Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45862 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45862 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 giugno 2022 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di lesioni personali.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati avrebbero colpito con pugni e calci al volto e al corpo COGNOME NOME e COGNOME NOME, provocando, al primo, lesioni giudicate guaribili in quaranta giorni e, al secondo, lesioni giudicate guaribili in tre giorni.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deducono il vizio di motivazione.
I ricorrenti sostengono che – come sarebbe stato riconosciuto dagli stessi giudici di merito – sarebbe stato COGNOME NOME a iniziare la lite, colpendo con un pugno al volto COGNOME NOME, che, solo per evitare altri pugni e proteggere la propria incolumità, avrebbe reagito, colpendo a sua volta il COGNOME.
Essendo questa la ricostruzione dei fatti, per i ricorrenti sarebbe incomprensibile il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e dell’attenuante della provocazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte d’appello, invero, ha anche ritenuto verosimile che il COGNOME avesse colpito per primo con un pugno il COGNOME, ma, poi, ha ritenuto che, a questa prima parte della vicenda, avesse fatto seguito una diversa fase – successiva e “slegata” dalla precedente – durante la quale COGNOME NOME e il NOME NOME avevano subito una violenta aggressione, posta in essere dal COGNOME con il concorso della moglie COGNOME NOME.
Proprio il fatto che i due episodi erano accaduti in momenti diversi e l’assoluta sproporzionalità della reazione hanno indotto la Corte di appello a escludere la configurabilità della legittima difesa.
Si tratta di una decisione che appare corretta sotto il profilo giuridico, atteso che la scriminante in questione richiede i requisiti dell’attualità del pericolo “dell’inevitabilità altrimenti” e della proporzionalità della reazione. Requisiti che, i base alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, mancano completamente.
In realtà, la tesi dei ricorrenti è basata su una diversa ricostruzione dei fatti (secondo la quale il colpo della persona offesa e quello dell’imputato non sarebbero stati inferti in momenti diversi e quello inferto dalla persona offesa avrebbe provocato gravi lesioni all’imputato, che avrebbe reagito solo per difendersi), che
non può essere dedotta in sede di legittimità. Al riguardo, deve essere ribadito che dedurre il vizio di motivazione in sede di legittimità significa dimostrare che la sentenza è priva di motivazione o che il testo del provvedimento è viziato sotto il profilo logico oppure che il giudice ha travisato una prova decisiva e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202903).
La netta e grave sproporzione tra le due condotte – riconosciuta dai giudici di merito – porta a ritenere corretta anche la decisione di non riconoscere l’attenuante della provocazione.
Al riguardo, occorre ribadire che «la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reat commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira» (Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, COGNOME‘Ambrogi, Rv. 258678).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 settembre 2023.