Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27923 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27923 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 05/02/1993
avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza del 10 luglio 2024 il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, applicava a COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 9 di reclusione ed euri 3.500,00 di multa in relazione alla imputazione a lui contestata avente ad oggetto la violazione dell’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990;
che, unitamente a tale disposizione, il Tribunale disponeva la conferma, a fini conservativi, del sequestro, già operato a fini probatori, della somma di danaro rinvenuta addosso al prevenuto a garanzia del pagamento delle spese di mantenimento in carcere del prevenuto durante la fase in cui questi era stato sottoposto a misura cautelare;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando il motivo di impugnazione di seguito sintetizzato;
che con esso il ricorrente eccepiva l’errore di legge in cui sarebbero incorso il Tribunale nel non provvedere alla restituzione della somma di danaro eccedente rispetto all’importo da lui dovuto a titolo di mantenimento durante la fase di custodia cautelare.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che va preliminarmente ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale anche in caso di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 444 cod, proc. pen., è corretta la statuizione con la quale il soggetto patteggiante sia stat condannato, quale che sia stata la durata della pena concordata, al pagamento delle spese di mantenimento durante la sua eventuale custodia cautelare in carcere (cfr. per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV, 24 giugno 2022, n. 24390, rv 283243; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 novembre 2019, n. 46403, rv 277409), essendo rimasta del tutto isolata la decisione con la quale, in adesione ad un precedente orientamento era stato affermato il principio opposto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 16 febbraio 2015, n. 6787, rv 262671);
che correttamente, pertanto, il Tribunale di Modena, stante la apparente impossidenza dell’imputato di ulteriori beni, ha disposto il sequestro conservativo dei beni rinvenuti in suo possesso;
che, stante la finalità di tale provvedimento, l’eventuale esubero fra il valore di tali beni e l’importo delle spese di mantenimento in carcere dell’imputato sarà oggetto di restituzione, con eventuale devoluzione al giudice della esecuzione di eventuali controversie in argomento;
che il ricorso devi perciò essere dichiarato inammissibile ma che si reputa opportuno, anche in considerazione del pur superato precedente giurisprudenziale secondo il quale le spese di custodia in carcere non sarebbero state dovute, non condannare il ricorrente al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente