Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42949 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42949 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NAE COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ient.
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo “e ‘ chAtht-QUA1/4 , «A43 -b. 3-(414 CaAtzt.~4, GLYPH IA4-444
RITENUTO IN FATTO
NOME Ione! e NOME, imputati del reato di cui agli artt 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., a mezzo dei rispettivi difenso ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato estinto reato ex art. 162-ter cod. pen. ponendo a carico dei querelati le spese d procedimento.
1.2. Entrambi i ricorsi si affidano ad un unico motivo con cui si lamenta l’err applicazione dell’art. 340 cod. proc. pen. per avere il Tribunale posto a carico querelati le spese del procedimento, nonostante l’art. 162-ter cod. pen. disponga alcun rinvio all’art. 340 cod. proc. pen. e, comunque, in difetto di pronuncia di condanna.
In data 04/09/2024, sono pervenute conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO difensore di NOME; in data 09/09/2024, quelle dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME Ione!.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
La disposizione dell’art. 340 cod. proc. pen. – secondo cui (di regola e sa diverso accordo) le spese del procedimento sono a carico del querelato nell’ipote di estinzione del reato per remissione di querela – non trova richiamo nell’art. ter cod. pen. che, nel caso di reati procedibili a querela soggetta a remissio contempla una pronuncia di estinzione del reato prima dell’apertura de dibattimento in presenza di una accertata condotta riparatoria e a prescindere d consenso della persona offesa.
In tema di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, tro applicazione il principio già stabilito da questa Corte con riguardo alla declarat di estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, (istitutivo del Giudice di pace), secondo cui “Il giudice di pace che dich l’estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno ex art. 35 del D.L 28 agosto 2000, n. 274, anche nell’ipotesi di contestuale remissione di quere non può condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali” (Sez. 4, n. 9472 del 24/01/2012, COGNOME, Rv. 251987).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, statuizione che viene eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, statuizione che elimina.
Così deciso il 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente