Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il ricorso dell’AVV_NOTAIO
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, quale legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione del 7/12/2023, con cui è stata rigettata l’istanza di restituzione delle somme corrisposte dalle società ai coadiutori dell’autorità giudiziaria e di quelle percepite dall’amministratore giudiziario a titolo di anticipazione sui compensi.
La difesa deduce la violazione degli artt. 35, 42 e 43 d.lgs. n. 159 del 2011 ed il vizio di motivazione. In particolare, lamenta che il Tribunale non abbia fatto buon governo delle disposizioni e dei principi che regolano, in caso di revoca del sequestro (o della conseguente confisca), l’imputazione delle spese affrontate nel corso del procedimento di prevenzione.
Il Pubblico ministero, con requisitoria del 19 aprile 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
I motivi del ricorso saranno enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Le censure svolte dalla difesa della ricorrente attengono:
alla qualifica di coadiutori, invece che di collaboratori, da attribuirsi ai soggetti nominati dall’amministratore giudiziario per la gestione delle società in costanza di sequestro, con il conseguente regime a carico dell’Erario in tema di compensi;
alla natura dei compensi corrisposti all’amministratore giudiziario, da qualificarsi come anticipazioni sul compenso finale e non già come remunerazione dell’incarico di amministratore unico delle due società da porsi a carico delle stesse.
Si tratta di motivi ammissibili in sede di legittimità, in quanto attengono unicamente al regime di imputazione delle spese sostenute nel corso dell’amministrazione giudiziaria e non involgono i criteri e i risultati della gestione.
Con riguardo al primo profilo di censura, per la nozione del coadiutore deve farsi riferimento all’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui “il giudice delegato può autorizzare l’amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati” (comma 4). Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l’amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio
ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti di beni di cui all’art. 10 del codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, di uno dei soggetti indicati nell’art. 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l’istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono”.
Si tratta, pertanto, di soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l’amministratore giudiziario – in caso di gestioni complesse – può porre al suo servizio, organizzando – sotto la propria responsabilità – un ufficio di coadiuzione. Il coadiutore è, dunque, un soggetto che collabora in via diretta con l’amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, condividendone i profili di munus publicum.
Per tale ragione, la sua retribuzione – nella dimensione normativa – è a carico dell’amministratore giudiziario, sotto forma di “spesa sostenuta” (e con inserimento della medesima nel conto della gestione ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011).
In caso di revoca del sequestro, tale figura va distinta, ai fini dell’individuazione del criterio di imputazione delle spese affrontate nel corso del procedimento di prevenzione, da quella degli altri “collaboratori” di cui l’amministratore giudiziario si avvale per la conservazione e la gestione dei beni sequestrati. In tal caso spetta al giudice del merito verificare se le spese siano state meramente funzionali all’amministrazione giudiziaria ovvero si siano rivelate strettamente connesse al mantenimento della produttività aziendale, consentendo la prosecuzione dell’attività e il perseguimento dell’utile di impresa (Sez. 5, n.24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 – 01; Sez. 1, n.12037 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 280979 – 01).
Mentre i coadiutori sono necessari ai fini del sequestro di prevenzione e per questo il loro onorario, anche in caso di restituzione dei beni, è posto a carico dell’Erario, con una determinazione operata da parte del Tribunale, i collaboratori sono invece soggetti deputati a svolgere attività necessarie ai fini della conservazione e gestione dei beni sequestrati (si pensi, ad esempio, ai consulenti contabili, fiscali e del lavoro, ai commercialisti, agli ingegneri, a coloro che sono deputati a raccogliere le pigioni di complessi immobiliari, ecc.), le cui spese, essendo funzionali alla redditività del relativo compendio, debbono gravare sulla gestione (cioè sull’eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono) e, dunque, non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest’ultimo, un diritto al loro recupero.
Ciò posto, la distinzione poggia, al di là del dato meramente terminologico e/o formale, sulla natura e direzione finalistica dell’attività concretamente svolta: ricorrerà la figura del coadiutore laddove la prestazione sia resa in favore dell’ufficio di custodia e, dunque, abbia natura statica e sia volta ad assicurare il corretto esercizio delle incombenze connesse all’amministrazione giudiziaria; ricorrerà, invece, la figura del collaboratore qualora, invece, la prestazione assuma carattere dinamico e sia resa in favore della società, con la conseguenza che il relativo onere dovrà gravare sulla stessa e non va, pertanto, liquidato come rimborso spese per il coadiutore ex art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
Trattandosi di questione che attiene al rimborso di somme erogate a fronte di prestazioni rese, non può affatto prescindersi dalla concreta verifica della causa ad esse sottostante, quale condizione che ne legittima la legale imputazione ad un soggetto piuttosto che ad un altro.
Certo, per come osservato dalla Corte di legittimità con orientamento che il Collegio condivide, lì dove l’originario coadiutore venga financo assunto con contratto di prestazione d’opera dalla società sottoposta ad amministrazione, è del tutto corretto e ragionevole farne discendere la perdita della qualifica pubblicistica, sicché, nel caso di revoca del sequestro disposto nei confronti della società, il compenso allo stesso è a carico di quest’ultima e non dell’Erario (Sez. 2, n. 12000 del 14/01/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279032 – 01). In tal caso, infatti, il dato formale si accompagna alla mutata natura delle prestazioni rese, di cui è ordinariamente destinata ad avvalersi la persona giuridica.
Di tali principi risulta avere fatto corretta applicazione l’ordinanza impugnata, essendosi anzitutto evidenziato, in ragione della natura delle società (di tipo immobiliare), come le prestazioni rese dai numerosi soggetti di cui l’amministratore giudiziario si era avvalso inizialmente come “coadiutori” fossero riconducibili in concreto ad attività di collaborazione, in quanto ridondanti a favore della società e non strettamente dipendenti e funzionali al sequestro di prevenzione.
Al riguardo, infatti, si è richiamato lo svolgimento dei compiti di segreteria, di consulenza legale, contabile, tecnica ed amministrativa, quali attività connesse ordinariamente alla gestione della società; inoltre, a conferma della soluzione intrapresa, si è anche sottolineato il dato, particolarmente significativo, che per ben quattro di tali soggetti si fosse poi instaurato un rapporto professionale di tipo contrattualizzato.
Con riferimento al secondo profilo di censura, si è già osservato che il sistema dell’esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali si incentra sulla figura dell’amministrazione giudiziaria, ufficio di diritto pubblico, che si sostanzia in poteri di rappresentanza ed amministrazione ordinaria del bene e che si fonda
sulla necessaria sostituzione nelle prerogative del proprietario, escluso per effetto della misura ablatoria dall’esercizio delle corrispondenti facoltà.
Siffatti poteri incontrano un limite naturale conformato alla natura del bene sottoposto a vincolo giudiziale, di guisa che – ove l’oggetto del sequestro sia costituito dai beni aziendali e dal capitale sociale di una persona giuridica l’amministrazione giudiziale si affianca e non si sostituisce all’organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della persona giuridica.
Di guisa che, alla custodia, di carattere conservativo e statico riconosciuta all’amministratore giudiziario, in funzione di controllo e garanzia di legalità, viene a giustapporsi la gestione dinamica dell’impresa al fine della sua conservazione nel mercato.
Il mantenimento della produttività aziendale e la conservazione della forza lavoro impiegata costituiscono, difatti, le linee direttrici lungo le quali si è mosso anche il percorso riformatore delle misure di prevenzione patrimoniali, approdato alle modifiche apportate (con I. 27 dicembre 2017, n. 205, con il d.l. 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre n. 172 e con legge 17 ottobre 2017, n. 161) al codice antimafia, che intende coniugare la legalità dell’impresa mafiosa, la sua conservazione nel mercato ed il mantenimento dei livelli occupazionali, in una visione macroeconomica di sistema che privilegia l’iniziativa economica e l’utile sociale.
Pertanto, dovendo riconoscersi all’amministratore della società autonomo compenso, deve ritenersi legittima la scelta intrapresa di porre il relativo onere a carico della società amministrata: le spese relative ai compensi dell’amministratore debbono essere annoverate nella categoria delle spese di gestione, che, consentendo la prosecuzione dell’attività e l’utile d’impresa, sono contabilizzate nei costi di esercizio e, in quanto tali, gravano sulla società, tanto che se ne esclude pacificamente il rimborso in caso di successivo dissequestro dei beni (Sez. 5, n. 24663 del 06/04/2018, COGNOME; Rv. 273472 – 01).
Ciò ovviamente non toglie che, in un’ottica di ragionevolezza e di rispetto del principio dell’equo compenso, dovrà tenersi in considerazione la circostanza del coincidente assolvimento dei compiti derivanti dallo status di amministratore giudiziario, ai fini dell’esatta determinazione dell’entità del quantum finale.
Proprio la diversità dei ruoli, da cui derivano obblighi e responsabilità differenti, rende ragionevole, stante le non sovrapponibile causale del diritto di credito a ciascun profilo riferibile, retribuire in maniera autonoma e con diversa imputazione i compensi, altrimenti determinandosi, per come evidenziato nel provvedimento impugnato, un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui vi sia coincidenza tra la figura di amministratore della società e quella di
amministratore giudiziario – con oneri esclusivamente a carico dello Stato, secondo quanto sostenuto dalla difesa – e l’ipotesi in cui venga nominato amministratore della società – con compenso a carico della stessa – un soggetto diverso dall’amministratore giudiziario.
Anche di tale principio risulta avere fatto corretta applicazione la sentenza impugnata.
A nulla vale, poi, l’argomento speso dalla difesa che le due società prima del sequestro non avevano mai riconosciuto alcun compenso per la carica di amministratore, al fine di non gravare sulle casse sociali.
Si tratta, infatti, di un profilo di merito, a fronte di una disciplina comune che prevede la retribuzione dell’attività di amministratore, specialmente in realtà complesse; e tanto a prescindere dalla circostanza che, nel caso in esame, l’assenza di retribuzione appare legata, per come precisato a pag. 10 dell’ordinanza impugnata, d’alla contemporanea assunzione della qualità di socio che consentiva la partecipazione ai lucrosi utili delle società.
Infine, per come evidenziato anche dall’ordinanza impugnata, il rigetto dell’istanza di restituzione non determina alcun vuoto di tutela per le società, in quanto resta salva, in ipotesi, l’eventuale azione di responsabilità da promuovere in sede civile ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., in ordine alla necessità delle relative nomine, di cui si assume la superfluità ovvero la natura sovrabbondante, e alla quantificazione dei compensi scaturenti dalle stesse.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 21 maggio 2024
Il Consigliere e4ensore
La Presidente