Spendita di monete falsificate: i limiti del ricorso in Cassazione
La recente pronuncia della Suprema Corte affronta il tema della spendita di monete falsificate, un reato che colpisce la fede pubblica e richiede una prova rigorosa dell’elemento psicologico in capo all’autore. Nel caso in esame, il ricorrente era stato condannato per tre distinti episodi delittuosi, vedendosi confermata la pena anche in secondo grado.
Il cuore della vicenda giuridica ruota attorno alla possibilità di contestare, davanti ai giudici di legittimità, la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. La Cassazione ha chiarito che, quando la sentenza di appello fornisce una motivazione lineare e coerente sulla colpevolezza, non è ammesso un ricorso che si limiti a riproporre le medesime difese già respinte.
La prova del dolo nella spendita di monete falsificate
Uno dei punti cardine del ricorso riguardava l’elemento soggettivo. La difesa sosteneva che non vi fosse prova della consapevolezza della falsità del denaro al momento dell’utilizzo. Tuttavia, la Corte ha stabilito che tale censura non è deducibile in Cassazione se il giudice di merito ha già vagliato i dati probatori in modo esauriente. La spendita di monete falsificate presuppone infatti che il soggetto sia a conoscenza della contraffazione, e tale accertamento spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Genericità dei motivi e inammissibilità
Oltre alla questione del dolo, il ricorrente ha tentato di contestare l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento dell’attenuante per danno di speciale tenuità. La Suprema Corte ha dichiarato tali motivi inammissibili per la loro natura generica. Un ricorso, per essere accolto, deve contenere un’analisi critica puntuale delle motivazioni della sentenza impugnata, non potendo limitarsi a lamentele astratte.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che il primo motivo di ricorso era una copia pedissequa di quanto già presentato in appello. Poiché il giudice di secondo grado aveva già risposto con argomentazioni logiche e conformi alle prove, la Cassazione non può intervenire per modificare una valutazione di fatto.
Per quanto riguarda la recidiva e le attenuanti, la Corte ha sottolineato la mancanza di una reale dialettica processuale. Il ricorrente non ha saputo scardinare i ragionamenti posti alla base della decisione della Corte d’Appello, rendendo l’impugnazione priva dei requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la spendita di monete falsificate è un reato severamente punito e che la difesa deve essere strutturata su basi solide e specifiche sin dai primi gradi di giudizio. Il rigetto del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, evidenziando il rischio di presentare ricorsi considerati manifestamente infondati.
Cosa accade se si presenta un ricorso identico a quello dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare questioni di fatto già correttamente risolte nei gradi precedenti.
Qual è l’elemento soggettivo richiesto per questo reato?
È necessario il dolo, ovvero la consapevolezza che le monete siano false nel momento in cui vengono messe in circolazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1017 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1017 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 27134/22
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messin che ha confermato la condanna in ordine a tre episodi delittuosi riconducibili all’art. 455 pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sentenza di meri nella parte in cui ritiene pienamente configurato l’elemento soggettivo del reato di spendita monete falsificate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, nella misura i ripropone pedissequamente profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di appello, con argomentazioni lineari, coerenti, esaurienti e conformi con la disamina dei dati probat (si vedano pag. 2 e pag. 3, punto 2. del provvedimento impugnato).
Ritenuto che il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamen rispettivamente l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento dell’attenuante di all’art. 62 n.4) cod. pen., non sono deducibili innanzi a questa Corte, dal momento ch risultano generici, non essendo scanditi dalla necessaria analisi critica delle compiut razionali argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si veda pag. 3, punto 3 e 4 del provvedimento impugnato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il consigliere estensore
COGNOME
Il Presi COGNOME te