Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 5349  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 07/02/2023, il Tribunale di Arezzo, rilevata la condotta riparatoria espletata da NOME, imputata di lesioni volontarie, con l’offerta di euro 800 ritenuta congrua, ha disposto non doversi procedere nei confronti della stessa per essere il reato estinto per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., ponendo le spese di costituzione della parte civile a carico dell’imputata e liquidate in euro 1.200.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per NOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 541, 538 e 539 cod. proc. pen. in relazione alla condanna alle spese della parte civile, in quanto, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., l’imputato è condannato al pagamento delle spese della parte civile solo ove venga accolta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, che postula una condanna dell’imputato, che non sussiste nel caso di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen.
2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla condanna alle spese relative all’azione civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato – e assorbente – il primo motivo.
Come Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru Rv. 267884 – 6 ha avuto modo di puntualizzare, la regola generale delineata dalla disciplina codicistica fa leva sul collegamento della decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell’imputato, espressamente richiesta dall’art. 538 cod. proc. pen. In altri termini, sottolinea Sez. U, Schirru, l’art. 538 cod. proc. pen. pone, in via generale, «la regola della subordinazione del potere del giudice penale di decidere sulle restituzioni e il risarcimento alla pronuncia di sentenza di condanna». “Sentenza di condanna” nel cui genus non rientra certo la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per condotte riparatorie, mentre, a sua volta, l’art. 541 cod. proc. pen. consente, di regola, la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile qualora sia pronunciata condanna alle statuizioni civili.
D’altra parte, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162-ter cod. pen., in quanto detta sentenza, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Sez. 5, n. 10390 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 276028 – 01). Il che conferma l’estraneità della parte civile alla fattispecie in esame.
Pertanto, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per condotte riparatorie non rientra nel genus delle sentenze di condanna, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell’imputata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile, che elimina.
Così deciso il 09/01/2024.