Spese Parte Civile: Quando la Condanna in Appello è Illegittima
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un importante principio procedurale relativo alla condanna al pagamento delle spese parte civile nel giudizio di appello. La Corte ha stabilito che tale condanna è illegittima se la parte civile beneficiaria non è la persona offesa per i reati che costituiscono l’oggetto specifico dell’impugnazione. Questa decisione rafforza la necessità di una correlazione diretta tra i motivi di appello e le parti coinvolte in quella specifica fase processuale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso per cassazione presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato in secondo grado e, tra le varie statuizioni, obbligato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita. Tuttavia, la difesa ha sollevato una questione cruciale: i motivi di appello presentati riguardavano esclusivamente due specifici capi d’imputazione (una rapina e un altro delitto), mentre la parte civile a cui erano state liquidate le spese era in realtà la persona offesa di un reato diverso, non oggetto dell’appello.
La Questione Giuridica sulla Condanna alle Spese Parte Civile
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della condanna alle spese parte civile. La difesa ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva utilizzato una formula generica nel disporre la condanna, senza individuare specificamente la parte civile beneficiaria. Secondo la ricostruzione, tale parte doveva essere identificata, sulla base della sentenza di primo grado, nella persona offesa di un reato che, però, non era stato contestato con l’atto di appello. Di conseguenza, quella parte civile non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio di secondo grado per difendere le statuizioni civili a suo favore, poiché non erano state messe in discussione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso, ritenendolo fondato. I giudici supremi hanno chiarito che, effettivamente, l’unico motivo di appello proposto dall’imputato aveva come oggetto l’affermazione di responsabilità per i capi 3) e 9) della rubrica. La parte civile in favore della quale erano state liquidate le spese, invece, era persona offesa del delitto di cui al capo 2).
Nel formulare la condanna, la Corte d’Appello aveva commesso un errore utilizzando una formula generica che, interpretata alla luce del primo grado, portava a liquidare le spese a un soggetto non interessato dall’impugnazione. La Cassazione ha sottolineato che, dato l’oggetto del ricorso in appello e le censure proposte, non doveva essere disposto alcun pagamento per le spese richieste dalla parte civile relativa al capo 2), poiché le statuizioni civili che la riguardavano non erano state messe in discussione.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla condanna alle spese in favore della parte civile. Questo provvedimento stabilisce un principio chiaro: la condanna alla rifusione delle spese processuali nel giudizio di appello è strettamente legata all’oggetto dell’impugnazione. Non è possibile condannare l’imputato a pagare le spese a una parte civile se i capi di imputazione per cui essa si è costituita non sono stati oggetto dei motivi di appello. La decisione evidenzia l’importanza della precisione e della specificità nelle statuizioni accessorie, garantendo che gli oneri processuali siano addebitati solo in relazione alle questioni effettivamente dibattute.
È possibile essere condannati a pagare le spese legali a una parte civile che non è vittima del reato per cui si è appellata la sentenza?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la condanna alla rifusione delle spese processuali in appello può essere disposta solo in favore della parte civile che è persona offesa dei reati specificamente oggetto dell’impugnazione.
Cosa succede se la Corte d’Appello utilizza una formula generica per la condanna alle spese senza specificare la parte civile?
Se la formula è generica, si deve fare riferimento al dispositivo di primo grado per identificare la parte civile. Tuttavia, se quella parte civile non è coinvolta nei capi della sentenza che sono stati appellati, la condanna alle spese è illegittima e può essere annullata.
Qual era l’errore commesso dalla Corte d’Appello in questo caso specifico?
L’errore è stato condannare l’imputato a rimborsare le spese legali a una parte civile costituita per un reato (capo 2 della rubrica) che non era stato oggetto dei motivi di appello, i quali riguardavano invece altri reati (capi 3 e 9).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36566 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
inoltre:
avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili e la condanna alle spese della fase di legittimità;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc.pen.
R.G.N. 24640/2025 Motivazione Semplificata
2.2.Manifesta illogicità della motivazione sempre quanto alla permanenza del COGNOME sul luogo della rapina di cui al capo 3) e al ruolo di palo asseritamente svolto, atteso l’allontanamento dello stesso dal luogo della rapina nel momento in cui l’azione aggressiva Ł stata posta in essere; la stessa descrizione fornita dalla Corte di appello quanto alla condotta tenuta evidenzia la mancanza di qualsivoglia contributo materiale.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato limitatamente alla condanna alle ulteriori spese del grado di appello in favore della parte civile.
5.Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha puntualmente evidenziato come l’unico motivo di appello proposto avesse ad oggetto la affermazione di responsabilità in relazione ai capi 3) e 9) della rubrica. Effettivamente la Corte di appello ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita NOME COGNOME, che tuttavia non Ł persona offesa dei delitti oggetto dell’appello (capo 3) e 9)). Nel formulare tale condanna, tra l’altro, la Corte di appello ha utilizzato una formula generica, senza individuare specificamente la parte civile, che in considerazione del dispositivo di primo grado deve essere identificata nella persona offesa del delitto di cui al capo 2) della rubrica. Nulla deve conseguentemente essere disposto sulle spese richieste anche in questa fase dalla parte civile COGNOME, atteso l’oggetto del ricorso e le censure proposte che non attengono al capo 2) della rubrica.
Nulla per le spese richieste dalla parte civile.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME