Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32890 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 32890  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME                            – Presidente –             Sent. n.  sez.  1167/2025
NOME COGNOME                                                              CC – 10/09/2025
NOME COGNOME Raddusa                                                     R.G.N. 14744/2025
NOME COGNOME                     – Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla:
parte civile COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato in Venezuela il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 17 febbraio 2025 dal Tribunale di Pescara;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette  le  conclusioni  del  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento al diniego della condanna alla rifusione delle spese di costituzione  di  parte  civile  e  di  rimettere  gli  atti  al  Tribunale  di  Pescara  in composizione monocratica;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha applicato su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, la pena sospesa di sei mesi di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate commessi in Pescara il 5 ottobre 2024 ai danni dell’agente di polizia NOME COGNOME.
Il Tribunale nella sentenza ha, altresì, disposto «ulla a provvedere sulla nota spese presentata in relazione alla costituzione di parte civile, atteso che la sentenza prevista dall’art.  444  cod.  proc.  pen.,  in  ipotesi  di  pena  irrogata  non superiore ad anni due di pena detentiva, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali».
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento limitatamente  alla  mancata  condanna  dell’imputato  alla  rifusione  delle  spese processuali in favore della parte civile.
Il  difensore, proponendo un unico motivo, ha dedotto l’inosservanza degli artt. 78 e 79 cod. proc. pen., in relazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., e la falsa applicazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., in quanto le spese sostenute  della  parte  civile  sono  diverse  dalle  spese  strettamente  processuali, escluse  ai  sensi  dell’art.  445  comma  1,  cod.  proc.  pen.  dalle  statuizioni  della sentenza nel c.d. patteggiamento ordinario.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 luglio 2025, il  AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento al diniego della condanna alla rifusione delle  spese  di  costituzione  di  parte  civile  e  di  rimettere  gli  atti  al  Tribunale  di Pescara in composizione monocratica.
Con  le  conclusioni  depositate  in  data  2  settembre  2025  l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo proposto è fondato.
Il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 78 e 79 cod. proc. pen.,
in relazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., e la falsa applicazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., in quanto le spese processuali sostenute della parte  civile  sono  diverse  dalle  spese  strettamente  processuali  escluse  ai  sensi dell’art.  445  comma 1, cod. proc. pen. dalle statuizioni della sentenza nel c.d. patteggiamento ordinario.
Il ricorso è ammissibile, in quanto le questioni relative alla costituzione della parte civile esulano dall’accordo delle parti e, dunque, non subiscono le preclusioni in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento in cassazione poste dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. (cfr. in questi termini: Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278286-02; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276225-01).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680 – 01, nella specie la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio al giudice competente per valore in grado d’appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul quantum ).
La giurisprudenza di legittimità successiva a questa pronuncia delle Sezioni unite ha, inoltre, statuito che, in tema di patteggiamento, la parte civile può ricorrere per cassazione avverso la sentenza che abbia omesso del tutto la liquidazione delle spese a suo favore (Sez. 5, n. 16950 del 02/04/2025, C., Rv. 288124 – 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza pronunciata su accordo delle parti limitatamente all’omessa statuizione sulle spese della parte civile e ha trasmesso gli atti al giudice dell’udienza preliminare, in quanto, incontestato l’ an del diritto della suddetta parte alla rifusione delle spese, tra le ‘questioni civili’ che giustificano il rinvio della trattazione per il prosieguo al giudice civile non può essere annoverata quella relativa alla determinazione del quantum , dovendosi effettuare siffatta quantificazione in modo coerente alla natura del rito prescelto; Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Moretti, Rv. 285804 01).
4. Il ricorso è, altresì, fondato.
4.1. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, l. 12 giugno 2003, n. 134,  l’art.  445,  comma  1,  cod.  proc.  pen.,  sancisce  che  la  sentenza  di patteggiamento  «quando  la  pena  irrogata  non  superi  i  due  anni  di pena
detentiva soli  o  congiunti  a pena  pecuniaria,  non  comporta  la  condanna  al pagamento delle spese del procedimento».
4.2. Il Tribunale di Pescara, tuttavia, non interpretato correttamente questa disposizione.
Il  giudice  ha,  infatti,  erroneamente  ritenuto  che,  avendo  applicato  su richiesta una pena inferiore ai due anni di reclusione, dovesse applicarsi il dettato dell’art. 445 comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’esclusione della condanna alle spese del procedimento ricomprende anche le spese di costituzione di parte civile.
Le spese di costituzione di parte civile, tuttavia, non rientrano nelle spese del procedimento, che restano a carico dell’Erario.
L’esonero dalla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in caso di patteggiamento c.d. ordinario attiene, infatti, solo alle spese processuali in senso stretto, ovvero a quelle specificamente attinenti allo sviluppo del processo, e non già alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, quando la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena ( ex plurimis : Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, NOME, Rv. 283081 – 02; Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141-01; conf. Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, COGNOME, Rv. 241356 – 01).
Parimenti la previsione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non si estende alle spese di custodia dei beni sequestrati – che hanno un nesso pertinenziale con il reato – né a quelle di mantenimento in carcere dell’imputato, che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico ( ex plurimis : Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243 – 01).
Le Sezioni unite di questa Corte, del resto, hanno statuito che, in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242 – 01; conf. Sez. 3, n. 38513 del 19/09/2024, NOME, Rv. 286981).
4.3. Il Tribunale di Pescara, dunque, all’udienza del 17 febbraio 2025, ha correttamente  ammesso  la  costituzione  di  parte  civile  di  NOME,  quale persona offesa dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate contestati, ma, una volta accolta la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.  444  cod.  proc.  pen.,  ha  erroneamente  omesso  di  pronunciare  sulla richiesta di rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio limitatamente al diniego della statuizione in ordine alla richiesta di rifusione delle spese di costituzione di parte civile, rimettendo gli atti al Tribunale di Pescara per nuovo esame sul punto.
In tema di patteggiamento, infatti, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale a quo , nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi all’art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata (così Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428 – 01, che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari; conf. Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680 – 01; Sez. 6, n. 7519 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 255125). 
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della condanna alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile e rimette gli atti al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME