Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancat esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità pr pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzat non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di man di specificità;
che, in tema di recidiva specifica e infraquinquennale, l’onere argomentati del giudice è da ritenersi adeguatamente assolto laddove sia stata esaminat concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., l’esisten presupposto formale, rappresentato dalla commissione di un nuovo delitto non colposo nei cinque anni da una precedente condanna per un altro della ste indole, che di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dall elevata capacità a delinquere del reo;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si v in particolare, pag. 5 della sentenza di appello e pag. 13 del provvedimen primo grado);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.