Spese Processuali: Quando la Riforma Parziale della Sentenza Evita la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione illumina un importante principio in materia di spese processuali nel processo penale. Anche se una condanna viene sostanzialmente confermata in appello, se l’impugnazione ottiene una modifica favorevole all’imputato, quest’ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata.
Il Caso in Esame
Il caso riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di furto con strappo, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento. L’aggravante era stata contestata perché l’imputata aveva approfittato di un momento di vulnerabilità della vittima, avvicinandola con il pretesto di porgerle le condoglianze per un lutto familiare realmente e recentemente avvenuto.
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione basato su due motivi principali:
1. Errata applicazione della legge riguardo all’aggravante del mezzo fraudolento.
2. Violazione di legge in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali.
L’impugnazione e la gestione delle spese processuali
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendolo “aspecifico”. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva chiaramente spiegato perché la condotta dell’imputata costituisse un mezzo fraudolento. Su questo punto, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: i motivi di ricorso devono essere strettamente correlati alle ragioni della decisione impugnata.
Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo, quello relativo alla condanna alle spese processuali.
Le Motivazioni della Sentenza
La chiave della decisione risiede nell’articolo 592 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’imputato è condannato al pagamento delle spese del procedimento solo quando il suo appello viene rigettato o dichiarato inammissibile.
Nel caso specifico, sebbene il dispositivo della sentenza d’appello avesse formalmente “confermato” la decisione di primo grado, la Corte di Cassazione ha guardato alla sostanza. La Corte d’Appello, accogliendo una delle lamentele della difesa, aveva infatti escluso la recidiva, che il primo giudice aveva erroneamente applicato. Questa modifica, seppur non avendo portato a un’assoluzione, costituisce una riforma della sentenza in senso favorevole all’imputato.
Poiché l’appello non è stato né interamente rigettato né dichiarato inammissibile, ma ha portato a una parziale riforma della sentenza, la condanna al pagamento delle spese processuali è risultata illegittima. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi annullata senza rinvio su questo specifico punto.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: la condanna alle spese processuali non è una conseguenza automatica della conferma della colpevolezza, ma è strettamente legata all’esito complessivo dell’impugnazione. Se l’appello, anche solo in parte, viene accolto, modificando la sentenza precedente a vantaggio dell’imputato (ad esempio, escludendo un’aggravante o la recidiva), non può esserci condanna alle spese. È la sostanza della decisione, e non la sua forma, a determinare l’applicazione della norma.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘aspecifico’?
Un ricorso è considerato ‘aspecifico’ quando non contesta in modo puntuale e diretto le ragioni specifiche indicate nella motivazione della sentenza che si sta impugnando, risultando quindi generico e non pertinente.
L’imputato deve sempre pagare le spese processuali se la sua condanna è confermata in appello?
No. Secondo la sentenza, se l’appello, pur non portando a un’assoluzione, viene parzialmente accolto con una modifica favorevole all’imputato (come l’esclusione della recidiva), non si può essere condannati al pagamento delle spese processuali. La condanna alle spese è prevista solo in caso di rigetto totale o di inammissibilità dell’impugnazione.
Cosa significa che una sentenza viene ‘riformata nella sostanza’?
Significa che, al di là della formula usata nel dispositivo (come ‘conferma’), la decisione modifica concretamente il contenuto della sentenza precedente in un punto rilevante, come in questo caso l’esclusione della recidiva. È il risultato effettivo a contare, non solo la dicitura formale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8144 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8144 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GONZAGA il 06/11/1958
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RG 36095/24 -Udienza 29 gennaio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di Modena di condanna per il reato di furto con strappo aggravato dal mezzo fraudolento.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta erronea applicazione di legge con riferimento all’aggravante di cui all’art 625 n.2 cod.pen. – è aspecifico in quanto non s confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha segnalato come l’in se della fraudolenza fosse stato caratterizzato dall’avere detto alla persona offesa che si trovava lì per farle le condoglianze per il lutto dalla vittima effettivamente appena subito. C posto, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricor per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Rilevato, al contrario, che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione alla condanna alle spese processuali emessa nei confronti dell’imputata – è invece fondato, giacché la Corte di appello non ha rigettato o dichiarato inammissibile l’appello, uniche decisioni cui, ai sensi dell’art. 592, comma 1, cod. proc. pen., può conseguire la condanna alle spese del procedimento; a questo riguardo, occorre infatti osservare che, al di là del dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, la Corte di appello nella sostanza l’ha riformata in favore dell’imputato sulla scorta di una delle censure proposte, escludendo la recidiva che il Giudice di prime cure aveva ritenuto sull’erroneo presupposto che essa fosse contestata.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consig estensore
Il Presidente