Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1.COGNOME NOME, nato a Jesi il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza n. 21752 del 4 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’AVV_NOTAIO per conto degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, irrevocabilmente condannati per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., avverso la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo,
adottata con la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 9 giugno 2015 e ha confermato la confisca per equivalente disposta con la sentenza predetta.
La confisca per equivalente era stata disposta ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen., fino alla concorrenza della somma di euro 31.371,00, in esito ai provvedimenti di restituzione di altro, ed ha avuto ad oggetto un appartamento sito in Vaprio D’Adda. Sull’immobile grava, con riferimento all’eccedenza di valore, anche, il predetto sequestro conservativo.
La Seconda Sezione di questa Corte, in accoglimento dei motivi di ricorso – il sesto e l’ottavo -, assorbito il settimo motivo perché formulato subordinatamente al sesto, aveva ritenuto che la Corte di appello non avesse motivato sulle censure devolutele con l’atto di appello con riferimento alla confisca per equivalente e, in via complementare, al sequestro conservativo, con conseguente pretermissione del tema della sproporzione, in specie della confisca, rispetto al valore dell’appartamento – acquistato nel 2010 al prezzo di 204.700,00 euro – tanto più a cagione dell’asservimento di questo per intero al procedimento in forza della concorrenza del sequestro conservativo.
Era, in particolare, ritenuta assorbita la questione sollevata con il settimo motivo di ricorso concernente la effettiva disponibilità dell’appartamento in capo agli imputati e l’interposizione fittizia dell’intestataria formale, posto che il b era stato acquistato dalla figlia della ricorrente COGNOME con un mutuo ascendente a 125.000, euro.
Con i comuni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini de motivazione, NOME COGNOME e NOME COGNOME denunciano:
2.1. vizio di motivazione, per omissione e illogicità, della conferma della confisca per equivalente dell’immobile, asseritamente ed erroneamente ritenuto nella disponibilità degli imputati benché acquistato e intestato a soggetto terzo ed estraneo al reato. E’ erronea l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso l’esame del motivo perché devoluto per la prima volta solo con il ricorso per cassazione;
2.2. vizio di motivazione sulla sproporzione della disposta confisca disposta su un bene asseritamente ed erroneamente ritenuto nella disponibilità degli imputati e avente valore (di circa duecentomila euro) del tutto sproporzionato rispetto al valore delle somme oggetto di confisca (euro 31. 317,00);
2.3. erronea applicazione delle norme processuali nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dagli imputati avverso la sentenza di primo grado in relazione alla statuzionLcautelare della conversione del
sequestro preventivo in sequestro conservativo, così confermando un provvedimento illegittimo perché sproporzionato.
3.In data 31 gennaio 2024 è pervenuta rinuncia al mandato difensivo dell’AVV_NOTAIO e, successivamente, nomina di nuovo difensore in persona dell’AVV_NOTAIO.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano: i motivi di ricorso sono, infatti, tutti e ciascuno fondati.
Val bene rilevare che la Seconda Sezione di questa Corte aveva dato atto della omessa motivazione della sentenza annullata sulla questione delle misure patrimoniali con riguardo “in specie alla confisca e parallelamente al sequestro conservativo disposti dal primo giudice”, al tema della fittizia intestazione dell’immobile e al tema della sproporzione delltmisure patrimoniali.
E’, dunque, erronea in punto di fatto e in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., la perimetrazione compiuta nella sentenza impugnata delle questioni devolute l e- rilievo della sentenza impugnata nella parte in cui rileva che la conversione del sequestro conservativo non aveva costituito oggetto dei motivi di appello al pari dell’altra affermazione secondo cui la sentenza rescindente non aveva rimesso la questione dell’intestazione fittizia dell’immobile perché assorbita.
L’assorbimento era stato posto subordinatamente al tema dell’accoglimento o meno dei motivi concernenti la legittimità della disposta confisca e del sequestro conservativo e della loro “sproporzione”. Infatti, ove accolti tali motivi, no presentava rilievo, nella prospettazione difensiva, quello della intestazione fittizia che, viceversa, assumeva rilevanza nel caso in cui la decisione sui motivi predetti non fosse stato accolta.
Il tema, pertanto, in caso di conferma delle statuzioni, ancorchè limitate a minori importi, deve essere necessariamente esaminato dalla Corte di merito tenuto conto che in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e
dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438).
2.Non si presta a dubbi interpretativi, ancorché preceduto dalla ricostruzione della complessa vicenda processuale e patrimoniale, nella quale era intervenuta, già in primo grado, l’assoluzione degli imputati dal reato di corruzione di cui all’art. 319-ter cod. pen., assoluzione che aveva, evidentemente, imposto la rivisitazione della natura (per equivalente) e non più anche diretta della confisca (che aveva riguardato altro immobile, restituito), il passaggio della sentenza rescindente contenuto al punto 4.3. ove si riporta il motivo 3 dell’atto di appello e si rileva . “A fronte di quanto precede, dunque, paiono fondati, nei sensi che si passa a precisare, il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, nella parte in cui deducono l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla conferma della confisca per equivalente e, in via complementare, del sequestro conservativo, con conseguente pretermissione del tema, pur introdotto con l’appello, dell’eccepita sproporzione, in specie della confisca, rispetto al valore dell’appartamento, tanto più a cagione dell’asservimento di questo per intero al procedimento in forza della concorrenza del sequestro conservativo. Ciò determina la necessità di disporre rinvio affinché la Corte d’appello, in diversa Sezione, abbia a rispondere alle doglianze già sollevate, in riferimento ai – e nei limiti dei – profili testé evidenzi con il citato «Motivo terzo» dell’atto d’appello”.
3.La devoluzione dei temi al giudice del rinvio non presta il fianco a dubbi sulla necessità di esaminare non solo la legittimità della confisca ma anche quella della conversione in sequestro conservativo dell’iniziale sequestro preventivo: il tema era inequivocabilmente posto con il terzo motivo di appello ed è stato ribadito con la sentenza rescindente che, sulla base della somma oggetto di confisca, corrispondente a euro 31.371,00 ha rilevato la sproporzione della confisca dell’immobile “acquistato nell’anno 2010 al prezzo di 204.700 euro”, una sproporzione vieppiù evidente anche per la indeterminatezza delle somme da assoggettare a sequestro conservativo in relazione ad un procedimento che ha avuto un intuibile complesso iter ma culminato anche con la parziale assoluzione degli imputati.
Con riguardo al sequestro conservativo si è osservato in giurisprudenza che non è necessario che l’importo del credito sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione, requisito indispensabile per la proporzionalità della misura e per la verifica dei requisiti della misura (idoneità della cauzione; pericolo di dispersione) (Sez. 6, n. 14065 del 07/01/2015, COGNOME,
Rv. 262951) ma che non risulta soddisfatto dall’apodittico giudizio di adeguatezza formulato dalla Corte di appello che ha richiamato l’ammontare delle spese processuali fra le quali quelle dovute per la liquidazione degli onorari del custode, ascendenti ad oltre 11.000,euro unico valore indicato ma all’evidenza ben lontano dal coprire il giudizio di manifesta sproporzione, rispetto al valore dell’immobile confiscato. Il tema devoluto dalla Corte di cassazione alla Corte di appello di Milano, nei termini innanzi precisati, era preclusivo alla pronuncia di inammissibilità dell’appello, come affermato nella sentenza impugnata, secondo cui avverso tale statuzioni poteva essere proposto solo istanza di riesame ormai preclusa. Non solo la soluzione proposta è controversa nella giurisprudenza di legittimità, quando il sequestro conservativo sia adottato con sentenza (v. per tutte Sez. 3, n. 37858 del 18/06/2015, Manto, Rv. 265189) ma, soprattutto, con riguardo al caso di specie, si trattava di un principio che la sentenza rescindente non aveva applicato poiché la valutazione delle somme da assoggettare a sequestro conservativo era “complementare” alla verifica del giudizio di proporzione delle misure ablative disposte a carico degli imputati.
4.La sentenza impugnata, omettendo tuttavia di farne applicazione, ha richiamato i principi enunciati la giurisprudenza, prevalentemente in materia di sequestro preventivo, secondo cui il giudice, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, è tenuto ad esaminare il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, COGNOME, Rv. 281307; Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. 259702; Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266453). Si tratta di valori che, con riferimento agli immobili, vanno generalmente ricostruiti sul valore di mercato, che, per quanto risalente, nel caso in esame, fa registrare, al confronto, una evidente sproporzione del valore dell’immobile rispetto alla somma da assoggettare a confisca. Una sproporzione che non trova rimedio nella limitazione al “quantum” confiscabile poiché l’immobile è stato confiscato nella sua interezza.
Consegue dalle argomentazioni svolte che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca e al sequestro conservativo e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 6 marzo 2024