Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7953  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NATALE nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza, emessa in data 4 dicembre 2019, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo E) ed al contempo ha condannato lo stesso alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 descritto nel capo E) ed al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 descritto nel capo E2), previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra tali fattispecie criminose.
 Con sentenza, emessa in data 21 dicembre 2017, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Salerno, ha condannato NOME COGNOME in relazione al reato cui al capo E) -previo assorbimento in tale fattispecie delle condotte di cessione di stupefacenti descritte nel capo E2)- e per l’effetto rideterminato la pena in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa , previa esclusione dell’aumento a titolo di continuazione.
 La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con sentenza del 6 novembre 2018, ha disposto l’annullamento con rinvio di detta sentenza, limitatamente alle condotte di cessione di sostanze stupefacenti a soggetti identificati di cui al capo E), in esso già assorbito il capo E2), con conseguente irrevocabilità della condanna relativa alle condotte relative ai soggetti non identificati.
I giudici di legittimità rimarcavano la radicale carenza di motivazione conseguente all’indubbia «assenza di correlazione tra la motivazione di condanna e la specifica indicazione di destinatari dello stupefacente ceduto, pure contenuta nel capo di imputazione» (vedi pag. 10 della sentenza rescindente).
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25 novembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la condanna dell’imputato in relazione alle condotte di cessione di sostanze stupefacenti a soggetti identificati.
 Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza del principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento con rinvio nonché carenza della motivazione in ordine alla responsabilità del COGNOME.
La Corte territoriale avrebbe violato l’inderogabile obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento con rinvio, omettendo di identificare specificamente gli elementi a sostegno delle cessioni in favore delle singole persone indicate in motivazione.
 Il difensore del ricorrente, in data 14 novembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è generico ed aspecifico.
1.1. Deve essere, preliminarmente, richiamato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità dei motivi di ricorso è ravvisabile in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 6,
n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, NOME, Rv. 277710 – 01).
Il motivo di ricorso è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o d diritto poste a fondamento del percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Il requisito della specificità dei motivi implica, pertanto, l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 01).
1.2. Nel caso di specie il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione e la violazione del dictum indicato dai giudici di legittimità della sentenza rescindente con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.
Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata.
A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva che riprende le argonnentazioni del primo giudice, ha adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso le cessioni di sostanze stupefacenti descritte nel capo E (e nel capo E2 in esso assorbito), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
I giudici di appello, con motivazione conforme alle risultanze processuali ed alle indicazioni della sentenza rescindente, hanno indicato la pluralità di
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intercettazioni idonee a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine alle cessioni di droga a lui contestate in favore dei soggetti identificati nel capo di imputazione, sottolineando la chiarezza, univocità e concordanza del contenuto delle conversazioni intercettate (vedi pag. 3 della sentenza impugnata nonché pagine da 391 a 415 e da 456 a 457 della sentenza di primo grado).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su una interpretazione delle captazioni conforme a consolidate massime di esperienza e su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
2.2. GLYPH Deve essere, inoltre, ribadito che, in sede di legittimità, è possibile procedere ad una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia qualora il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, COGNOME Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata) così da rendere manifesta l’illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata).
Nel caso di specie la semplice lettura dell’atto di impugnazione esclude la presenza di travisamenti nelle operazioni di interpretazione e valutazione delle conversazioni intercettate, non essendo stata eccepita alcuna palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle conversazioni captate e quello tratto dai giudici di merito.
2.3. Peraltro, la Corte territoriale, in conformità con quanto deliberato dal primo collegio di appello che ha escluso l’aumento a titolo di continuazione previsto nella sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente in relazione ad una unitaria violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90; di conseguenze td ve essere evidenziato che la doglianza proposta dal ricorrente è priva di autonoma rilevanza in conseguenza dell’irrevocabilità dell’accertamento della penale responsabilità del COGNOME in ordine alle condotte relative ai soggetti non identificati, irrevocabilità dichiarata con sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione del 6 novembre 2018.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 01 dicembre 2023
Il Cons , i1er estensore
La Presidente