Specificità motivi ricorso: la Cassazione ribadisce la linea dura
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile per l’ammissibilità dell’impugnazione. Un ricorso generico, privo di censure dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile senza nemmeno un esame nel merito. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato e continuato, aggravato dalla recidiva reiterata, emessa dal Tribunale di primo grado. La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello. L’imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica violazione di legge e carenza di motivazione.
La necessità della specificità dei motivi di ricorso
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. La Corte sottolinea come questo requisito di specificità fosse già stato rafforzato dalla legge n. 103 del 2017 e, successivamente, dalla riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia). L’intento del legislatore è chiaro: disciplinare in modo sempre più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione per evitare ricorsi dilatori o meramente esplorativi.
L’inammissibilità del ricorso per genericità
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’unico motivo di ricorso presentato fosse completamente privo dei requisiti richiesti. Non venivano indicate in modo chiaro e preciso né le violazioni di legge contestate, né gli elementi fattuali a supporto delle doglianze. Il ricorso è stato quindi giudicato generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del gravame, senza entrare nel merito della questione.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte è netta e lineare. L’articolo 581 c.p.p. non è una mera formalità, ma una norma posta a presidio dell’efficienza del sistema giudiziario. Prescrive che chi impugna una sentenza debba articolare critiche precise e pertinenti alla decisione contestata, non potendosi limitare a una generica lamentela. L’esigenza di specificità, rafforzata dalle recenti riforme, impone al ricorrente di confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, indicando in modo dettagliato quali passaggi della motivazione si ritengono errati e per quali ragioni giuridiche e fattuali. Mancando totalmente questo confronto critico, il ricorso si risolve in un atto non idoneo a investire validamente il giudice superiore della questione.
Le conclusioni
La decisione in commento è un monito importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza da contestare. La mancata osservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso comporta conseguenze gravi: la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, che rende definitiva la condanna, e l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Viene così confermata la tendenza a un maggior rigore formale, volto a deflazionare il carico dei giudizi di impugnazione e a garantire che solo le questioni giuridicamente fondate e ben argomentate giungano all’esame delle corti superiori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e privo della specificità dei motivi richiesta dall’art. 581 del codice di procedura penale. Mancava l’indicazione precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle censure.
Qual è il requisito fondamentale per presentare un’impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, il requisito fondamentale è la ‘specificità dei motivi’. L’atto di impugnazione deve enunciare in modo specifico le censure proposte, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che le sostengono, come prescritto dall’art. 581 c.p.p.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 05/08/1991
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 12 gennaio 2024 dal Tribunale di Padova nei confronti di NOME in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, n. 7, cod. pen. Con la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso (Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art.129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’art. 581 coa. proc. pen., nel disciplinare la forma dell’impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che – già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore