Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/03/1980
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 272981 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla consapevole omissione di compilazione dei riquadri e sull’irrilevanza dell’errore);
considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 4 sul mancato riconoscimento alla luce degli elementi negativi indicati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.