Specificità dei Motivi del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può costare caro, portando a una declaratoria di inammissibilità ancora prima di discutere il merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza cruciale della specificità dei motivi del ricorso, un principio cardine della procedura penale. Analizziamo insieme il caso per capire perché un ricorso generico è destinato a fallire.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.). L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio della motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse ‘manifestamente illogico’ nel punto in cui affermava la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e la Specificità dei Motivi del Ricorso
La Corte di Cassazione, senza entrare nel vivo della questione sulla colpevolezza o meno dell’imputata, ha stroncato il ricorso sul nascere, dichiarandolo inammissibile. La ragione è netta e procedurale: il motivo di impugnazione era del tutto generico e non rispettava i requisiti imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Secondo i giudici supremi, la ricorrente si era limitata a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche, senza instaurare un confronto critico e argomentato con il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. In altre parole, non basta affermare che una sentenza è ‘illogica’; è necessario spiegare perché, punto per punto, smontando il ragionamento del giudice e proponendone uno alternativo basato su elementi concreti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Ha richiamato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2016, Galtelli), la quale ha stabilito che un ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e non argomenta in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Il requisito della specificità dei motivi del ricorso non è un mero formalismo. Esso ha uno scopo preciso: consentire al giudice di legittimità di comprendere esattamente quali sono le censure mosse alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato. L’onere di chi ricorre è, quindi, quello di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che fondano le proprie doglianze. Come ulteriormente specificato da un’altra pronuncia citata (n. 17372/2021, Cipolletta), il ricorrente deve individuare i passaggi argomentativi viziati e spiegare le ragioni della loro presunta erroneità.
Nel caso di specie, la difesa non ha fatto questo. Ha semplicemente contrapposto la propria valutazione a quella dei giudici di merito, senza però dimostrare l’esistenza di una manifesta illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, che invece appariva coerente e logicamente corretto sulla base delle prove raccolte. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito severo per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso non può essere un atto di generica protesta contro una sentenza sgradita. Deve essere, al contrario, un’analisi tecnica, puntuale e critica, capace di evidenziare le specifiche violazioni di legge o i vizi logici che inficiano la decisione impugnata. La mancanza di specificità dei motivi del ricorso non rende l’impugnazione semplicemente debole, ma la rende proceduralmente nulla, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: la precisione e il rigore argomentativo non sono opzioni, ma requisiti indispensabili per la tutela dei propri diritti in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito della specificità dei motivi. La ricorrente ha formulato censure generiche contro la sentenza, senza argomentare in modo critico e dettagliato le ragioni per cui la motivazione sarebbe stata illogica.
Cosa significa il principio di ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che chi impugna una sentenza ha l’obbligo di indicare in modo chiaro e preciso le parti della decisione che contesta e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria critica, per consentire al giudice superiore di individuare e valutare gli errori denunciati.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CITTADELLA il 18/01/2003
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla affermazione della penale responsabilità di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen. è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
che la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della decisione;
che deve essere ribadito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato Z2v inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna j ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.