Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4212 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4212 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 14/04/2025 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe, emesso nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di NOME COGNOME, la Corte di appello di Palermo, Quinta Sezione penale e Misure di prevenzione, in parziale riforma del decreto del 16 novembre 2022 emesso dal AVV_NOTAIO di Trapani, Sezione misure di Prevenzione, ha revocato la confisca dei seguenti beni oggetto di sequestro del 6 settembre 2021; buono postale n. 77550826 del valore di 1000,00 emesso il 15 settembre 2015 presso RAGIONE_SOCIALE, intestato a NOME; libretto nominativo 39814138 aperto il 14 agosto 2012 presso RAGIONE_SOCIALE, Agenzia di Castelvetrano, intestato a NOME, confermando nel resto il provvedimento.
Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo la violazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a ), e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchØ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 138).
In particolare, secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe compiuto una errata valutazione della sussistenza del presupposto della sproporzione tra le entrate finanziarie e le uscite del NOME, avendola ritenuta sulla base della perizia del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, disposta dal AVV_NOTAIO di Trapani, relativa ad un arco temporale (2013 – 2018) piø ampio rispetto al periodo interessato e espressamente indicato nel decreto originario del 6 settembre 2021 ( 2015 – 2018); in particolare, ad avviso della difesa, ciò risulterebbe dal medesimo provvedimento censurato lì dove ha affermato che in soli sei anni (appunto 2013 – 2018) il deficit finanziario della famiglia COGNOMERAGIONE_SOCIALE era giunto a superare l’importo di 84.000,00.
Invece, come dimostrato dal AVV_NOTAIO di parte AVV_NOTAIO COGNOME e confermato dal AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, soltanto nel 2017 (anno rientrante nella valutazione di pericolosità del ricorrente), il ricorrente aveva acquistato dei beni per un valore pari a un pagamento di 8.351,00, dimostrativo dell’entrata di 10.000,00 a seguito di un contratto di finanziamento Compass da parte della moglie, nonchØ di una sperequazione annua pari a 362,41 euro.
Alla luce di ciò, la Corte avrebbe potuto affermare la sussistenza di una sproporzione tra redditi leciti e investimenti se il ricorrente non fosse riuscito a dimostrare la legittimità dell’acquisto e non sulla base di una sperequazione a scalare derivante dal calcolo delle entrate e delle uscite, compiuto sulla base di anni precedenti non rientranti nel periodo interessato dalla verifica della pericolosità.
Inoltre, si Ł dedotto che Ł lo stesso AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO ha affermato in nel corso dell’esame udienza che la somma di 10.000,00 derivante dal finanziamento era stata utilizzata per l’acquisto dei beni oggetto di confisca.
Pertanto, la difesa ha eccepito l’erroneità della impostazione seguita dal decreto impugnato, posto che i beni sono stati acquistati legittimamente in quanto la moglie del ricorrente Ł titolare di redditi lavorativi leciti impiegati nell’acquisito di beni sebbene poi intestati al marito; reddito della moglie che risulta documentato dal certificato INPS, dal quale risulta che la moglie del ricorrente Ł nella piena capacità di pagare le piccole rate per la durata di 5 anni.
In conclusione, la pericolosità sociale del ricorrente per aver subito condanna ai sensi dell’art. 416bis cod. pen. non si Ł manifestata con l’acquisto di beni all’asta, essendo tale acquisto avvenuto con il finanziamento ricevuto dalla moglie e con la sua capacità reddituale.
NØ, osserva il ricorrente, grava sulla difesa l’onere di fornire le ragioni per le quali si Ł proceduto alla stipula del contratto di finanziamento da parte della sola NOME per acquisti intestati al marito, avendo la difesa documentato la legittima provenienze dei beni e le modalità di rimborso delle rate mensili.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 21 ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi a integrazione delle doglianze già formulate con il ricorso, in punto di sproporzione e di esiguità dell’importo confiscato.
In particolare, ha evidenziato che la Corte di appello non ha indicato la data di acquisto di ciascun bene oggetto di confisca, non ha delimitato l’arco temporale di riferimento della presunzione illecita di accumulazione e non ha raffrontato ciascun bene con i redditi percepiti e le attività economiche svolte al momento dell’acquisto al fine di valutarne la sproporzione non in modo cumulativo. A ulteriore conferma della infondatezza della misura, il ricorrente ha evidenziato l’esiguità del patrimonio sottoposto a confisca, ciò che renderebbe ancora piø evidente l’assenza di una reale sproporzione la totale incongruità della misura rispetto alla finalità preventiva che dovrebbe sorreggere; si Ł infatti rilevato che i beni oggetto di confisca sono di modesto valore e privi di redditività
Inoltre, a sostegno della insussistenza di una reale sproporzione, ha rilevato che i beni oggetto di confisca hanno riguardato beni di valore modesto (un appartamento in Mazara del Vallo, la quota di ‰ indiviso di due spezzoni di terreno siti in Marsala e due appezzamenti di terreno sempre in Mazara; beni privi di redditività e valenza economica tale da rappresentare un arricchimento illecito o un indice di accumulazione patrimoniale).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Va fin da ora rilevato che sebbene venga denunciata la violazione di legge, sotto il profilo della insussistenza della sproporzionetra i redditi posseduti e l’impegno finanziario sostenuto per l’acquisto degli immobili oggetto di confisca, il ricorso reitera le doglianze già sottoposte alla Corte di appello, intendendo far valere lacune motivazionali su profili già oggetto di ampia motivazione.
Le circostanze denunciate come sintomatiche della violazione di legge, in realtà non sono tali e omettono di considerare le puntuali spiegazioni rinvenibili nel decreto impugnato il quale dà atto di plurime circostanze indicative della sussistenza del requisito della sproporzione.
Nel decreto impugnato i giudici di appello evidenziano una serie di elementi (acquisto degli immobili nel 2018, reddito dei genitori COGNOME/COGNOME, spese del nucleo familiare del COGNOME secondo indici Istat, comprensive di spese legali essendo il COGNOME detenuto) alla luce delle quali i giudici hanno ritenuto non giustificabile l’acquisto dei beni confiscati; aggiungendosi che detti beni non possano essere stati acquistati con la provvista proveniente da un prestito di 10.000, euro ottenuto nel febbraio 2017 da NOME COGNOME, evidenziando, peraltro, che ciò sarebbe stato facile comprovare con documentazione bancaria, rilevandosi al contrario che la somma ottenuta in prestito era stata utilizzata per le necessità familiari.
Inoltre, a pagina 18 il decreto pur ponendo in rilievo che nel 2017 il deficit finanziario del nucleo familiare del NOME ammontava a soli 362,41 euro, tuttavia riporta le conclusioni del AVV_NOTAIO secondo cui il deficit scalare aveva raggiunto euro 26.449, 73 nel 2017, sottolineando che il risultato di soli 362,41 euro, andava spiegato alla luce della circostanza di aver considerato tra le entrate del nucleo familiare, l’importo del prestito e quello di euro 8.866,00 euro per indennità di disoccupazione. NØ alla luce delle plurime indicate circostanze può avere incidenza sulla ritenuta sproporzione la doglianza concernente l’arco temporale preso in considerazione, attesa la precisa correlazione tra gli acquisti avvenuti nel 2018 e la incapacità reddituale nell’anno 2017.
Tanto premesso, deve ricordarsi che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 10 d.lgs n. 159 del 2011, Ł ammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza. (Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, P.g. in proc. pascali e altri, Rv. 256805 – 01). Ciò che nella fattispecie, non si Ł verificato atteso che il decreto censurato, sulla base delle plurime circostanze indicate ha tratto la valutazione di sproporzione tra i redditi percepiti e gli investimenti effettuati proprio nel periodo di pericolosità sociale, in modo sufficiente a escludere la violazione della disposizione di cui all’art. 24 cod. antimafia, in punto di sproporzione tra i redditi posseduti e l’impegno finanziario sostenuto per l’acquisto degli immobili oggetto di confisca.
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 07/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME