Specificità motivi ricorso: quando l’appello è solo una formalità inutile
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. Richiede rigore, precisione e, soprattutto, una critica puntuale alla decisione che si intende contestare. La recente ordinanza n. 25130/2024 della Suprema Corte ce lo ricorda, sottolineando un principio cardine della procedura penale: la specificità motivi ricorso. Senza questo requisito, l’atto di impugnazione si riduce a un esercizio di stile sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali: chiedeva una diversa qualificazione giuridica del reato contestato e l’esclusione di una circostanza aggravante. Le sue doglianze, tuttavia, non hanno superato il primo vaglio della Corte Suprema.
La decisione della Cassazione sulla specificità motivi ricorso
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo è netto e si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso era privo della necessaria specificità motivi ricorso, in quanto le argomentazioni proposte erano generiche e astratte.
L’imputato, infatti, si era limitato a lamentare un vizio di motivazione senza però instaurare un confronto critico e ragionato con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, non ha spiegato perché la motivazione dei giudici di secondo grado fosse illogica o errata, ma si è limitato a riproporre la propria tesi difensiva in modo decontestualizzato.
Il richiamo ai precedenti consolidati
Per rafforzare la propria decisione, la Corte ha richiamato due importanti precedenti giurisprudenziali. Il primo, delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2016), ha stabilito che un ricorso è inammissibile quando non enuncia e non argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. Il secondo (sentenza Cipolletta, n. 17372/2021) ha ribadito che la specificità dei motivi impone l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi a fondamento delle censure, per permettere al giudice di legittimità di comprendere le critiche e svolgere il proprio controllo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si concentra interamente sulla violazione del principio di specificità, considerato un requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso. I giudici hanno osservato che il ricorrente, di fronte a una motivazione della Corte d’Appello definita ‘coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta’, non ha opposto una critica puntuale e pertinente. Le sue affermazioni sono state giudicate ‘generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito’. Questo approccio non consente alla Corte di Cassazione di esercitare la sua funzione, che non è quella di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’assenza di una critica specifica e argomentata rende impossibile questo controllo, trasformando il ricorso in un atto inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito per tutti gli operatori del diritto. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente in Cassazione. È indispensabile redigere un atto che dialoghi criticamente con la decisione contestata, smontandone, punto per punto, le argomentazioni logico-giuridiche. Un ricorso generico non solo è inutile, ma è anche dannoso: comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. La specificità motivi ricorso non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione, che garantisce serietà e funzionalità al sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Le contestazioni erano generiche e non si confrontavano criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa il requisito della ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Significa che il ricorrente ha l’obbligo di indicare in modo chiaro, preciso e argomentato quali parti della decisione contesta e per quali ragioni di fatto o di diritto ritiene che essa sia sbagliata. Non è sufficiente una critica generica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25130 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con cui si lamenta inosservanza degli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 640 cod. pen. nonché mancata esclusione della circostanza aggravante dell’abuso di prestazione di opera, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a front una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragi di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Cons ere Estenso
Il Pres”dente