludere la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. bis cod. pen., in ragione del livello di pericolosità della condotta insito nell tipologia di reato e, quindi, in ragione della mera sussistenza degli elementi richiesti dall’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada per l’integrazione del reato, senza procedere a una valutazione complessiva e globale di tutte le peculiarità della fattispecie (compresa la guida in strada d montagna, con tornanti, tali da richiedere di procedere sul margine destro, e con conseguente lieve urto con vettura parcheggiata in prossimità di un bar).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente chiede in sede di legittimit l’applicazione dell’istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, introd dall’art. 20-bis d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. «riforma Cartabia»), premettendo che la sentenza d’appello è stata pronunciata il 10 ottobre 2022 (con motivazione depositata il successivo 2 novembre), quindi antecedentemente all’entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) del citato d.lgs. n. 150, e che, di conseguenza, il giudizio di legittimità non poteva ritenersi pendente alla data della detta entrata in vigore, in quanto già esperito il relativo ricorso (nei termini) il 21 febbr 2023.
Le parti hanno discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, complessivamente considerato, deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso, deve premettersi che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’a 186, comma 2, cod. strada, non costituendo l’esame strumentale, basato su una duplice misurazione, una prova legale, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (ex plurimis: Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, in fattispecie in cui per l’accertamento del reato, oltre a un unico test alcolimetrico, il giudice aveva considerato la circostanza per cui il soggetto attivo si fosse espresso a fatica in sede di intervento della polizia giudiziaria; Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, COGNOME, Rv. 276674, in fattispecie caratterizzata dall’accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un’unica misurazione alcolimetrica, attesa l’impossibilità
di procedere alla seconda prova per la condotta ostruzionistica dell’imputato, in presenza di elementi sintomatici dello stato di alterazione; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 269979).
2.1. Orbene, la doglianza in esame è inammissibile, anche al netto del tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle, di natura probatoria, de giudice di merito.
2.2. Alla manifesta infondatezza della pretesa natura di prova legale della tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livel concentrazione alcolennica allegata al d.nn. Lavoro del 30 luglio 2008, riferendosi essa solo agli elementi sintomatici che devono essere esposti in determinati esercizi commerciali per chiare esigenze di sensibilizzazione e prevenzione, si somma la mancata considerazione della ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugNOME, venendo così meno, in radice, l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
Sotto tale ultimo profilo, differentemente dalle deduzioni del ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, peraltro facendo corretta applicazione principio di cui innanzi, ha considerato, ai fini dell’accertamento del reato, non solo l’esito dell’unica misurazione eseguita, evidenziante un tasso pari a 2,09 g/I, rientrante nella previsione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ma elementi considerati sintomatici di una ebbrezza corrispondente a un valore sopra soglia. Il riferimento è stato, in concreto, alla «notevole difficoltà di deambulazione», all’«andatura barcollante» all’aver proferito «frasi sconnesse» nonché «pronunciate in maniera molto contorta».
Parimenti inammissibile, per mancato confronto con la ratio sottesa alla decisione, si mostra il secondo motivo, con il quale si deduce l’errore nell’aver escluso la particolare tenuità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione dell pericolosità della condotta insita nella tipologia di reato e, quindi, in ragione dell mera sussistenza degli elementi richiesti dall’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada per l’integrazione del reato, senza procedere a una valutazione complessiva e globale di tutte le peculiarità della fattispecie.
3.1. Il giudice di merito, difatti, come emerge dal terzo capoverso dell’ultima pagina della sentenza impugnata, non fonda la decisione sul mero riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie, mostrando peraltro di considerare le
circostanze concrete che invece la difesa vorrebbe porre a fondamento dell’opposta valutazione (peraltro tentando inammissibilmente di sostituirsi alle valutazioni del giudicante).
La Corte territoriale valuta difatti il pericolo significativo, in termini di particolare tenuità, in ragione del rischio notevole di sua concretizzazione per essere stata tenuta la condotta nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico, in orario di apertura dello stesso, nonché causa, come ribadito dallo stesso ricorrente, di un urto con una macchina parcheggiata nei pressi del bar e su strada di montagna caratterizzata da tornanti.
3.2. Con l’apparato motivazionale di cui innanzi, infine, la Corte territoriale ha mostrato corretta applicazione del principio, con il quale invece, sostanzialmente, è il ricorrente a non confrontarsi, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285065, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non corretta la motivazione che escludeva la particolare tenuità del fatto in base alla sola sussistenza dell’aggravante dell’aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7).
4. Inconferente è infine il terzo motivo di ricorso.
4.1. In merito, occorre rilevare che, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto di cu all’art. 20-bis cod. pen., sono disciplinate dal Capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689 (come previsto dallo stesso citato art. 20-bis).
Quanto alle modifiche introdotte dalla detta riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 al Capo III della I. 24 novembre 1981, n. 689 (capo ora intitolato: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»), che all’art. 56-bis disciplina proprio il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l’art. 95, comma 1, dello stes d.lgs. n. 150 dispone che le norme previste dal capo III in considerazione, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado d’appello al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente non applicabilità nella specie da parte dal giudice d’appello in quanto pronunciatosi prima dell’entrata in vigore della riforma.
4.2. Con riferimento a quanto più rileva nella specie, lo stesso art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 prosegue però disponendo che il condanNOME a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al citato capo III della I. n. 6
del 198, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza (provvedendovi invece il giudice del rinvio in caso di annullamento).
4.3. Ciò premesso, deve evidenziarsi che nella specie si versa proprio nell’ipotesi da ultimo considerata.
Il giudizio di legittimità deve difatti ritenersi pendente in applicazione de principio, di recente affermazione e che il collegio intende ribadire, per cui ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di cui al citato art. 95, in riferim all’art. 20 -bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condanNOME potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione (Sez. 6 – , Sentenza n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154 – 01; conforme anche la successiva Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, in motivazione).
In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il Presidente