Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 241 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 241 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2022 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE di MESSINA
visti – gllatti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
NOME, che ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, con la quale egli aveva chiesto che – nella determinazione delle spese processuali derivanti dalla condanna inflittagli (per il reato di cui all’art. 378 cod. pen.) con la sentenza de
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Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina del 23 novembre 2012, parzialmente riformata quanto alla pena dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 24 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2017 – fosse applicata la disciplina dettata dalla nuova formulazione dell’art. 535 cod. proc. pen., che non consentiva l’applicazione del principio di solidarietà, in forza del quale al COGNOME sarebbe stato chiesto il pagamento della somma di euro 26.502,93, che riguarderebbe la totalità delle spese del processo celebrato a suo carico e a carico di altri imputati, chiamati a rispondere di reati del tutto autonomi.
Avverso detta ordinanza, aveva proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 535 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, il giudice dell’esecuzione non aveva esaminato la documentazione prodotta e non si era avveduto che a carico del ricorrente erano state poste tutte le spese del processo c.d. “Fehida”, che riguardavano anche l’attività istruttoria (soprattutto intercettazioni) funzionale a dimostrare fondatezza di imputazioni non addebitategli. A parere della difesa, era stato applicato il principio di solidarietà, in violazione dell’art. 535 cod. proc. pen., ne sua attuale formulazione, sebbene non sussistesse vincolo di connessione qualificata tra il reato contestato al COGNOME e quelli contestati agli altri imputati.
La prima sezione di questa Corte ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, rilevando che egli si era limitato ad affermare che la concreta quantificazione degli importi dovuti competeva alla cancelleria e che, in tal modo, egli non aveva affrontato il tema sollevato nell’istanza, con un’implicita declinazione della competenza a provvedere.
Al riguardo, veniva rilevato che: con la modifica dell’art. 535 cod. proc. pen., disposta con la legge n. 69 del 2009, era stata eliminata la previsione di cui al preesistente comma 1, secondo la quale la condanna al pagamento delle spese processuali è limitata a quelle «relative ai reati cui la condanna si riferisce>>, e dell’intero comma 2, con la soppressione del regime di solidarietà passiva fra condannati e la conseguente introduzione del criterio di riparto per quota del relativo debito; la posizione esecutiva del COGNOME – condannato con sentenza divenuta irrevocabile in data 5 aprile 2017 – era soggetta alla nuova disciplina; in entrambe le discipline, sia quella vigente dopo la riforma apportata con la citata legge n. 69 del 2009, sia quella abrogata, non era previsto che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo; a fronte di una situazione normativa di successione nel tempo di leggi diverse a regolamentare il regime giuridico delle spese processuali, la richiesta del ricorrente
di vedere precisata la portata della condanna alle spese relative all’addebito elevato a suo carico – riguardante l’esistenza, la validità e l’interpretazione del titolo esecutivo, prodromico all’esercizio dell’azione di recupero – rientrava nell’ambito di competenza del giudice dell’esecuzione penale.
In forza di tali considerazioni, l’ordinanza è stata ritenuta carente, tanto nella decisione, equivalente ad un non liquet, che nella relativa motivazione in ordine al riscontro circa l’effettiva attinenza delle spese poste a carico del COGNOME alla su posizione.
Il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza, atteso che le spese per le quali era stato chiesto il pagamento riguardavano il procedimento n. 3999/2009 R.G.N.R., nel quale il COGNOME risultava essere l’unico imputato e che, dalla sentenza di condanna, emergeva che le intercettazioni telefoniche erano state utilizzate proprio per risalire alla responsabilità dell’imputato.
Avverso la “nuova” ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
5.1. Con un unico motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 34, 535, 125 e 623 cod. proc. pen. e 111 Cost.
Con una prima censura, deduce l’incompatibilità del giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata.
A tal fine, rappresenta che il giudice dell’esecuzione che, in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza era la medesima persona fisica che aveva emesso la precedente ordinanza poi annullata in sede di legittimità.
La precedente decisione, a parere del ricorrente, avrebbe reso il giudice incompatibile a pronunciarsi in sede di rinvio.
Con una seconda censura, sostiene che il giudice dell’esecuzione non si sarebbe uniformato alla sentenza di annullamento e avrebbe ignorato quanto dedotto e prodotto dalla difesa, che aveva evidenziato che: il processo a carico del COGNOME costituiva uno “stralcio” di un più ampio procedimento istruito dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria; l’importo richiesto al suo assistito era relativo all’intera spesa per le intercettazioni effettuate nell’ambito di que procedimento e non alle sole spese per le intercettazioni disposte per accertare il delitto di favoreggiamento personale di cui rispondeva il COGNOME.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. La prima censura è manifestamente infondata.
Le cause di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento sono previste dall’art. 34 cod. proc. pen., come risultante a seguito delle sentenze “additive” pronunciate dalla Corte costituzionale. Tra tali cause non è prevista quella in questione.
1.2. La seconda censura è inammissibile.
Va rilevato che non è affatto vero che il giudice dell’esecuzione non sia conformato alla sentenza di annullamento della precedente ordinanza, che era stata censurata poiché il giudice aveva omesso di pronunciarsi sull’istanza e non aveva verificato se tutte le spese di cui era stato chiesto il pagamento al COGNOME fossero, in base alla disciplina applicabile al caso di specie, effettivamente da lui dovute ovvero fossero state a lui imputate in base all’errata applicazione del principio di solidarietà.
Ebbene, il giudice dell’esecuzione, partendo proprio dai principi affermati dalla prima sezione di questa Corte, ha rilevato che: nel caso in esame, non era stato applicato il principio di solidarietà, atteso che le spese per le quali era stato chiest il pagamento riguardavano il procedimento n. 3999/2009 R.G.N.R., nel quale il COGNOME risultava essere l’unico imputato; dalla sentenza di condanna, emergeva che le intercettazioni telefoniche erano state utilizzate proprio per risalire al responsabilità dell’imputato.
A fronte di tale motivazione, nel ricorso si sostiene che la somma di denaro richiesta al COGNOME sia relativa anche alle spese per le intercettazioni effettuate pe accertare la responsabilità di altri imputati, coinvolti in un più ampio procedimento (“processo Fheida”).
Sotto tale profilo, il ricorso, però, si presenta del tutto generico, poiché ricorrente – a fronte dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che afferma che, in base agli atti, le intercettazioni in questione riguarderebbero il solo procedimento n. 3999/2009 R.G.N.R., nel quale il COGNOME risultava essere l’unico imputato – non indica da quali specifici atti si dovrebbe desumere che le intercettazioni in questione riguarderebbero anche l’accertamento della responsabilità di altri soggetti, imputati in altro processo, né tantomeno indica quali sarebbero le intercettazioni riferibili a questi ultimi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa de ammende.
Così deciso, il 5 ottobre 2022.