Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3289 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3289 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOMENOMEXXXXXXXXXX
NOMENOMEXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’assise d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX e la declaratoria di inammissibilità del ricorso
proposto nell’interesse di NOME;
lette le conclusioni delle parti civili
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 marzo 2025 la Corte di assise di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza della Corte di assise di Genova del 21 febbraio 2022, riconosciuta, in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., ha rideterminato la pena nella misura di sei anni e due mesi di reclusione e, nei confronti di NOMEX tenuto conto dell’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., nella misura di dodici anni di reclusione.
Entrambi gli imputati sono stati condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nella misura determinata in dispositivo.
La sentenza impugnata Ł stata confermata nel resto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazione di legge e vizi di motivazione.
Nell’ambito della complessa e articolata vicenda che ha caratterizzato lo svolgimento del procedimento, l’imputato ha riportato condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili e al pagamento delle spese processuali fin dal primo giudizio svoltosi davanti alla Corte di assise di Genova, definito con sentenza del 21 febbraio 2022, al quale hanno fatto seguito due giudizi di appello e due di legittimità.
In tali occasioni, le statuizioni civili non hanno mai subito modifiche.
Nel giudizio concluso con la sentenza oggetto di impugnazione (la terza decisione di una Corte di assise di appello) il difensore delle parti civili ha rassegnato le proprie conclusioni
nonostante non fosse piø in discussione la sussistenza del fatto e la penale responsabilità dell’imputato, bensì il solo trattamento sanzionatorio, aspetto sul quale la parte civile non avrebbe potuto interloquire.
In sostanza, per effetto delle decisioni definitive in punto di responsabilità, il diritto della parte civile si Ł consolidato, con la conseguenza che, nel procedimento concluso con la sentenza impugnata, quella parte non aveva alcun interesse a resistere all’impugnazione; interesse, peraltro, mai adeguatamente allegato.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME per mezzo del proprio difensore fiduciario articolando due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge per non essere stata applicata la riduzione della pena prevista in relazione al giudizio abbreviato a norma dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen.
Per effetto del riconoscimento dell’attenuante della provocazione, si Ł determinata l’inapplicabilità della pena dell’ergastolo.
Peraltro, la configurabilità dell’attenuante era evidente sin dal momento della contestazione, con conseguente applicabilità della riduzione per il giudizio abbreviato.
3.2. Con il secondo motivo ha eccepito plurimi vizi di motivazione in punto di criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio avendo adottato il giudice di merito argomentazioni meramente assertive e generiche in relazione alla quantificazione della pena finale di dodici anni di reclusione.
A tale proposito, ha indicato una serie di elementi di fatto che avrebbero giustificato la riduzione della pena.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXXX e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di NOME.
Nell’interesse delle parti civili sono state depositate conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
¨ meritevole di accoglimento il ricorso nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX e deve essere dichiarato inammissibile quello nell’interesse di NOMEX
2.Ricorso per NOME
2.1. L’originaria sentenza di condanna in primo grado per l’omicidio di
NOMEXXXcommesso in concorso dai figli
NOMEXXXXXXXXX, pronunciata dalla Corte di assise di Genova in data 21 febbraio 2022, Ł stata riformata dalla Corte di assise di appello di Genova con decisione del 22 novembre 2022.
Concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della commissione dell’omicidio in danno dell’ascendente, ritenuta sussistente, inoltre, l’ulteriore circostanza attenuante del contributo di minima importanza, con giudizio di prevalenza sull’aggravante,NOMEXŁ stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione.
Tale sentenza Ł stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 31 ottobre 2023; all’esito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen. (sentenza della Corte di assise di appello di Milano del 17 aprile 2024) la sentenza di primo grado Ł stata confermata (comprese le statuizioni civili) e l’imputato condannato, in solido, alla rifusione delle spese processuali e di quelle sostenute dalle parti civili nel giudizio rescissorio.
La Corte di cassazione, con sentenza del 29 novembre 2024, ha annullato la citata sentenza della Corte di assise di appello di Milano limitatamente alla mancata diminuzione della pena per effetto delle concesse attenuanti generiche.
La cognizione del procedimento Ł, dunque, pervenuta, per il terzo giudizio di rinvio, alla Corte di assise di appello di Milano limitatamente, quanto alla posizione di NUMERO_CARTA al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la descritta aggravante.
Premessa la mancata formazione del giudicato sulla circostanza attenuante della provocazione, la Corte milanese, con la sentenza impugnata, ha ritenuto la possibile estensione della predetta attenuante anche a NUMERO_CARTA e, quanto al punto espressamente devoluto dall’ultima sentenza rescindente, non corretto il mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con l’aggravante ritenuta.
Conseguentemente, ha determinato la pena nei confronti dell’imputato nella misura di sei anni e due mesi di reclusione nei seguenti termini: pena base anni, ventuno anni di reclusione, ridotta a quattordici per effetto della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ridotta per effetto delle circostanze attenuanti generiche a nove anni e quattro mesi di reclusione, ulteriormente ridotta alla pena finale per effetto dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2 cod. pen.
L’imputato, inoltre, Ł stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili per la «proseguita difesa e assistenza».
La sentenza di primo grado Ł stata confermata nel resto.
2.2. Così ricostruita la sequenza del procedimento, il ricorso coglie una sostanziale violazione di legge nella parte in cui la Corte di assise di appello ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in un procedimento nel quale non Ł risultato soccombente in alcun punto.
Invero, nei giudizi successivi a quello definito dalla Corte di assise di appello di Milano del 17 aprile 2024 (che ha confermato la sentenza di primo grado, inclusa, dunque, la statuizione sulle spese delle parti civili e liquidato quelle del giudizio rescissorio) la posizione dell’imputato non Ł stata piø rivalutata in punto di responsabilità (ormai coperta da giudicato).
NØ sono state ritenute sussistenti circostanze aggravanti incidenti sul danno patrimoniale, in precedenza escluse ovvero rigettati motivi di impugnazione dell’imputato aventi ad oggetto siffatte circostanze.
Ne consegue che l’imputato, sia nel giudizio di legittimità concluso con sentenza del 29 novembre 2024 che nel giudizio di rinvio esitato nella sentenza impugnata (che ha addirittura riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante) non risulta, in alcun modo, soccombente rispetto alle parti civili il cui interesse, inoltre, deve essere escluso alla luce del consolidato orientamento in base al quale «in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile Ł condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 285236 – 01: fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche; v. anche Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254291 – 01; Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018 – 01).
L’ulteriore conseguenza Ł che la statuizione, nei confronti di NOME contenuta nella sentenza impugnata relativamente alle spese delle parti civili deve essere annullata senza rinvio.
Ricorso per NOMEX
3.1. L’imputato Ł stato condannato per il ricordato omicidio alla pena di ventuno anni di
reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche per effetto della sentenza della Corte di assise di Genova.
La decisione di conferma della sentenza, pronunciata nel primo giudizio di appello, Ł stata annullata limitatamente all’attenuante della provocazione e al giudizio di bilanciamento delle circostanze per effetto della sentenza della Corte di cassazione del 31 ottobre 2023.
Nel giudizio di rinvio (definito dalla Corte di assise di appello di Milano con sentenza del 17 aprile 2024) la sentenza di primo grado Ł stata nuovamente confermata e, per la seconda volta, Ł stata annullata con rinvio sui medesimi punti dalla sentenza della Corte di cassazione del 29 novembre 2024.
Nel giudizio di rinvio esitato nella sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Milano ha dato seguito alla istanza di concordato di pena formulata dalle parti relativamente alla posizione di NUMERO_CARTA e, ritenuta configurabile l’attenuante della provocazione (come da ampia motivazione) in adesione al giudizio di bilanciamento delle circostanze come prospettate nell’accordo delle parti, ha determinato la pena nei seguenti termini: pena base, ventuno anni di reclusione, ridotta per l’attenuante della provocazione, prevalente sulle aggravanti, a quattordici anni di reclusione, ulteriormente ridotta pe le circostanze attenuanti generiche a dodici anni di reclusione.
3.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato a norma dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen. quale conseguenza della ritenuta configurabilità dell’attenuante della provocazione e della conseguente esclusione della punibilità del fatto con l’ergastolo.
L’assunto Ł manifestamente infondato.
Deve essere ribadito il principio per cui «in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all’esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., Ł applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un’aggravante rendano il fatto non piø punibile con la pena dell’ergastolo e non in quello in cui l’aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o piø attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio “ex post”» (Sez. 1, n. 26020 del 07/03/2023, Morina, Rv. 284931 – 01).
Il giudizio di bilanciamento successivo, quindi, non rileva ai fini invocati dal ricorrente.
L’omicidio per il quale Ł stata riportata la condanna era aggravato per il rapporto con l’ascendente (art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen.): si tratta di aggravante mai esclusa.
3.3. Parimenti inammissibile Ł il secondo motivo riferito alla motivazione del trattamento sanzionatorio.
Invero, va ricordato che in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919).
La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al
giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicchØ deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Nel caso di specie, la rinuncia ha avuto ad oggetto proprio la misura della quantificazione della riduzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche, unico punto sul quale, per effetto del giudicato progressivo formatosi in conseguenza delle plurime pronunce di merito e di legittimità che si sono succedute, lo stesso poteva avere un qualche effetto.
Il ricorso Ł, pertanto, inammissibile.
4. Da quanto esposto, discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXrelativamente alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili e, relativamente al ricorso nell’interesse di NOME, la declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le richieste di rifusione delle spese avanzate dalle parti civili devono essere rigettate, stante la soccombenza delle stesse rispetto alla posizione di NUMERO_CARTA e alla luce dei principi sopra esposti in punto di legittimazione delle suddette parti nei procedimenti (come il presente, relativamente alla posizione di NOME) aventi ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME, relativamente alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili. Rigetta le istanze avanzate dalle parti civili per ottenere la condanna alla rifusione delle spese processuali afferenti al presente grado di giudizio. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.