Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13318 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME NOME nato a LECCE il 14/08/1979
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG COGNOME che conclude per la inannmissibiliz:1 1 del ricorso.
L’avv. NOME COGNOME insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, con la quale sono state disposte nei confronti di NOME COGNOME siccome graveriente indiziato del delitto di atti persecutori, e ravvisate le esigenze cautelari li cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. – le misure cumulative del divieto di avvicinamento alla p.o. e del divieto di dimora (quest’ultima misurEl poi revocata all’esito dell’interrogatorio di garanzia dal medesimo g.i.p.), con i dispositivi di controllo elettronico.
Il ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME è affidato a un unico motivo, con il Thiale sono denunciati erronea applicazione della legge, penale e processuak , e correlati vizi della motivazione.
Si duole la Difesa che l’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ravvisato la fattispecie del c.d. stalking giudiziario, in spregio all’indirzzo giurisprudenziale che la esclude nella ipotesi – qui, in tesi diferis va, ricorrente – della condizione di conflittualità reciproca dei protagonisti, per la assenza della finalità persecutoria unilaterale, laddove le azioni giudi irie vengono orientate alla difesa dei propri interessi piuttosto che alla vessazi )ne dell’altra parte. A tal fine, la difesa rammenta le plurime azioni giudiThrie intraprese dalla p.o. nei confronti dell’imputato, in un contesto di contenziDSO bilaterale.
Sotto il profilo motivazionale, l’ordinanza impugnata ha ritenuto chi la vittima avesse agito giudizialmente per la tutela dei propri diritti, senza ima chiara esposizione dei criteri adottati per distinguere le condotte dell’indagato – ritenute vessatorie – da quelle, considerate legittime, della p.o.
Sono stati depositati motivi nuovi con p.e.c, dell’Il febbraio 2025.
3.1. Con il primo, ci si duole che il Tribunale del riesame non abbia fcrnito una propria autonoma valutazione dell’evento, non avendo chiarito quale effettivo impatto psicologico avrebbe avuto l’unico episodio minac:i)so contestato.
3.2. Con il secondo motivo nuovo è denunciata nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 292 lett. c) , non avendo replicata alla doglianza prospettata in sede di riesame, con la quale si sosteneva che il g.i.p. non avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari in ragione. del considerevole iato temporale tra l’ultimo episodio di presunta molestia E. la applicazione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.L’ordinanza impugnata contiene ampia, esaustiva e pertinente motivz:z one in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desurd dal complessivo atteggiamento vessatorio assunto dall’indagato nei cor fronti della p.o., costituito dalle minacce e dalle molestie verificatesi nel febbraio 2024, ma ancor prima, dalle precedenti numerose iniziative giudiziare del tutto pretestuose, e in alcuni casi anche fondate su presupposti fattuali 1″3lsi, intraprese dall’indagato, come puntualmente enumerate nell’ordi nza impugnata. A seguito di attenta ricostruzione, il Tribunale di Vene2:ii:: ha confermato la valutazione del Gip, ritenendo configurato, per le rei:erate azioni giudiziarie, il superamento della soglia del fisiologico esercizio d un diritto, scriminante la condotta, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., vertendo3i in tema di abuso del processo, sussistendone i presupposti oggett v) e soggettivo (Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Maier, Rv. 281311 – 2.). L’esercizio del diritto di difesa, sancito dall’art, 24 Cost., nonché dall’::rt. Cedu, infatti, si deve sostanziare nell’accesso alla attività giudiziaria c:)rne una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questigne, poiché – in caso contrario – si superano i confini dell’esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell’art. 51 cod. pen. (Sez. 3, n. 5889 del 08/0511)96, COGNOME, Rv. 205512 – 01; conf. Sez. 5, n. 17171 del 16/01/21)23 Rv. 28439902).
2. Risulta, altresì, scrutinato -contrariamente a quanto sostiene il ricorrerle il profilo – qui oggetto di specifica deduzione – della reciprocità delle azioni giudiziarie che, nell’ottica difensiva, escluderebbe il delitto in questione.
Invero, il Tribunale distrettuale ha ben distinto le condotte delle parti, considerando, quanto alle azioni giudiziarie intraprese dal Di COGNOME, ct – e egli aveva consapevolmente dedotto elementi falsi, per creare nuovi diritti é/ci hoc o comunque con l’intento di nuocere alla p.o. in palese violazione del dovere di correttezza e buonafede. Al contrario ; la vittima si era limitala a intraprendere legittimamente azioni giudiziarie nei confronti del Di Prism a tutela dei propri diritti, presi di mira dalle pretestuose iniziative dell’ind,aat e, comunque, si è escluso espressamente il carattere molesto delle iniziative giudiziarie del COGNOME, anche a fronte della documentazione offerta dalla Difesa, circa gli esiti di altri procedimenti correlati al contesto di tensiorm nel quale i fatti si inseriscono, elementi con i quali si è, quindi, confrontato.
3.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di consolidati principi ( (Sez. 5, n, 31273 del 14/09/2020, F., Rv. 279752 – 01 ), secondo cui il delitto di atti persecutori – che ha natura di reato abituale e di danne – è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti ialla
norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza Cell sale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato cella condotta persecutoria nel suo complesso, sicchè ciò che rileva la identificabilità di questi quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti i: alla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P, Rv. 275381), che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato callo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecullorie (Sez. 5, n. 11931 del 28/01/2020, R., Rv. 278984). E’ tale nucleo esserviale a qualificare giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà morale della persona cifiesa, all’esito della necessaria verifica causale. In altri termini, il contesto eltro quale si situa la condotta persecutoria è del tutto irrilevante, quando la :nassa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della peri;ona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod. pein. E assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non linnita la varietà degli ambiti fenonnenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche “ambientazioni” (cd. stalking condominiale, giudiziario).
Nel caso di specie, sia i’ordinanza genetica che quella ora implsinata hanno rilevato come le azioni intraprese sia in sede civile che penale, per le loro connotazioni, abbiano realizzato una fattispecie di ‘stalking ritenendo che l’idoneità dello stillicidio di azioni giudiziarie ad alterare, a lch in termini gravi, la serenità del destinatario, per effetto del grave staio di ansia che possono provocare.( cfr. sez. 5 n. 36994/2023),
4. I due motivi aggiunti – aventi riguardo, rispettivamente, allo sc -utinio dell’impatto delle condotte sulla psiche della vittima, e, dunque, all’evento del reato, e alla valutazione delle esigenze cautelari GLYPH sono stati inammissibilmente declinati, in quanto inediti rispetto ai tempi proposti con il ricorso originario.
Deve infatti ribadirsi che i motivi nuovi di impugnazione debbono “2:! sere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione irvi?stit dall’impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex n,ultis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Rv. 228525).
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorsici: (Rv
237957), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 cadauno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa celle ammende.
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2025 Il Consigliere estensore