Specificità dei Motivi di Appello: la Cassazione Sancisce l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale penale: la specificità dei motivi di appello. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica richiesta di riforma della sentenza, ma deve articolare critiche precise e puntuali. In questo caso, la mancata osservanza di tale onere ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva condannato un’imputata per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) alla pena di sei mesi di reclusione e 250 euro di multa. L’imputata aveva proposto appello, chiedendo l’assoluzione, l’esclusione delle aggravanti, la concessione delle attenuanti generiche e, in subordine, una riduzione della pena.
La Decisione della Corte d’Appello: L’Inammissibilità per Genericità
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 10 luglio 2023, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. Il motivo? Un palese ‘difetto di specificità dei motivi’. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come, a fronte di una sentenza di primo grado dettagliata e ben argomentata sulla sussistenza del reato e sulla determinazione della pena, le doglianze difensive fossero del tutto generiche e assertive. In pratica, l’atto di appello non instaurava un vero contraddittorio con le ragioni della prima decisione, limitandosi a riproporre le richieste senza criticare in modo mirato il percorso logico-giuridico del Tribunale.
Il Ricorso in Cassazione e la Conferma del Principio di Specificità dei Motivi d’Appello
Nonostante la pronuncia della Corte d’Appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta mancanza e illogicità della motivazione. Anche in questa sede, tuttavia, la difesa non ha superato lo scoglio della genericità. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso ‘manifestamente infondati’ proprio perché, ancora una volta, non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ovvero quella della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’inammissibilità.
Le motivazioni
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire con forza i dettami degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Un atto di appello, per non essere inammissibile, deve contenere una critica argomentata alla decisione di primo grado. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso o elencare le richieste. È necessario indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e, soprattutto, spiegare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano tali contestazioni. L’appello deve essere un ‘dialogo critico’ con la sentenza precedente, non un monologo. La mancanza di questo confronto rende l’impugnazione un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, condannando la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza che si intende contestare. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa nella fase di appello. Ignorare questo principio significa esporre il proprio assistito non solo a una sicura declaratoria di inammissibilità, ma anche a ulteriori conseguenze economiche. La giustizia, specialmente nei gradi di impugnazione, esige rigore, precisione e un confronto argomentativo serio, al fine di garantire l’efficienza e la credibilità del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile sia in Appello che in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in entrambi i gradi di giudizio perché i motivi presentati erano generici e assertivi, privi di una critica specifica e argomentata contro le ragioni di fatto e di diritto esposte nelle sentenze precedenti.
Cosa richiede il principio della specificità dei motivi di appello?
Richiede che l’atto di impugnazione indichi in modo chiaro e specifico le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, instaurando un confronto critico con la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile davanti alla Cassazione?
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45035 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 10/12/1965
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza del 10/7/2023, la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME avverso la sentenza resa in data 23/12/2021 dal Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto responsabile l’imputata del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, cod. pen., condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa. L’imputata, per quanto qui rileva, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l’assoluzione dal reato a lei ascritto con la formula liberatoria più ampia; l’esclusione delle ritenute aggravanti; la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la rideterminazione della pena in me/ius.
La Corte di appello ha rilevato un difetto di specificità dei motivi dell’appello, rimarcando l’assenza di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e diritto poste fondamento della decisione impugnata. In proposito ha evidenziato come, a fronte delle dettagliate e pertinenti argomentazioni illustrate nella pronuncia di primo grado in relazione alla sussistenza del reato, alla riferibilità di esso alla imputata ed alle ragioni fondanti la determinazione della pena in concreto irrogata, le doglianze difensive risultavano essere del tutto generiche ed assertive.
Avverso il provvedimento di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, lamentando mancanza della motivazione e manifesta illogicità della stessa.
I motivi dedotti dalla ricorrente in questa sede risultano manifestamente infondati, essendo a loro volta connotati da assoluta genericità circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Occorre rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum della Corte d’appello.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente