Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1380 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1380 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 25 novembre 2021 dalla Corte di appello di L’Aquila, che ha parzialmente riformato – concedendo all’imputato la sospensione condizionale della pena – la decisione del Tribunale di Lanciano che aveva condannato, anche agli effetti civili, NOME NOME per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. ai danni di NOME COGNOME e della moglie NOME COGNOME, commesso in concorso con il fratello NOME, contro il quale si è proceduto separatamente.
I fatti trovano la loro genesi nella mancata assunzione di NOME dopo un periodo di prova presso la ditta di COGNOME e nel licenziamento disciplinare di NOME, già dipendente dell’impresa predetta.
Contro la sentenza predetta, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di ufficio, che ha prima riepilogato l’esito del giudizio di primo grado e l’atto di appello per poi articolare gli argomenti di censura.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’alt 612-bis cod. pen. in relazione agli artt. 27 Cost e 40 cod. pen.
L’istruttoria dibattimentale aveva chiarito che l’imputato non aveva mai partecipato, né materialmente né moralmente, agli episodi dei giorni 11, 15 e 16 novembre 2016, in quanto commessi dal solo NOME. Ciò emergerebbe sia dalla denunzia delle persone offese che dal loro esame testimoniale. Erronea sarebbe la decisione della Corte di appello allorché aveva reputato sussistente, a carico dell’imputato, il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. perché, al più, i prevenuto sarebbe stato protagonista di un solo episodio di minaccia ai danni del solo COGNOME, che non aveva lamentato nessuno degli eventi del reato di atti persecutori. Solo la COGNOME, infatti, aveva lamentato uno stato d’ansia ed il mutamento delle abitudini di vita, ma ella era stata esclusivamente vittima di condotte di NOME e, comunque, l’unico contegno addebitabile al ricorrente prima della denunzia del 18 novembre 2016 – che segnerebbe il momento in cui si è verificato il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa – era la minaccia a COGNOME.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché la Corte di merito ha attribuito anche al ricorrente le condotte dell’8, 11 e 15 novembre 2016 che sarebbero del solo coimputato, fondando su dichiarazioni delle persone offese, che dovevano ritenersi inattendibili. Queste ultime, infatti, come lamentato nell’atto di appello, avevano denunziato entrambi i NOME anche per condotte commesse solo da NOME ed avevano attribuito una valenza persecutoria al contegno di NOME anche quando la sua presenza nei luoghi frequentati dai coniugi COGNOME poteva essere facilmente spiegabile.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. Da una parte, la decisione avversata sarebbe contraddittoria laddove la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche ed ha poi concesso la sospensione condizionale della pena, diversamente valutando l’incensuratezza. In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte di
merito ha addossato all’imputato un onere probatorio circa la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche che non è previsto dall’art. 62-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione dell’ad 612-bis cod. pen. in relazione agli artt. 27 Cost e 40 cod. pen. – manca di confronto con la sentenza impugnata laddove la Corte di merito ha attribuito al ricorrente la minaccia a COGNOME del 7 ottobre 2016, le plurime minacce telefoniche ad entrambi i coniugi ed il lancio di una pietra contro l’autovettura su cui i due viaggiavano. Si tratta di condotte che di per sé possono costituire una sequenza persecutoria, anche a prescindere dal concorso dell’odierno ricorrente nelle condotte poste in essere dal fratello, su cui effettivamente la motivazione della decisione avversata è scarna, così come era poco convincente la sentenza di primo grado
Quanto al mutamento delle abitudini di vita, l’impugnativa indulge in considerazioni di merito, ma non si avvede che la Corte distrettuale ha fatto riferimento alla necessità della COGNOME, indotta dalle condotte persecutorie, di non recarsi al parcheggio da sola e a quella di COGNOME di controllare se i due fossero nei paraggi prima di uscire.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto pretende di fondare la doglianza circa il giudizio di attendibilità delle persone offese sulla divergenza della tesi di queste ultime da una propria personale ricostruzione dei fatti e non su dati oggettivi di smentita – propugnati nel gravame di merito – che i Giudici di appello avrebbero trascurato.
Il Collegio osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall’impostazione dell’argomento di censura perché – senza le dovute specificazioni – lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 COGNOME (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo
attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, pe espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Il terzo motivo di ricorso – che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche – segue ad un motivo di appello del tutto generico, che si limitava ad invocare il beneficio, sicché il ricorrente non può dolersi del quommodo della motivazione sul diniego, non avendo sottoposto al Giudice di appello indicatori positivi specifici su cui questi avrebbe dovuto ragionare (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999). Peraltro la doglianza è anche manifestamente infondata giacché non vi è alcuna contraddizione nell’escludere la rilevanza dell’incensuratezza quale parametro unico per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e poi valorizzarlo quanto alla sospensione condizionale della pena, perché, nel primo caso, il divieto è previsto dalla legge.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 7/12/2022.