Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8308 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Po NOME nato a CARPI il 03/03/1982
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Bologna
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputata ha depositato nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiar inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Po NOME avverso la sentenza emessa d Tribunale di Modena in data 25 luglio 2023, con la quale l’imputata veniva ritenuta responsabi del reato previsto e punito dall’articolo 187, commi 1 e 1 bis, DLIgs. n. 285/92.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di specifici motivi, come previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen..
In particolare, in ordine al motivo di appello concernente la causa di non punibilità all’articolo 131 bis cod. pen., non riconosciuta dal giudice di primo grado, ha osservato l’appellante nulla aveva evidenziato in riferimento alle ragioni addotte dal giudicant escludere che il fatto in contestazione fosse di particolare tenuità.
Inoltre, quanto alla censura concernente il giudizio di bilanciamento delle circosta formulato in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, ha affermato che l’appellante si limitato ad un generico richiamo al corretto comportamento processuale dell’imputata, alla su incensuratezza e al contenuto disvalore del fatto.
Per converso, il Tribunale, in ordine alla causa di non punibilità, aveva ampiamente motiva sulle ragioni che l’avevano indotto a ritenere il reato di significativa gravità e così pure alle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti.
COGNOME NOMECOGNOME attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affi ai seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura per violazione di legge la decisione impugnata, osservando che l’atto di appello, riportato testualmente in ricorso, era stato ritualmente formulato, e stati indicati i capi o i punti della decisione oggetto di impugnazione ed esposti i motivi per cui la sentenza avrebbe dovuto essere riformata.
Tanto premesso, con riguardo alla causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod ed al giudizio di bilanciamento delle attenuanti, dopo aver richiamato le massi giurisprudenziali in cui sono illustrati i criteri a cui ispirarsi nella suddetta valut evidenziato che nell’atto di appello era stata sottolineata l’incensuratezza dell’imputata, l’as di danni alle persone, la non volontà della condotta; tali elementi, avrebbero dovuto indur giudice ad accogliere l’istanza di riconoscimento della causa di esclusione della pena o, subordine, a formulare il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Si rammenta che, con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, COGNOME, rv. 268822, le Sezioni Unite di questa Corte hanno definito l’ambito di operatività della san dell’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi in riferimento al mezzo d’impug dell’appello e hanno affermato che lo stesso” (al pari del ricorso per cassazione) è inammissi per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomen i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del impugnata”, e che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttam proporzionale alla precisione e puntualità con le quali le predette ragioni sono state espost provvedimento impugnato.
L’esame da condursi deve riguardare una prima fase necessaria di delibazione di ammissibilità, che ha per oggetto le verifiche imposte ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pe compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi, ed una seconda fase, successiva e eventuale, di valutazione del merito.
Alla stregua di tale impostazione assume corretto significato anche l’art. 597, comma cod. proc. pen., per cui la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice di appello viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei pote solo se il suo intervento sia sollecitato da impugnazione rispettosa delle previsioni all’art.581 cod. proc. pen.
Da un punto di vista sistematico, le Sezioni Unite hanno precisato che la necessità del specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella circostanza che essi non so diretti a sollecitare un nuovo giudizio, del tutto sganciato dal precedente, bensì a operar controllo del provvedimento impugnato su punti ben individuati e per dettagliate ragioni.
Si è precisato che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata.
L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mi necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.
Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, dev contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul p strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.
Alla luce dei superiori principi, è agevole rilevare la correttezza giuridica del giu inammissibilità formulato dalla Corte distrettuale.
2.1 Si rammenta che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibili particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenui una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che te
conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del gra colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del perico (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ) Rv. 266591 – 01 ).
Inoltre, se è vero che il comportamento abituale costituisce presupposto ostativo a configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., ciò tut autorizza a ritenere che la non abitualità equivalga, di per sé, a particolare tenuità del fa
In tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficienteme motivato, quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola qu più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 16/05/2017, COGNOME, Rv. 270481).
2.2 Tanto premesso, si osserva che nella sentenza di primo grado, per descrivere la gravit dei fatti, venivano puntualmente evidenziati il gravissimo stato di alterazione psicof riscontrato in occasione del sinistro stradale cagionato dalla inattitudine alla guida consegu al predetto stato; il valore elevato di sostanza stupefacente riscontrato nel sangue (cocaina a 20,3 ng/rril e suo metabolita, rispetto al cut- off di 10 ng/ml); la causazione di danni al veicolo e al patrimonio pubblico, provocati dalla perdita di controllo del mezzo in prossim una intersezione.
Quanto al giudizio di bilanciamento, si evidenziava che il contegno collaborativo manifest dall’imputata e la sua incensuratezza consentivano la concessione delle circostanze attenuant generiche, ritenute equivalenti all’aggravante contestata, in considerazione della gravità fatto.
Per contro, nell’atto di appello, in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art pen., veniva dedotto che il giudicante avrebbe dovuto tener conto dell’incensuratezz dell’imputata, dell’assenza di danni a persone e della non abitualità.
Per le stesse ragioni e per il contegno processuale, il giudizio di bilanciamento d circostanze avrebbe dovuto essere modulato in termini di prevalenza delle attenuanti generiche.
Dal raffronto tra la puntuale e precisa motivazione richiamata e i motivi di appello, eme il difetto del requisito della “specificità estrinseca” dell’impugnazione – ossia della corrisp dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento dell impugnata.
L’atto di appello si limita a indicare l’incensuratezza dell’imputata, la dedotta asse danni a persone, la non abitualità e il contegno processuale, ma non spiega perché ta circostanze sarebbero risultate idonee a prevalere sugli elementi indicati dal Tribunale descrivere la gravità del fatto, o per quale ragione le stesse avrebbero giustificato un diff giudizio di bilanciamento.
L’ordinanza impugnata, emessa GLYPH ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., ha pertanto correttamente dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato, rilevando che esso si limita
prospettare elementi, senza tuttavia criticare dialetticamente il percorso argomentativo trac dal Tribunale.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insit proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presid nte