Spese Processuali: Pagamento Obbligatorio Anche con Riforma Parziale della Sentenza
La gestione delle spese processuali rappresenta un aspetto cruciale nell’ambito di un procedimento penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: anche se un imputato ottiene una parziale riforma della sentenza di condanna, come una riduzione della pena, non è esonerato dal pagamento delle spese sostenute dalla parte civile se la sua responsabilità penale viene confermata. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale. In precedenza, il Tribunale, in parziale riforma di una pronuncia del Giudice di Pace, aveva rideterminato la pena, confermando però nel resto la condanna. L’imputato lamentava diversi vizi della sentenza, tra cui la presunta mancanza di motivazione e, soprattutto, l’errata applicazione delle norme relative alla condanna al pagamento delle spese legali in favore della parte civile, ritenendo che la parziale accoglienza della sua impugnazione dovesse escludere tale onere.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure mosse dall’imputato. I giudici hanno ritenuto i primi motivi manifestamente infondati, sottolineando come la sentenza impugnata fosse, in realtà, dotata di una motivazione logica e coerente. Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda l’ultimo motivo di ricorso, quello relativo alle spese processuali.
Le Motivazioni: Il Principio di Soccombenza e le Spese Processuali
La Corte ha chiarito che il principio della soccombenza, secondo cui chi perde paga le spese, trova applicazione nel processo penale in modo peculiare. La violazione di tale principio, in relazione alle spese della parte civile, si verifica solo nell’ipotesi in cui l’imputato risulti “totalmente vittorioso”, ovvero venga assolto con una formula che escluda in radice la sua responsabilità e, di conseguenza, l’azione civile.
Nel caso di specie, invece, la responsabilità penale dell’imputato era stata pienamente confermata. La parziale riforma della sentenza, limitata alla sola entità della pena, non intacca il nucleo della condanna. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che è del tutto legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, poiché la sua responsabilità è stata accertata in via definitiva. Questo orientamento è consolidato nella giurisprudenza della Cassazione (come citato nella pronuncia, Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque affronti un’impugnazione in ambito penale. Ottenere un risultato parzialmente favorevole, come uno sconto di pena, non significa automaticamente vincere la causa ai fini della ripartizione delle spese legali. Se il giudizio di colpevolezza rimane fermo, l’obbligo di rifondere le spese processuali alla parte civile, che ha visto riconosciuto il proprio diritto al risarcimento, rimane valido e pienamente esigibile. La decisione rafforza la tutela della vittima del reato, garantendo che i costi sostenuti per far valere le proprie ragioni in giudizio siano ristorati dall’unico soggetto ritenuto responsabile del danno: il condannato.
Se ottengo uno sconto di pena in appello, devo comunque pagare le spese della parte civile?
Sì. Secondo la sentenza, se la responsabilità penale viene confermata, la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile è legittima, anche in presenza di una parziale riforma della sentenza (come una riduzione della pena).
Quando non si pagano le spese processuali della parte civile?
L’obbligo di pagare le spese della parte civile viene meno solo nell’ipotesi in cui l’imputato sia “totalmente vittorioso”, cioè venga assolto con una formula che escluda completamente la sua responsabilità e precluda l’azione civile per il risarcimento.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché presenta vizi procedurali o è manifestamente infondato. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37615 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2017 del TRIBUNALE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Prato, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna per il reato di cui al art. 612 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente rileva la nullità della sentenza per mancanza (anche grafica) della motivazione è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza che ha invece fornito motivazione immune da vizi logici.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione e/ o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 592 cod. pen., è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal dispositivo dove non vi è condanna alle spese del procedimento.
Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta la violazione e/ o erronea applicazione della legge processuale con riferimento all’art. 541 cod. proc. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell’azione civile, mentre è legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell’impugnazione sotto altri profili.(Sez. 4, n.25846 del 15/03/2018, Rv. 273079).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024 Il cons COGNOME e es COGNOME ore COGNOME
Il Presidente