Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19092 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 477/2025
NOME COGNOME
CC – 08/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 6606/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME nato in Belgio il 15/01/1975
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore letta la memoria del difensore, Avvocato NOME COGNOME del foro di Forl’, in difesa
NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento senza rinvio dellÕordinanza; del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Con ordinanza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato lÕinammissibilitˆ, per difetto di specificitˆ dei motivi, dellÕappello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forl’ in data 15 marzo 2021, con la quale lÕimputato è stato condannato per il reato di cui allÕart. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.1. Più in particolare, il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilitˆ del Cirasa, il quale in un primo momento era stato visto lungo un tratto di strada dove veniva poi rinvenuto un involucro contenente la cocaina di cui alla imputazione (pari a 22 dosi medie).
Successivamente, dopo che gli agenti si erano allontanati, tornava sul luogo con una torcia, per tentare il recupero dellÕinvolucro, e veniva quindi tratto in arresto.
Nel corso di una perquisizione domiciliare veniva poi rinvenuta sostanza da taglio per la cocaina (la mannite), un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.
Proposta impugnazione, secondo la Corte territoriale i motivi di appello difettavano della c.d. specificitˆ estrinseca: in punto di responsabilitˆ, per non aver spiegato le ragioni per le quali la diversa ricostruzione avrebbe dovuto mandarlo esente da responsabilitˆ; quanto al trattamento sanzionatorio, per essersi limitato a richiamare il riconoscimento delle generiche in relazione ad altro reato, senza considerare le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per giungere al diniego.
Avverso lÕordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale processuale, per aver erroneamente applicato gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riferimento al primo motivo di appello.
Lamenta il ricorrente che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, nell’atto di appello la difesa ha specificamente censurato le argomentazioni in ragione delle quali il Tribunale ha affermato la penale responsabilitˆ, tenuto conto del grado di specificitˆ delle ragioni contenute nella sentenza di primo grado.
Con lÕappello, infatti, si è affermato che il Cirasa torn˜ sul luogo ma solo per recuperare la sostanza ceduta da terzi al soggetto con il quale si accompagnava.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale processuale, per aver erroneamente applicato gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riguardo al terzo motivo di appello.
A fronte del generico riferimento ai precedenti penali ed alle Òmodalitˆ dellÕazioneÓ, con lÕatto di appello si è evidenziata la concessione delle attenuanti generiche con riguardo al più grave fatto di reato per il quale poi è stata ritenuta la continuazione.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è fondato.
Trattandosi di appello depositato in data 24 marzo 2021, osserva preliminarmente il Collegio che nel caso in esame occorre fare riferimento all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nella versione introdotta dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, poichŽ questÕultima disposizione si applica alle impugnazioni presentate dopo la sua entrata in vigore (Sez. 4, n. 7982 del 11/02/2021, Lamura, Rv. 280599 Ð 01; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Olmo, Rv. 277440 Ð 01).
LÕart. 581 cod. proc. pen. prescrive, a pena di inammissibilitˆ, il modello legale di impugnazione, la quale deve innanzitutto contenere lÕindicazione dei capi e dei punti della decisione criticata, le richieste formulate al giudice della impugnazione, nonchŽ lÕindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fondano le doglianze.
Con un fondamentale arresto della massima istanza nomofilattica si è precisato che l’appello è inammissibile per difetto di specificitˆ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificitˆ, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitˆ con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
Principi poi ribaditi anche con lÕentrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, essendosi affermato che, pur con la novella legislativa, il requisito della specificitˆ dei motivi di appello è soddisfatto se l’atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico
riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (cos’, Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, COGNOME, Rv. 273778 – 01).
LÕintervento legislativo, come noto, è contestualmente intervenuto sul modello legale di motivazione, riscrivendo lÕart. 546 cod. proc. pen., e prevedendo che la sentenza debba contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.
NellÕottica del legislatore, alla più puntuale motivazione si correla un analogo rigore logico-argomentativo richiesto ai motivi d’impugnazione, attraverso la riscrittura dell’art. 581 cod. proc. pen., che oggi richiede, a pena di inammissibilitˆ, non solo la “specificitˆ” dei motivi, ma anche dell’enunciazione dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione, nonchŽ delle richieste, anche istruttorie.
In tal modo il collegamento sistematico tra motivazione e ragioni di doglianza, e dunque fra gli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., diventa ancor più evidente, dovendosi perci˜ confermare il principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui l’onere di specificitˆ dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificitˆ delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (cos’ espressamente, in parte motiva, Sez. 5, COGNOME, cit.).
Si dovrˆ perci˜ ricorrere alla inammissibilitˆ per aspecificitˆ sia quando i motivi non sono affatto argomentati (genericitˆ intrinseca), sia quando non affrontano la motivazione della sentenza impugnata (genericitˆ estrinseca), e non quando, diversamente, non sono ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l’apparato motivazionale.
A ragionare diversamente si giungerebbe, in via interpretativa, ad introdurre, anche per lÕatto dÕappello, una ulteriore ipotesi di inammissibilitˆ, ovvero la manifesta infondatezza, prevista dallÕart. 606, comma 3, cod. proc. pen., per il ricorso per cassazione (nel senso della irrilevanza, ai fini di cui allÕart. 581 cod. proc. pen., dei motivi ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale, Sez. 2, n. 7693 del 12/02/2025 Agosta, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 Ð 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859 Ð 01).
Con particolare riguardo alla c.d. specificitˆ estrinseca, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, cos’ da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ci˜ non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialitˆ del motivo ricadere sul requisito della sua specificitˆ che postula invece l’identificabilitˆ, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 2, n. 5202 del 12/12/2024, dep. 2025, Essadmy, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 – 01; Sez.3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow, Rv. 275841 – 01).
2.1. Nel caso in esame, nel proporre appello avverso la sentenza di condanna NOME COGNOME ha formulato un primo motivo, con il quale ha offerto una diversa lettura degli elementi di prova, una diversa ricostruzione del fatto con specifico riferimento alla condotta di detenzione per cui è processo.
Cos’ facendo ha esposto, nelle linee essenziali, le ragioni in forza delle quali sollecitava una diversa valutazione rispetto a quella contenuta nel provvedimento impugnato.
DallÕanalisi del provvedimento impugnato emerge, invece, che il difetto di specificitˆ è stato desunto dal fatto che, secondo i giudici felsinei, gli argomenti spesi non erano idonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (p. 2 ordinanza ricorsa).
In tal modo, nel sindacato di ammissibilitˆ ha trovato indebitamente ingresso un apprezzamento sulla fondatezza dell’impugnazione, ovvero una valutazione nel merito delle argomentazioni proposte; tanto ha fatto la Corte territoriale sottolineando che la diversa ricostruzione dei fatti non era idonea, ove accertata, ad escludere lÕaffermazione di responsabilitˆ.
2.2. Anche in relazione al secondo motivo di ricorso osserva il Collegio che le deduzioni svolte con lÕappello potevano essere ritenute infondate (o manifestamente infondate), se considerate inidonee a contrastare la valutazione del Tribunale; la Corte territoriale, invece, erroneamente le ha ritenute prive del requisito di specificitˆ, posto che il ricorrente aveva sottolineato che in relazione al più grave reato, legato dal vincolo della continuazione, erano state concesse le attenuanti generiche.
Inoltre, con lÕappello si è contestata la genericitˆ del riferimento, contenuto in sentenza, alle Òmodalitˆ dellÕazioneÓ, che anzi avrebbero dovuto indurre ad
opposta conclusione, si è affermato, ove si tenga presente la condotta concretamente accertata.
LÕatto di appello, dunque, si confronta con la sentenza del Tribunale, sviluppando sufficienti rilievi critici.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. Cos’ deciso in Roma, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
Salvatore COGNOME