Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8224 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il 05/11/1992
avverso l’ordinanza emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere cui è attualmente sottoposto in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.R. n. 309 del 1990.
Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di motivazione e di violazione di legge in quanto il Tribunale, con motivazione apparente, illogica e fondata su mere clausole di stile, ha omesso di valutare gli elementi di novità indicati dalla difesa e, in particolare, la condizione familiare del ricorrente (con prole di età inferiore a sei anni), la disponibilità di un domicilio lontano da Lamezia Terme, il tempo decorso il comportamento intramurario, l’avvenuta celebrazione dell’udienza preliminare e la richiesta di giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo generico e privo del necessario requisito della specificità.
Il ricorrente, infatti, si è limitato ad esprimere il proprio dissenso rispetto all decisione impugnata, omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con le ragioni dell’ordinanza che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato la carenza di specificità dell’appello proposto in ragione del suo contenuto meramente reiterativo degli elementi fattuali posti a sostegno della richiesta.
Si tratta di un argomento che, oltre a non essere specificamente censurato dal ricorso, è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, dovendosi, al riguardo ribadire che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame. (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle, Rv. 258664).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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