Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38772 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 21/06/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 febbraio 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 28 febbraio 2020 dal Tribunale di Reggio Calabria, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 635, primo comma e secondo comma n. 3, cod. pen. e 61, primo comma n. 2, cod. pen., perchØ estinto per prescrizione, e confermava le statuizioni civili.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto nell’atto di appello era stato chiesto il confronto tra le dirigenti scolastiche COGNOME e COGNOME, che avevano emesso documenti contrastanti quanto alla presenza della NOME a scuola nel giorno in cui sono accaduti i fatti denunciati, ma la Corte di appello non aveva assunto tale prova.
2.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in tema di valutazione della prova dichiarativa, in quanto i testimoni escussi (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) avrebbero smentito le accuse mosse dalla persona offesa NOME COGNOME nei confronti dell’imputato e anche le dichiarazioni rese dalla persona
offesa avrebbero presentato diverse incongruenze a seguito del controesame della difesa. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato, in quanto la Corte di appello avrebbe recepito acriticamente le motivazioni della sentenza di primo grado, senza fornire una valutazione autonoma delle risultanze processuali.
2.4. «Errata interpretazione del fatto» avendo il giudice travisato le prove ed ignorato
elementi decisivi. In particolare, nella sentenza impugnata Ł stata ritenuta la compatibilità tra il narrato della persona offesa e le risultanze probatorie che avrebbero dimostrato che, il 5 maggio 2012, il turno di lavoro dell’imputato terminava alle ore 13.30, in orario incompatibile con il danneggiamento della autovettura della persona offesa che sarebbe avvenuto, per come dalla stessa dichiarato, dopo le ore 13.00. Inoltre, dalla documentazione della dirigente scolastica COGNOME sarebbe emerso che la NOME il 5 maggio 2012 era assente dalla scuola, essendo il sabato il suo giorno libero e, dunque, non era presente sul luogo dei fatti.
2.5. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto la condanna dell’imputato si sarebbe fondata su elementi insufficienti e/o non idonei a superare il ragionevole dubbio e sarebbe stata ignorata una prova decisiva che avrebbe potuto portare ad un esito diverso. In particolare, lamenta il difensore che la prova della consumazione del reato di danneggiamento non sarebbe stata raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto il giudizio di colpevolezza dell’imputato avrebbe tenuto conto solo del racconto della persona offesa, nonostante il contrasto con le prove acquisite.
2.6. Violazione del diritto di difesa perchØ l’imputato non ha potuto esercitare pienamente i suoi diritti nel processo a causa della mancata ammissione del confronto richiesto tra le due dirigenti scolastiche, che avevano redatto due certificazioni contrastanti in merito alla presenza della persona offesa a scuola il giorno dei fatti.
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) e c), cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto prevalente sulla richiesta di assoluzione la maturata prescrizione del reato, alla quale l’imputato non ha rinunciato. Si denunciano, inoltre, «violazioni processuali gravi, inosservanza di norme processuali che comportano nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza» e un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto non sono state concesse «le attenuanti che avrebbero inciso sulla punibilità del reato rendendolo estinto perchØ non Ł piø previsto dalla legge come reato».
2.8. Violazione di legge ed «eccesso di potere» del giudice ai sensi dell’art. 606 lettere a) e b), cod. proc. pen. e difetto di motivazione in quanto la Corte di appello ha liquidato le spese alla parte civile che non era intervenuta nel giudizio di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti di seguito esposti.
I primi sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro; si tratta di motivi non consentiti, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e reiterativi di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perchØ suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento dell’affermazione di sussistenza del fatto e della commissione del medesimo da parte dell’imputato, agli effetti civili, gli elementi riepilogati alle pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ed in particolare l’incontestato accertamento del danneggiamento contestato nella sua materialità, ed una serie di univoci elementi – dettagliatamente descritti – indicativi della colpevolezza del COGNOME, puntualmente esaminando e rigettando le censure difensive, con motivazioni logiche e coerenti e, in quanto tali, incensurabili in questa sede.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, con motivazione incensurabile, sulla
attendibilità della persona offesa (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; pagg. 14, 15, 16 della sentenza del Tribunale), sulla documentata presenza della stessa presso l’istituto scolastico il 5 maggio 2012, stante l’attestazione scritta della dirigente scolastica NOME COGNOME, e sui motivi per i quali tra questo documento e quello rilasciato dalla dirigente scolastica COGNOME vi fosse un solo apparente contrasto (essendosi la COGNOME basata in assoluta buona fede sugli orari prestabiliti dell’istituto secondo i quali normalmente il sabato la NOME era assente in quanto fruiva del giorno libero) (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, pag. 16 della sentenza del Tribunale).
Lungi dal delineare degli effettivi vizi di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.
2.1. Quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dal confronto tra le due dirigenti scolastiche, in merito all’apparente contrasto dei due documenti rilasciati quanto alla presenza della NOME a scuola il 5 maggio 2012, che il ricorrente deduce anche ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., si osserva che, dalla sentenza del Tribunale, emerge che la prova Ł stata oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., e dunque trattasi di motivo di ricorso che non Ł consentito. In proposito questa Corte ha chiarito che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicchØ il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, Sentenza n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722). Fermo quanto precede, la Corte di appello motiva espressamente, con argomentazioni irreprensibili, sulla non decisività del confronto tra le due dirigenti scolastiche, in merito all’apparente contrasto dei due documenti rilasciati quanto alla presenza della NOME a scuola il 5 maggio 2012, in quanto ritenuti «perfettamente compatibili» (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, pag. 16 della sentenza del Tribunale), con la conseguenza che la doglianza oltre che inammissibile, per i motivi suesposti, Ł anche manifestamente infondata.
2.2. Manifestamente infondato oltre che generico Ł anche il motivo di ricorso che denuncia l’illegittima valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere piø penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265104). La giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di
“opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, COGNOME, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, dep. 02/08/2004, COGNOME, Rv. 229755).
Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, COGNOME Ritis, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 13/01/2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232).
Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, la Corte d’appello, con motivazione logica e coerente con la ricostruzione della concreta vicenda processuale, ha ritenuto le dichiarazioni della persona offesa attendibili, in quanto logiche e lineari nonchØ riscontrate dalle emergenze istruttorie acquisite (pagg. 4-6 della sentenza impugnata). 3. Il settimo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
La Corte di appello, avendo rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato a far data dal 5 marzo 2018, ed avendo preso atto che l’imputato non aveva fatto dichiarazione espressa di rinuncia alla prescrizione, ha illustrato i motivi per i quali non emergeva dagli atti la sussistenza di alcuna causa di esclusione della punibilità con l’evidenza richiesta dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ed ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così facendo, la Corte distrettuale ha proceduto alla confutazione specifica dei motivi di appello, in applicazione dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza ‘COGNOME‘ che hanno chiarito che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado Ł intervenuta condanna, non può desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato in quanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d’appello proposti dall’imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametro dell’evidenza della prova d’innocenza o dell’assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma anche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Del tutto generica e, come tale, inammissibile Ł, infine, la doglianza con la quale si deduce che la Corte di appello «non ha concesso le attenuanti che avrebbero inciso sulla punibilità del reato rendendolo estinto perchØ non Ł piø previsto dalla legge come reato».
L’ottavo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la Corte di appello ha liquidato le spese alla parte civile che non era intervenuta nel giudizio di secondo grado, Ł fondato.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato richiesta di condanna della controparte alla
rifusione non essendo, viceversa, necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283379; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274957).
Quindi, in tema di spese relative all’azione civile, il giudice di appello non può liquidare d’ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile ma la domanda relativa alle spese non deve essere inderogabilmente formulata mediante la presentazione della nota prevista dall’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. ed il giudice può pronunciare condanna alle spese quando la parte civile abbia proposto esplicita domanda, senza, però, presentare la nota. In conclusione, mentre non Ł indispensabile che la parte civile abbia presentato la nota prevista dall’art. 153 disp. att. cod. proc. pen., Ł invece necessario che abbia richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Nel caso in esame, dal verbale di udienza del 6 febbraio 2025 emerge che la parte civile non era presente all’udienza e non emerge nØ dal verbale di udienza nØ dalla sentenza della Corte di appello che la parte civile abbia presentato le conclusioni in forma scritta, chiedendo la rifusione delle spese processuali.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese relative all’azione civile nel giudizio di appello, che va pertanto eliminata. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e ogni ulteriore doglianza deve ritenersi assorbita.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla liquidazione delle spese processuali alla parte civile per il grado di appello che elimina. dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME