Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35801 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di PESARO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
che ha concluso chiedendo c`AwiruitAopm- c, GLYPH 2bvinc, sta/4 DETTR04«,9 fc,srí 1)11fg ,T )t,2/A E L 1,4) ) ( killtn /169fro GLYPH / 21,)1/ 70 GLYPH (t -a v GLYPH v 2 0p1/6,1v pin q GLYPH utep (oY Of9Tih ti 19 GLYPH -C2ETE” GLYPH c 2 -4ari 6- FTT 0 ; irt RESic 9C, udito il difensore
Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza dei Tribunale di Pesaro del 7 dicembre 2023, con la quale è stato condanNOME alla pena di euro 412,00 di ammenda, in ordine ai seguenti reati, commessi dal 26 gennaio al 18 marzo 2021 in Pesaro e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ai sensi dell’art. 650 cod. pen., perché, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, non aveva osservato il provvedimento legalmente dato 2)1-1<er ragioni di sicurezza pubblica e igiene dal sindaco del Comune di Pesaro con ordinanza 'dell'8 gennaio, notificatogli il 27 novembre 2020, con la quale gli era stato ingiunto di provvedere entro 60 giorni alla bonifica della copertura del capannone industriale contenente amianto e al relativo smaltimento tramite ditta specializzata;
getto pericoloso di cose, ai sensi dell'art. 674 cod. pen., perché, avendo lasciato abbandoNOME agli agenti atmosferici il capannone industriale, senza provvedere alla sua bonifica, aveva contribuito a che le coperture in cemento amianto andassero in disfacimento, provocando emissioni nell'atmosfera di fibre di amianto, potenzialmente pericolose per la salute.
Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 650 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale, pur avendo dato atto delle difficoltà riscontrate dall'imputato nell'adempimento dell'ordinanza (vista la pandemia da Covid-19 e l'ampia zona interessata dalla bonifica), non ha poi accertato la carenza dell'elemento soggettivo dei reati.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale – a differenza di quanto disposto dal G.i.p. nel decreto di penale di condanna opposto – non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, pur ricorrendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto per la concessione.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, una volta deciso di applicare la sola pena pecuniaria, ha quantificato detta pena in misura massima, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
2.4. Con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 541 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale, pur avendo rigettato la richiesta di condanna al risarcimento del danno formulata dalla costituita parte civile, ha erroneamente condanNOME l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della medesima parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, mostrando di confrontarsi con le deduzioni difensive, ed in particolare con la diversa ipotesi alternativa proposta, relativa alle difficol incontrate nell'esecuzione delle opere, dovute soprattutto ai problemi conseguenti alla pandemia, tali da non consentire di ultimare i lavori di bonifica, ha evidenziato come l'imputato aveva disatteso quanto ingiunto dall'ordinanza sindacale, lasciando il capannone esposto agli eventi atmosferici con conseguente disfacimento delle coperture in amianto dello stesso, così provocando emissioni nell'atmosfera di fibre di amianto, potenzialmente pericolose per la salute delle persone.
Pertanto, al di là della valutazione operata dal Tribunale delle dedotte difficoltà operative, risulta confermata la mancata esecuzione dei lavori rispetto ad un ordine legalmente dato dall'Autorità, in cui era fissato un termine perentorio per l'adempimento, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice può ritenersi verificata.
Quanto al profilo soggettivo, per la configurabilità dei reati accertati vertendosi in ipotesi contravvenzionale, non è necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario sufficiente all'uopo anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa.
Nel reato contravvenzionale, infatti, l'imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata, senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rochira, Rv. 255178), circostanza non avvenuta nel caso in esame.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi, anche tenuto conto delle precedenti segnalazioni.
Inoltre, la valutazione complessiva della condotta contestata, al fine di parametrare correttamente la pena agli elementi di fatto – in relazione alla quale il Tribunale, alla luce delle difficoltà derivanti dal periodo emergenziale dovuto alla pandemia e agli ingenti importi necessari per procedere ai lavori, ha ritenuto di applicare la pena pecuniaria e non quella detentiva prevista dalla norma in via alternativa – non appare vincolare il giudice al riconoscimento delle attenuanti generiche, non sussistendo un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due valutazioni, le quali pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. – si fondano su presupposti diversi.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – il giudice a pag. 5 della sentenza impugnata, nel valutare gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. utili i concreto a commisurare l'entità della pena, ha espressamente richiamato le modalità della condotta specificamente descritta alle pagg. 3 e 4 e in particolare il lungo tempo trascorso passivamente, nonostante le precedenti segnalazioni.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultat infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627).
Il Tribunale, pertanto, una volta rigettata la richiesta di condanna al risarcimento del danno della costituita parte civile, non avrebbe potuto condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa.
In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte – i accoglimento del quarto motivo di ricorso – deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna della rifusione delle spese della parte civile.
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui – come quella in esame – alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6 n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile, condanna che cancella. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 12/08/2024