Ricorso in Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Tra questi, la specificità motivi ricorso assume un ruolo centrale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda come la sua assenza porti inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, in primo e secondo grado, per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). La Corte di Appello di Genova aveva confermato la decisione del tribunale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, ma le sue censure si sono concentrate esclusivamente sulla presunta erroneità della quantificazione della pena inflitta, lamentando generici vizi di motivazione da parte del giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha comportato due conseguenze dirette per l’imputato: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, non è entrata nel merito della questione (la correttezza della pena), ma si è fermata a un vaglio preliminare, risultato fatale per l’impugnazione.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità dei Motivi del Ricorso
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. I Giudici hanno stabilito che il ricorso era totalmente privo del requisito della specificità. Le argomentazioni dell’imputato sono state qualificate come una ‘generica formulazione di doglianze’, prive di ‘alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata’.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a esprimere il proprio dissenso sulla pena, senza però analizzare la sentenza della Corte d’Appello, individuarne i passaggi logici ritenuti errati e spiegare in modo dettagliato per quali ragioni giuridiche o fattuali tali passaggi fossero viziati. La Corte di Cassazione ha evidenziato come, al contrario, la Corte distrettuale avesse ‘analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte’. Di fronte a una motivazione articolata, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di essere accolto. La specificità motivi ricorso non è una mera formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che deve concretizzarsi in un confronto critico e puntuale con la decisione che si intende contestare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre le medesime questioni già valutate. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Pertanto, un ricorso che non individua vizi specifici, ma si limita a lamentare l’ingiustizia della pena in termini generali, è destinato a fallire. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di formulare censure tecniche, precise e pertinenti. Qualsiasi approccio superficiale non solo vanifica la possibilità di una riforma della sentenza, ma espone il proprio assistito a ulteriori costi, come dimostra la condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito della specificità. L’imputato ha formulato lamentele generiche sulla quantificazione della pena senza muovere una critica precisa e dettagliata alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era l’oggetto specifico del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’oggetto del ricorso era esclusivamente la quantificazione della pena inflitta. L’imputato lamentava vizi di motivazione da parte della Corte d’Appello in relazione alla determinazione dell’entità della sanzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44245 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI 055AKVO ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-2 provv. innpugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023