Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46308 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI NUORO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento parziale dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Nuoro;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, reso il 25 giugno 2024, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha accolto parzialmente l’istanza presentata da NOME COGNOME detenuto nella Casa circondariale di Nuoro, con cui era stata chiesta l’ottemperanza all’ordinanza emessa il 19 marzo 2024 dallo stesso Magistrato di sorveglianza.
L’ordinanza oggetto di ottemperanza aveva disposto che il costo dell’energia elettrica delle lampade da lettura non dovesse essere recuperato nei confronti del detenuto.
Il parziale accoglimento determinato dall’ordinanza in esame è consistito nel disporre la restituzione della differenza relativa al consumo di energia elettrica generato dalle suddette lampade relativamente al mesi di aprile 2024, con corrispondente ordine al Direttore della Casa circondariale di Nuoro, in veste di commissario ad acta, di restituire, all’esito della verifica, le somme spettanti ad COGNOME.
Avverso l’ordinanza emessa in sede di ottemperanza ha proposto ricorso il difensore di Attanasio chiedendone l’annullamento e prospettando un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) per l’apparenza della motivazione.
Si fa notare da parte del ricorrente che il Magistrato di sorveglianza, pur avendo affermato di voler disporre l’ottemperanza al precedente provvedimento del 19 marzo 2024, ha mancato di decretare la restituzione delle somme richieste dall’Amministrazione a far data dal 15/01/2024, essendosi limitato a impartire l’ordine di restituzione dell’importo relativo al solo mese di aprile 2024, senza spiegare le ragioni di questa scelta.
Questa opzione, secondo la difesa, è ingiustificata, posto che con il provvedimento oggetto di ottemperanza il Magistrato di sorveglianza aveva pienamente accolto la domanda del detenuto che aveva contestato l’addebito per l’energia elettrica dal 15 gennaio 2024, sicché il suo accoglimento avrebbe dovuto comportare – in corrispondenza – la restituzione ad Attanasio dei costi pretesi a tale titolo dall’Amministrazione dal 15.01.2024 a tutto l’aprile 2024, atteso che dal maggio 2024 tali costi non erano stati più trattenuti, non potendo essere addebitati al detenuto i tempi necessari per la definizione del suo reclamo in sede giurisdizionale.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata, in quanto la relativa motivazione non ha esposto le ragioni della restituzione dell’addebito delle somme versate per l’energia elettrica delle lampade uso studio in favore del ricorrente soltanto per il mese di aprile 2024 con esclusione dei mesi precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare fondato e merita, pertanto, di essere accolto nei sensi che seguono.
Si specifica che il Magistrato di sorveglianza, presa in esame l’istanza formulata dal detenuto e richiamata l’ordinanza del 19 marzo 2024, non impugnata, ha osservato che, da un lato, COGNOME aveva lamentato che gli era stato detratto un importo per l’energia elettrica consumata dalle suddette lampade con riferimento a conti redatti dall’8.08.2023 al 4.06.2024 e, dall’altro, la Direzione aveva rappresentato che dal maggio 2024 non erano stati prelevati i costi relativi all’energia elettrica erogata per le lampade in questione.
Poste tali constatazioni in punto di fatto, il decidente ha tratto la conseguenza che l’Amministrazione aveva soltanto parzialmente adempiuto il precedente provvedimento, in quanto aveva trattenuto le suddette somme per un certo tempo successivo all’emissione dell’ordinanza, ossia per il mese di aprile 2024; e limitatamente a tale ulteriore intervallo ha ordinato, in ottemperanza, la restituzione dei costi in principio addebitato al detenuto.
Va ancora osservato che, vertendosi in tema di giudizio di ottemperanza nel diritto penitenziario, occorre muovere dal contenuto del provvedimento che ha emesso le disposizioni, secondo la prospettazione, non osservate dall’Amministrazione.
La materia affrontata afferisce alla determinazione delle spese di mantenimento del detenuto in carcere e di contestazioni inerenti alle stesse.
Il Magistrato di sorveglianza, nel provvedimento da ottemperare, quello reso il 19 marzo 2024, ha preso le mosse dal disposto dell’art. 2 Ord. pen., con il riferimento alle corrispondenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, in parte surrogate dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
A tale quadro – va precisato – si connette la norma di cui all’art. 56 importante norma di cui all’art. 56 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Reg. Ord. pen.), norma che sottende il riparto di competenza fra giudice dell’esecuzione e magistrato di sorveglianza in questa materia.
3.1. In questa complessiva cornice, deve in via dirimente prendersi atto che,
con riferimento alla fattispecie dedotta, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro, con il provvedimento presupposto, quello del 19 marzo 2024, ormai cristallizzatosi, aveva preso cognizione della questione in materia di spese dedotta dal detenuto in punto di attribuzione del carico definitivo dei costi relativi all’energia elettrica necessaria per l’attivazione delle lampade da lettura a beneficio di NOME COGNOME.
Per la verifica in sede di ottemperanza è, invero, ineludibile stabilire l’oggetto della disposizione data – come ormai emessa e divenuta inoppugnabile – in punto di attribuzione del carico definitivo in ordine al suddetto costo.
3.2. Orbene, con il provvedimento del 19 marzo 2024, il Magistrato di sorveglianza ha statuito l’esclusione in radice della fondatezza della pretesa dell’Amministrazione penitenziaria di recuperare i costi dell’energia elettrica relativa all’uso delle lampade assegnate ad Attanasio per uso studio.
Si legge infatti nell’ordinanza del 19 marzo 2024: “… l’Amministrazione trattiene una quota al reclamante sulla circostanza che allo stesso, essendo un detenuto studente, gli è stato concesso di dotarsi di una lampada da lettura collocata alla testa della branda e di un’ulteriore lampada da scrivania per ragioni di giustizia e di studio. Secondo l’Amministrazione ‘le due lampade aumentano il consumo di energia elettrica messa a disposizione del ristretto’. Occorre però considerare che il Legislatore incentra il lavoro e lo studio come pilastri del trattamento e consente al detenuto di acculturarsi ed istruirsi, fino ai livelli universitari, senza alcuna spese ed anzi incentivando gli studi con sussidi e premi economici (art. 45 Reg. esec.). Pertanto la richiesta di recuperare le spese per un maggior consumo di energia elettrica da parte dell’Amministrazione non è fondata e si pone in contrasto con la disciplina testé esaminata e la ratio che presiede l’ordinamento penitenziario di incentivare la risocializzazione del condannato”.
A tale motivazione il Magistrato sorveglianza aveva fatto seguire nel medesimo provvedimento il seguente iussum nel dispositivo: “Accoglie il reclamo di COGNOME in merito (…) al costo energia elettrica delle lampade da lettura e di non prevedere alcun addebito per l’uso di dette lampade”.
Muovendo, pertanto, dall’ordinanza del 19 marzo 2024, in relazione a cui il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, essa pare connotarsi, quanto alla motivazione e la corrispondente dispositivo, per il completo accoglimento della tesi proposta dal detenuto e non pare – almeno per la verifica che può farsene in questa sede alla stregua dell’intrinseca articolazione dell’atto – porre limitazioni al diritto di Attanasio a essere tenuto indenne dei costi di energia sostenuti dall’Amministrazione a tale titolo, siccome costi ritenuti radicalmente estranei alla sfera di quelli per i quali il ristretto dovesse concorrere.
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3.3. Assodato ciò, la sostanziale fissazione della decorrenza operata nell’ordinanza emessa in sede di ottemperanza e qui impugnata non pare rinvenire un qualche percepibile aggancio nel provvedimento da ottemperare e, soprattutto, non fornisce alcuna motivazione della ragione della fissazione di tale decorrenza, dando evidentemente per assodato che il provvedimento del 19 marzo 2024 operasse e operi soltanto pro futuro, ma non offrendo giustificazione di sorta di come tale approdo ricognitivo si coniughi con il complessivo contenuto di quella ordinanza.
Posto quanto precede, è da tener presente il dato normativo per il quale, in tema di ottemperanza, l’art. 35-bis, comma 8, Ord. pen. ammette il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge.
E, però, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente su punti decisivi dell’iter logico inerente all’accertamento da compiersi costituisce una carenza che si colloca nella violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (v. per l’analisi generale del tema Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611 – 01).
Per altro verso, si deve ribadire che, in tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis, comma 5, ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione.
Di conseguenza, rispetto a tale procedimento e al relativo provvedimento, non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità, né può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282482 – 01; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996 – 01).
Nel caso in esame, restando nel solco del provvedimento cognitivo da ottemperare, il Magistrato di sorveglianza non ha dato una percepibile spiegazione della ragione per la quale ha ritenuto di non dover dare seguito, se non nel modo parziale suindicato, alla disposizione di elisione dell’addebito al detenuto dei costi dell’energia elettrica occorsa per l’alimentazione delle suddette lampade al servizio del detenuto ricorrente, in relazione al tempo antecedente all’aprile 2024, sempre in relazione a quanto risultava stabilito nell’ordinanza del 19 marzo 2024.
Alla stregua di queste considerazioni, non può che disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Nuoro che svolgerà il nuovo giudizio secondo la disciplina processuale richiamata, procedendo a verificare e, se del caso, a promuovere l’adempimento completo di quanto era stato stabilito nell’ordinanza da ottemperare dando della sua opzione un effettivo riscontro nella motivazione della sua determinazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Nuoro.
Così deciso il 29 ottobre 2024
Il Consi liere estensore
Il PresideTt