Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 10-quater, 13-bis d.lgs. n.74/200 e 110, 81 cod. pen., 648-ter cod. pen.
1.1 Al riguardo il difensore chiede in via preliminare di dichiarare nulla l’ordinanza di custodia cautelare per violazione dell’art. 292 c:omma 2 cod. proc. pen., in quanto nella motivazione i giudici si limitavano a richiamare in maniera del tutto generica le circostanze in fatto da cui desumevano gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, senza specificare per quali addebiti COGNOME era stato destinatario della misura inframuraria, per cui non si comprendeva se COGNOME risultasse in custodia cautelare in carcere per la violazione finanziaria contestata o per il delitto di autoriciclaggio ascrittogli; né aveva posto rimedio alla violazione il tribunale, il cui provvedimento non faceva cenno ad alcun titolo cautelare.
1.2 Il difensore eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto il tribunale, preso atto dei rilievi difensivi rassegnati in ordine alle contraddizioni che emergevano dalle chiamate in correità, li aveva definiti generici e destituiti di fondamento, pervenendo alla errata conclusione che le dichiarazioni rese da COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME si riscontravano reciprocamente; in particolare, COGNOME aveva fornito più versioni dei fatti, l’una dal tenore diametralmente opposto all’altra; analoghe considerazioni potevano essere spese in merito alle dichiarazioni di COGNOME (di cui erano state valorizzate semplici supposizioni), COGNOME e COGNOME.
1.3 Il difensore eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 10-quater, comma 2 D.Lgs. n. 74/2000, 110 e 648 cod. pen., 192 e 273 col-bis cod. proc. pen.: le dichiarazioni rese dagli imputati non potevano ritenersi intrinsecamente attendibili, in considerazione della non coincidenza dei contenuti e del fatto che erano smentike dagli esiti dell’attività investigativa; i presunti flussi finanziar riconducibili a COGNOME, per il tramite della società RAGIONE_SOCIALE apparivano il risultato di una ricostruzione che non soltanto prescindeva da un’attenta analisi delle argomentazioni difensive, bensì si poneva in contraddizione con il contenuto degli stessi atti investigativi, posto che attraverso la ricostruzione dei movimenti bancari della suddetta società, si era accertato che tutti i fondi erano confluiti in società che gli stessi accusatori di COGNOME riconoscevano come proprie.
1.3 II difensore lamenta contraddittorietà della motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, rilevando come le eccezioni della difesa erano state ritenute erroneamente generiche; non risultava che l’autorità italiana avesse presentato la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, necessaria per poter acquisire la documentazione acquisita dall’autorità svizzera, con violazione quindi degli artt. 3 e 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, richiamata all’interno della Convenzione per la costituzione della squadra investigativa comune tra Italia e Svizzera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelar’ possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integran il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudlce al quale è richiesta l’applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il tribunale, nella prima parte dell’ordinanza impugnata, delineato esattamente i capi di incolpazione a carico del ricorrente, riportando le considerazioni già espresse dal giudice per le indagini preliminari; del resto, lo stesso difensore, nella memoria depositata al tribunale del riesame, aveva indicato per quali reati era stata emessa la misura.
1.2 Relativamente ai rimanenti motivi di ricorso, gli stessi sono reiterativi di quanto già eccepito in sede di riesame ed hanno ricevuto congrua risposta, sulla quale il ricorrente contrappone proprie diverse valutazioni, operazione non consentita in sede di legittimità; il tribunale ha infatti riportato le dichiarazioni COGNOME, motivando espressamente sulla non contraddittorietà delle stesse, il riscontro alle stesse costituito da quelle di COGNOME e COGNOME e quelle di COGNOME, confutando la tesi difensiva secondo la quale egli avrebbe attribuito la paternità
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della società RAGIONE_SOCIALE a Polese (pag. 13); su tutti questi aspeti il ricorso propone inammissibili valutazioni di merito.
1.3 Quanto, infine, alla eccezione di inutilizzabilità degli atti, nessun confronto vi è con l’ordinanza impugnata, nella parte in cui sottolinea che l’art. 8 dell’Accordo regola i rapporti tra le parti nella fase procedimentale e nella fase di giudizio (pag.10 ordinanza impugnata); tale articolo prevede espressamente che le informazioni e i mezzi di prova raccolti sul territorio svizzero nell’ambito della Squadra Investigativa Comune possono essere utilizzati a fini investigativi, con l’unico limite che l’utilizzabilità è esclusa per richiedere una decisione finale sulla colpevolezza.
Pertanto risulta corretto quanto affermato dal Tribunale del riesame in merito alla piena utilizzabilità nella fase delle indagini delle acquisizioni ottenute mediante l’istituzione di una squadra investigativa comune.
Va ricordato che i rapporti di cooperazione giudiziaria tra Italia e Svizzera sono regolati a seguito della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale). Come è noto il Trattato bilaterale deve essere interpretato secondo quanto stabilito dall’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che stabilisce che ogni trattato internazionale “deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo” e tale regola interpretativa vincola certamente il giudice (sul punto si veda anche Corte Cost., ord. n. 315 del 2002) . Risulta evidente che scopo dell’Accordo sopra richiamato è espressamente “la pronta trasmissione delle informazioni ottenute dalle parti…il continuo e diretto scambio degli elementi di prova ottenuti da ciascuna parte, anche tramite riunioni informali…raccogliere informazioni finanziarie e informazioni bancarie…” (pag.3 accordo).
Di conseguenza, l’utilizzazione delle risultanze della squadra investigativa comune nella fase delle indagini preliminari non esigeva alcuna formalizzazione di attività rogatoriale, peraltro esperibile tra Italia e Svizzera secondo i contenuti dell’Accordo stesso e quindi favorendo in ogni modo le attività di c.d. assistenza diretta tra le autorità giudiziarie.
D’altra parte va anche richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 9960 del 27/01/2005, COGNOME, Rv.
231048), secondo il quale la sanzione dell’inutilizzabilità sancita dall’art. 729, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista. Tale principio è stato ribadito dall’attuale formulazione dell’art. 729 c.p.p. come modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149.
L’eccezione è, pertanto, manifestamenl:e infondata.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/01/2024