Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26814 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 020I3XZ) nato a SESTO SAN GIOVANNI il 11/07/1989
avverso l’ordinanza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore General NOME COGNOME che con requisitoria scritta del 15/4/2025 ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d appello di Bologna per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Bologna il 10/1/2025 ha dichiarato inammissibile per difetto specificità dei motivi l’appello proposto dal predetto avverso la sentenza di condanna per i rea tra gli altri, di tentata estorsione e lesioni personali, pronunciata nei suoi confronti dal Tr di Rimini il 20/6/2024.
Ad avviso della Corte d’appello, infatti, l’atto di appello, con riferimento al contestato di tentata estorsione, non si era confrontato con la ricostruzione dei fatti operata dal giudic primo grado con riguardo alle ripetute minacce ed alle plurime violenze poste in essere dal Vargiu al fine di costringere la persona offesa a consegnargli quanto preteso, né aveva mosso alcuna critica ai principio di diritto in tema di tentata estorsione secondo cui l’idoneità della mi estorsiva va valutata con giudizio ex ante, dovendosi prescindere dalla capacità di resistenza poi dimostrata nei fatti dalla persona offesa, né aveva spiegato perché nella prospettazione dell’appellante la minaccia di morte o di distruzione del locale, con atti di violenza sui tavo volto del querelante non integrerebbe una tentata estorsione bensì una mera minaccia. Infine, ad avviso della Corte territoriale l’appellante, nell’assumere la sussistenza della scriminante de legittima difesa con riferimento al reato di lesioni, non si era confrontata con il certificato m in atti che riscontrava il racconto della persona offesa.
Con unico motivo di impugnazione posto a sostegno del ricorso la difesa ha dedotto la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 581 lett. c), 591 e 592 cod. proc. p per essere stata ritenuta la mancanza di specificità dei motivi con un percorso argomentativo che ha esaminato nel dettaglio ogni deduzione difensiva, così dimostrando la non genericità dei motivi proposti, avendo chiesto la difesa con l’atto di appello la riqualificazione del fatto ai dell’art. 612 cod. pen., nonché il riconoscimento della scriminate della legittima dif corredando le prospettazioni difensive con numerosi precedenti giurisprudenziali
2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME con requisitoria scritta del 15/4/2025 ha chiesto l’annullamento senza ri dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per giudizio
3. Il ricorso è fondato.
L’atto di appello proposto nell’interesse del COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Rimini con un primo motivo contestava l’idoneità delle minacce poste in essere dal COGNOME nei confronti della persona offesa ad incutere timore o coartare la volontà di quest’ultima, tanto c la stessa aveva riferito come, dopo le minacce ricevute, avesse cercato di calmare il COGNOME, in stato di agitazione e, con un secondo motivo, prospettava una diversa ricostruzione dei fatti secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa di aver ricevuto un pugno sulla parte destra del volto, sarebbero smentite dal certificato del pronto soccorso che, evidenziando una
contusione all’emitorace destro, e quindi in una diversa parte del corpo, sarebbe compatibile più
con un colpo da reazione nell’ambito di una legittima difesa che con un colpo da aggressione.
L’atto di appello, pertanto, esplicitava ed argomentava rilievi critici rispetto alle ragi fatto poste a fondamento della decisione del primo giudice, deducendo elementi specifici volti a
contrastare le valutazioni di questo, soprattutto in ordine alla legittima difesa, che si prospet evincibile da informazioni testimoniali acquisite e da una diversa lettura del certificato medi
in atti, per lesioni al torace e non già al volto: si trattava, pertanto, di motivi impropri ritenuti aspecifici dall’ordinanza impugnata, tanto che questa si è con essi confrontata co
argomentazioni volte a contestarne la fondatezza.
L’appello, invece, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specifi dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici risp
alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restand che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale al
specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01). Anche a seguito della riforma
dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, pertanto, il giudice appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino d
specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 – 01. In applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza ch al contempo, aveva dichiarato inammissibile l’appello per genericità delle ragioni indicate sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai moti ritenuti inammissibili).
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio di appello.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025
L’estensore GLYPH
Il Presidente