Spese Processuali Querela: La Cassazione Stabilisce a Chi Tocca Pagare
Comprendere la ripartizione delle spese processuali querela è fondamentale per chiunque sia coinvolto in un procedimento legale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 15345 del 2025, offre un chiarimento decisivo su questo aspetto, stabilendo un principio chiaro sulla responsabilità economica al termine di un giudizio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dal Tribunale di Brescia. Il fulcro della controversia non riguardava il merito dell’accusa, ma una questione apparentemente accessoria eppure di grande rilevanza pratica: la ripartizione delle spese legali sostenute durante il procedimento.
Un soggetto aveva impugnato la decisione del giudice di primo grado, portando la questione relativa alla responsabilità dei costi processuali all’attenzione della massima istanza giurisdizionale penale.
La Ripartizione delle Spese Processuali Querela secondo la Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha emesso una decisione netta e inequivocabile. Con la sentenza in esame, i giudici hanno stabilito che le spese processuali fossero interamente a carico della parte querelata.
Questa pronuncia non è un mero dettaglio tecnico, ma incide direttamente sulle conseguenze patrimoniali per le parti coinvolte nel processo. La Corte, accogliendo le ragioni del ricorrente, ha di fatto riformato la precedente statuizione sui costi, indicando con precisione chi dovesse farsi carico dell’onere economico del giudizio.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio generale secondo cui la parte soccombente nel giudizio è tenuta a sostenere i costi del processo. Ponendo le spese a carico della querelata, la Cassazione ha implicitamente confermato la fondatezza delle pretese della parte avversa, oppure ha corretto un errore del precedente giudice nella ripartizione dei costi. La motivazione di fondo risiede nella logica che chi viene ritenuto responsabile all’esito del contenzioso debba sopportarne anche le conseguenze economiche. Questa statuizione rafforza la coerenza del sistema giudiziario, assicurando che l’allocazione delle spese processuali rispecchi l’esito finale della controversia, anche a seguito di un ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza n. 15345/2025 della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale in materia di spese processuali querela. La decisione finale sul merito della causa determina anche chi dovrà sostenere il peso economico del procedimento. Questo pronunciamento serve da monito per tutte le parti coinvolte in procedimenti penali a seguito di querela: l’esito del giudizio ha implicazioni che vanno oltre la questione penale in sé, estendendosi alla responsabilità per tutti i costi generati. La sentenza garantisce equità, facendo sì che l’onere finanziario del processo gravi sulla parte la cui posizione è stata giudicata infondata.
Chi è responsabile per il pagamento delle spese processuali secondo questa sentenza?
La sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che le spese processuali devono essere pagate dalla parte querelata, ovvero la persona contro cui è stata originariamente presentata la querela.
Qual era l’oggetto del ricorso portato davanti alla Corte di Cassazione?
Il ricorso era stato presentato contro una sentenza del Tribunale di Brescia e verteva sulla corretta attribuzione delle spese processuali in un procedimento legale avviato tramite querela.
Qual è l’implicazione principale di questa decisione per casi futuri?
Questa decisione conferma il principio secondo cui la parte che risulta soccombente al termine di un giudizio è tenuta a farsi carico di tutti i costi del processo, inclusi quelli delle fasi di impugnazione. Ciò rafforza la connessione tra l’esito della causa e la responsabilità economica.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15345 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15345 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BRESCIA il 16/12/1972
avverso la sentenza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG
39737 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa d 11 Tribunale di
Brescia, che ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di minaccia;
Ritenuto che, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvii perché, nelle more della celebrazione dell’odierna udienza, la p.o. – a mezzo del difensore e procuratore
speciale – ha rimesso la querela e l’imputata – a mezzo del suo difensore e procuratore speciale – ha accettato detta remissione.
Considerato che il reato è procedibile a querela di parte e che non vi è sp !cifico accord sulle spese, donde va applicata la regola generale di cui all’art. 340, u.c. cpp.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissic ne di querela
Pone le spese processuali a carico della querelata. Così deciso, il 26 marzo 2025
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