Specificità Motivi Ricorso: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali, tra cui spicca la specificità motivi ricorso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di questo elemento possa portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente. Comprendere questo principio è fondamentale per chiunque si approcci al sistema della giustizia penale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Generico
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione. Dopo la conferma della sentenza in appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge riguardo alla prova della sua responsabilità penale. In particolare, contestava la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la sua consapevolezza della provenienza illecita dei beni.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico. Anziché attaccare con argomentazioni puntuali e specifiche il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime questioni di fatto già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. In sostanza, ha presentato una versione alternativa dei fatti, senza spiegare perché la valutazione del giudice di secondo grado fosse errata in diritto o manifestamente illogica.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta di questa decisione è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i motivi specifici. La Suprema Corte ha chiarito che la specificità motivi ricorso non si esaurisce nella mera enunciazione dei vizi che si intendono far valere. È necessario, invece, che vi sia una correlazione diretta e critica tra le argomentazioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato una totale assenza di tale correlazione. Il ricorso era ‘aspecifico’ perché riproponeva le stesse questioni di fatto già ampiamente discusse e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Corte di secondo grado aveva, infatti, spiegato con argomenti logici e giuridici perché la versione dell’imputato fosse inattendibile e perché l’elemento soggettivo del reato di ricettazione fosse pienamente provato. Il ricorso non ha contestato questo impianto motivazionale, limitandosi a ignorarlo e a riproporre una difesa già sconfitta. Questa modalità di impugnazione non è consentita, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità finalizzato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, deve contenere una critica mirata, puntuale e argomentata delle specifiche ragioni di diritto e di logica che hanno sorretto la decisione impugnata. La mancanza di specificità motivi ricorso trasforma l’atto in un’impugnazione generica, destinata a essere dichiarata inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di redigere atti di impugnazione che dialoghino criticamente con la sentenza che si intende contestare, pena l’impossibilità di ottenere un esame nel merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca di requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. In questo caso, il ricorso non è stato esaminato nel merito perché non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza d’appello.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità dei motivi’ del ricorso?
Significa che il ricorso non stabilisce una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata. Si limita a riproporre questioni già trattate o a presentare doglianze generiche, senza confrontarsi con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4848 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 27/06/1961
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono il vizio d motivazione e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondament dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è privo di specifi poiché ripropone le stesse questioni in punto di fatto già discusse e rite infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si ve in particolare, pag. 3 sulle ragioni per cui è stata ritenuta inattendibile la v dell’imputato e, quindi, provato l’elemento soggettivo del delitto di ricetta contestato);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’a 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume d mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente