Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41305 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41305 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25976/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha parzialmente riformato – revocando le statuizioni civili nei confronti di COGNOME NOME – la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna per il reato di minaccia aggravata;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivaz quanto al mancato apprezzamento delle dichiarazioni del teste COGNOME e il travisamento della prova testimoniale – è rivalutativo e aspecifico in quanto, affidandosi a poche e scar argomentazioni, ignora il percorso logico che ha condotto la Corte territoriale ad inquadrare portato conoscitivo della testimonianza in discorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
All’esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME (che le ha richiest giacché il difensore di quest’ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitand concludere con poche, apodittiche e generiche affermazioni. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile, pur in difetto di ri di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché ab effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività dirett contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, for un utile contributo alla decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.