Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 18/07/1998
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nel reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui agli artt.110 e 455 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza di motivazione in relazione all’assoluzione del coimputato sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato la censura sollevata con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata
Considerato che il secondo motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato alla Polizia giudiziaria, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali non confrontandosi con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, come specificato dal giudice di merito con motivazione esente dai descritti vizi logici (cfr. Pag. 4), le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall’indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche qualora egli si rifiuti di sottoscrivere il verbale in cui sono contenute, non potendosi da ciò solo desumere la loro non spontaneità, ed essendo invece necessario che, a sostegno di tale prospettazione, siano dedotti dalla difesa elementi concreti. (Sez. 3 n. 9354 del 08/01/2020, Rv. 278639). Nel caso di specie la difesa non ha dedotto tali elementi richiesti e, inoltre, gli elementi circostanziali emersi si configurano di per sé sufficienti per accertare la responsabilità dell’imputato.
Rilevato che il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata riqualificazione del reato del reato di cui all’art. 455 cod. pen. in quello dell’art. 457 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Il giudice di merito ha adeguatamente espresso le ragioni del suo convincimento (cfr. Pag. 5) facendo buon governo del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’elemento che permette di distinguere il reato all’art. 455 cod. pen. dall’ipotesi di buona fede prevista all’art. 457 cod. pen. risiede nella consapevolezza della falsità del denaro al momento della ricezione, la quale può essere desunta dal numero di banconote contraffatte
e dalla mancanza di una diversa indicazione da parte dell’imputato circa la provenienza del denaro contraffatto o circa gli eventuali leciti motivi di detenzione dello stesso (Sez. 5, n. 40994 del 19/5/2014, COGNOME, Rv. 261246).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consittere estensore
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