Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15114 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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INDIRIZZO GLYPH avverso
VALniriA
la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7 febbraio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio d sentenza impugnata avuto riguardo alla posizione di NOME COGNOME e il rigetto ricorso di NOME COGNOME; sentito l’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ha ch accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari perché ritenuti responsabili, in concorso con NOME COGNOME, separatamente giudicato, della detenzione e del trasporto di 5,7870 chilogrammi di eroina.
Con la stessa sentenza è stato mandato assolto dalla medesima accusa NOME COGNOME, per non avere commesso il fatto.
In particolare, secondo la ricostruzione in fatto operata dalla sentenza di primo grado, il COGNOME venne fermato mentre trasportava, a bordo della propria autovettura, la sostanza descritta dall’imputazione; gli altri tre imputati, furono invece fermati qualche attimo prima del COGNOME, mentre si trovavano a bordo di altra autovettura – condotta dal COGNOME– che precedeva quella del COGNOME, lungo la medesima direttrice di marcia, con l’obiettivo di fungere da staffetta e di segnalare al primo la presenza di possibili controlli della forze dell’ordine.
Conclusione questa alla quale il Giudice ebbe a pervenire sul piano logico grazie al rinvenimento, sull’auto condotta dal COGNOME, di un cellulare, ascritto alla disponibilità del COGNOME, il quale recava, tra gli ultimi inviati, un messaggio recante il testo ” non stare assai vicino” spedito all’utenza in uso al COGNOME. Valorizzato il tenore di tale messaggio, la presenza di altri momenti di contatto tra le due utenze nella stessa giornata e dando rilievo anche al ruolo di conducente svolto dal COGNOME, è stato ritenuto comprovato il coinvolgimento di quest’ultimo e del COGNOME nel trasporto illecito operato dal COGNOME.
Quanto a NOME, constatata l’assenza di momenti di contatto telefonico tra i detti partecipi e il predetto e considerata la mancanza di altre circostanze destinate a confermarne un ruolo attivo nel contribuire alla descritta attività illecita, Giudice di primo grado ebbe a ritenere non comprovata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua partecipazione concorsuale al fatto contestato, unicamente desunta dalla sua presenza nell’auto che fungeva da staffetta, così da mandarlo assolto dalla relativa imputazione.
Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha dato conferma alle condanne rese nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza sono stati proposti due ricorsi.
Il primo nell’esclusivo interesse di NOME COGNOME; il secondo nell’interesse comune sia di NOME COGNOME che di NOME COGNOME.
4.1. Nell’esclusivo interesse di NOME COGNOME si adducono due diversi motivi.
4.1.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. L’assunto accusatorio, validato dalle due
sentenze di merito, ad avviso della difesa, muove da un presupposto logico fattuale privo di valide conferme e ritenuto in modo apodittico: la riconducibilità al COGNOME dell’utilizzazione del cellulare, rinvenuto nell’autovettura e non indosso ad uno dei soggetti che viaggiavano sulla stessa, che recava il messaggio inviato al COGNOME poco prima che i due mezzi venissero fermati.
La difesa rimarca che i cellulari rinvenuti erano due: uno intestato al COGNOME e l’altro, quello recante il predetto messaggio, intestato ad un soggetto terzo. Del tutto arbitrariamente dunque si era pervenuti alla conclusione della riferibilità del detto telefono al ricorrente e da qui, a caduta, alla esclusiva riconducibilità al COGNOME del messaggio inviato e degli ulteriori contatti ivi riscontrati, escludendo a priori che il cellulare potesse essere ascritto alla disponibilità di NOME COGNOME. L’assoluzione di quest’ultimo del resto, aveva finito per vulnerare la logicità intrinseca del percorso argomentativo seguito dai giudici dei merito: se ne è escluso ogni collegamento con il detto telefono, replicando il salto logico operato nel ricondurre quest’ultimo al COGNOME.
4.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla scelta di denegare le generiche, conclusione assunta senza valorizzare l’incensuratezza del prevenuto e la modesta intensità del dolo riscontrata.
4.2. Ricorso proposto nell’interesse comune dei due imputati.
4.2.1. Con i primi due motivi si lamenta la manifesta illogicità, la contraddittorietà o comunque la mancanza di motivazione rispetto alle sollecitazioni rivolte ai giudici dell’appello con il gravame di merito, ribadendo alcune delle considerazioni già spese dal precedente ricorso.
Nel riferire al COGNOME l’utilizzo del cellulare che conteneva il messaggio inviato al COGNOME, la Corte del merito non avrebbe considerato che dagli atti non emergeva il sequestro di alcun telefono e che non vi erano altri elementi per ricondurre il detto cellulare al COGNOME, sempre se effettivamente rinvenuto all’interno dell’auto sul quale lo stesso viaggiava.
Né, del resto, risultava in alcun modo precisata la posizione assunta all’interno della vettura dEki due passeggeri diversi dal conducente da correlare al punto dell’autovettura ove era stato rinvenuto il più volte citato telefono cellulare. Si evidenzia, inoltre, l’intrinseca contraddittorietà della risposta offerta al rilie difensivo con il quale si rimarcava l’assenza di conversazioni tra il cellulare in uso al COGNOME e gli altri cellulari rinvenuti: confermando per un verso che dai tabulati emergevano solo chiamate prive di durata e che per altro verso l’utenza del NOME e quella in uso al COGNOME erano state in comunicazione per circa 45 minuti.
4.2.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui si valorizzava il ruolo di conducente del COGNOME nel
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confermarne il coinvolgimento nel fatto illecito contestato, perché guidando l’auto, secondo i giudici del merito, lo stesso non poteva non essere a conoscenza dello scopo del viaggio. Secondo l’assunto accusatorio, il COGNOME avrebbe seguito le indicazioni del COGNOME, che a sua volta era in contatto con il COGNOME: ma se fosse stato così, ad avviso della difesa, tanto avrebbe dovuto portare anche alla responsabilità di NOME COGNOME, che di tali istruzioni e dunque dei contenuti e delle ragioni del viaggio non poteva non essere consapevole.
4.2.3. Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle richieste e alle eccezioni della difesa veicolate con l’appello e dirette alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (tramit l’acquisizione di determinati documenti allegati al gravame) o volte a stigmatizzare la nullità della perizia resa nel corso delle indagini e relativa alla sostanza detenuta dagli imputati, resa in violazione degli artt 229 cod,. proc. pen., 87 d.P.R. n. 309 del 1990 e 364 cod. proc. pen.
4.3. Con l’ultimo motivo si contesta la motivazione spesa nel denegare le generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondate le censure dirette a contrastare la tenuta motivazionale della sentenza gravata prospettate nell’interesse di NOME COGNOME, tali da imporre l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio alla Corte territoriale competente per un nuovo giudizio. Non colgono nel segno, di contro, quelle dedotte a sostegno della posizione di NOME COGNOME, il cui ricorso, dunque, va rigettato.
Per la natura pregiudiziale che ne connota il portato, va anteposto lo scrutinio del terzo motivo del ricorso, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, proposto nel comune interesse dei due imputati.
Le doglianze sono inammissibili per più concorrenti ragioni.
E’ innanzitutto generica la censura con la quale si lamenta l’asserita violazione dell’art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen. senza specificare quali fossero i documenti allegati all’appello dei quali si chiedeva l’ammissione tramite l’invocata rinnovazione istruttoria e senza precisarne la relativa indispensabilità o rilevanza rispetto alla decisione da rendere (a seconda della previsione da applicare nella specie, risultando indistintamente evocati i primi dékt commi dell’art. 603 cod. proc. pen. ad ulteriore conferma della indeterminatezza del rilievo).
Sono manifestamente infondate le doglianze spese con riguardo ai vizi destinati ad inficiare, ad avviso della difesa, l’accertamento reso in sede di indagine sulla sostanza trasportata dal COGNOME. A tacere della infondatezza nel merito delle relative censure, puntualmente argomentata dalla sentenza gravata (pagina 4), si
tratterebbe comunque di asserite nullità non foriere di inutilizzabilità patologiche, in quanto tali ovviate e coperte, dunque, dalla scelta difensiva di definire il processo con le forme del rito abbreviato.
L’incertezza probatoria rilevata, infine, dalla difesa, in ragione della ritenuta impossibilità di verificare se nel caso la sostanza sottoposta a scrutinio tecnico fosse effettivamente quella rinvenuta nella disponibilità diretta del COGNOME (per la asserita mancanza del numero di protocollo del relativo sequestro) risultava connotata, già in appello, da profili di evidente genericità perché non supportata, come stigmatizzato già dalla Corte territoriale, da adeguate e ulteriori puntualizzazioni destinate a dare concretezza al rilievo.
Da qui l’inammissibilità delle censure proposte con il motivo in questione.
Nel merito, è fondato il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse esclusivo di NOME COGNOME, in parte ripreso anche dal ricorso comune ai due imputati.
Giova subito precisare che, a differenza di quanto ritenuto dalle difese, non assume rilievo il mancato sequestro dei telefoni cellulari rinvenuti presso l’auto sulla quale viaggiavano gli odierni ricorrenti: considerato il rito adottato, bastano al fine le emergenze descritte dalla comunicazione di notizia di reato acquisita agli atti, dalla qualenergono le risultanze dell’attività di indagine resa nell’occasione, puntualmente valorizzate dalle sentenze di merito.
Piuttosto è a dirsi che le valutazioni dei giudici del merito si fondano su due diverse premesse logiche, delle quali solo la prima deve ritenersi condivisibile.
5.1.In primo luogo, i giudici del merito muovono dal collegamento tra l’autovettura condotta dal COGNOME, a bordo della quale il suddetto trasportava il carico illecito contestato; e quella, condotta dal COGNOME, sulla quale viaggiavano, insieme a NOME COGNOME, i due odierni ricorrenti, che precedeva di poco la prima, lungo la medesima direttrice di marcia. Che il sistema adottato fosse quello tipico della staffetta, con il mezzo che conteneva la sostanza preceduto da altro tenuto a segnalare possibili situazioni di difficoltà, è conclusione che non merita censure: il dato offerto dal messaggio- con il quale si offrivano inequivoche indicazioni sulla distanza da tenere- rinvenuto sul cellulare del COGNOME spedito da altro telefono trovato all’interno dell’autovettura condotta dal COGNOME ha un contenuto inferenziale di assoluto rilievo a conferma della prospettazione accusatoria, vieppiù se letto alla luce delle altre argomentazioni svolte dalla sentenza gravata sul punto (in particolare, quella sulla distanza ravvicinata tra i detti due mezzi riscontrata nel momento in cui si procedette al relativo fermo), destinate a supportare una conclusione logica che i ricorsi non mettono in alcun modo in crisi.
5.2. L’altro spunto logico sul quale si fonda la decisione gravata appare di contro correlato a una situazione in fatto che tuttavia risulta affermata apoditticamente: quella della riferibilità al NOME, e non a altri, del cellula
rinvenuto nella macchina dove si trovavano i due ricorrenti, dalla cui utenza venne inviato il messaggio diretto al COGNOME, valorizzato, come detto, quale cardine dimostrativo essenziale del giudizio logico che ha portato al coinvolgimento dei due imputati.
5.2.1. Scontato il collegamento funzionale tra i due mezzi, le due sentenze di merito, al fine di coinvolgere nel trasporto direttamente realizzato dal COGNOME anche i due odierni ricorrenti, tracciano il seguente percorso logico: COGNOME, come comprovato dalla disponibilità della detta utenza, teneva i contatti con il COGNOME; il COGNOME, ne seguiva le istruzioni e conducendo l’auto non poteva non essere consapevole delle ragioni del viaggio, partecipando dunque attivamente al fatto.
Non risulta precisato, tuttavia, da dove sia stato tratto il primo dei passaggi logici che caratterizzano siffatto percorso argomentativo, malgrado il tema fosse stato oggetto di puntuali rilievi critici prospettati dai gravami di merito.
5.2.2. La sentenza di primo grado, alla quale si rifà pedissequamente quella gravata, dà per incontroversa siffatta circostanza, senza offrire adeguate argomentazioni nel supportare la relativa conclusione.
Si precisa infatti che da uno dei telefoni rivenuti nell’auto condotta dal COGNOME (quello con l’utenza NUMERO_TELEFONO), ritenuto, senza ulteriori precisazioni, in uso al NOME, veniva inviato il citato messaggio, diretto all’utenza del COGNOME (NUMERO_TELEFONO), con le istruzioni per quest’ultimo.
Subito dopo la stessa sentenza (che in precedenza non aveva fatto riferimento ad altre utenze), per confermare il collegamento tra COGNOME e COGNOME in quel giorno, ha anche messo in evidenza che dall’analisi dei tabulati telefonit.delle ” predette utenze” vi erano stati diversi tentativi di chiamata. Si precisa poi che in quella stessa giornata NOME COGNOME aveva contattato altra utenza, intestata alla moglie del COGNOME, comunicando per 45 minuti, ricevendo a sua volta due chiamate. Non si chiarisce espressamente se tanto venne fatto sempre con la medesima utenza sopra riferita o con altra: il discorso logico seguito e l’assenza di riferimenti espressi ad altre utenze riferibili al NOME emerse nel corso delle indagini impone, tuttavia, di ritenere che si tratti sempre della stessa (quella legata al telefono rinvenuto nell’auto), in assenza di indicazioni diverse.
Infine, si mette in evidenza che la polizia giudiziaria ebbe ad effettuare due chiamate dal cellulare in uso al COGNOME alle quali corrisposero due chiamate in entrate sul cellulare in uso al COGNOME; ma anche in parte qua non emergono elementi per affermare che si tratti di utenze diverse da quelle espressamente considerate in precedenza.
5.2.3. Ciò premesso, va ribadito che rimane indefinita la premessa di partenza del detto ragionamento logico, altrimenti non censurabile: la ragione in forza della quale si è giunti ad affermare che la disponibilità dell’utenza relativa al cellulare
rinvenuto nell’auto condotta dal COGNOME potesse essere espressamente ascritta al COGNOME.
La lettura delle due decisioni, infatti, a fronte della contestazione sollevata dalle difese, non permette di agganciare tale affermazione a precise indicazioni ( ricavabili dall’intestazione dell’utenza o dalla collocazione del cellulare sull’auto letta alla luce della posizione del COGNOME o da qualsivoglia altra indicazione logica) che valgano a supportarne l’assunto. E tale incertezza, che vale a scardinare l’intero percorso che porta alla responsabilità di NOME COGNOME, assume ancor più decisività se si legge la conclusione in questione non tanto guardando, per quel che si dirà da qui a poco, alla presenza sull’auto del COGNOME quanto piuttosto considerando quella dell’altro imputato mandato assolto, il COGNOME, avente, in tesi, una posizione non differente da quella del COGNOME all’interno della dinamica fattuale che occupa ma al contempo ritenuto estraneo alla vicenda proprio perché allo stesso non potevano riferirsi i descritti contatti con il COGNOME, unicamente ricavati dall’utilizzazione del cellulare rinvenuto all’interno dell’auto condotta dal COGNOME.
5.2.4 Da qui il vuoto logico che vizia il percorso argomentativo legato alla responsabilità del COGNOME e che impone l’annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata con rinvio alla Corte del merito per un nuovo giudizio sul punto. Annullamento che determina l’assorbimento dell’ulteriore censura prospettata nell’interesse del NOME non ancora scrutinata (quella afferente le generiche), perché ovviamente condizionata all’eventuale conferma del giudizio di responsabilità.
Ad una soluzione diversa si perviene con riferimento alla posizione di NOME COGNOME.
6.1. A differenza dell’altro ricorrente sono decisivi, nel cristallizzarne la responsabilità, l’incontrovertibile legame funzionale che legava i due automezzi rispetto all’obiettivo criminale perseguito e il ruolo svolto dallo stesso, essenziale, per ovvie ragioni logiche, nel garantire funzionalità alla detta staffetta.
Aspetti, questi che rendono indifferenti sia il tema inerente alla individuazione specifica del soggetto al quale riferire la disponibilità del cellulare dal quale è stato spedito il più volte citato messaggio contenente le indicazioni rivolte al COGNOME; sia lo stesso coinvolgimento nel fatto a giudizio anche degli altri due componenti dell’auto guidata dal COGNOME, che, in tesi, a differenza del conducente del mezzo, potrebbero essere stati ignari delle ragioni del viaggio, rimanendo estranei al comune progetto criminale.
6.2. Del resto, il ricorso prospettato nell’interesse (anche) del COGNOME contrasta la decisione gravata (quarto motivo) in termini inadeguati: piuttosto che attingerne il portato criticando il rilievo logico dei detti aspetti in fatto, av riguardo in particolare alla centralità del ruolo da assegnare al conducente del
mezzo che funge da apripista nella staffetta prospettata dall’accusa e confermata dai giudici del merito, ne ha contestato la linearità unicamente facendo leva sulla assoluzione di NOME COGNOME, la cui posizione, tuttavia, alla pari di quella di NOME COGNOME, per quanto già detto, era da ritenersi, in linea di principio, logicamente compatibile con una mera partecipazione inconsapevole alla relativa vicenda, a differenza di quella riferibile al detto ricorrente, sempre in ragione della condotta specificamente allo stesso ascritta.
6.3. E’ infine inammissibile il motivo di ricorso del COGNOME relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche, coerentemente escluse dai giudici del merito facendo essenzialmente leva sulla assenza di validi elementi positivi ai quali ancorare il relativo giudizio, diversi da quelli della incensuratezza del ricorrente. Elementi che neppure l’odierno ricorso offre a sostegno della relativa impugnazione.
Alla reiezione del ricorso di NOME COGNOME segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/3/2023.