Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4178 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4178 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 16/08/1977
avverso l’ordinanza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna il 27 maggio 2024 ha dichiarato inammissibile, siccome carente di specificità, quantomeno estrinseca, l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Modena il 20 novembre 2023, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto l’imputato responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 10 aprile 2021, in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessoria, di giustizia.
2. Ricorre per la tassazione del provvedimento NOME COGNOME tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denunzia violazioni legge (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) in ragione della erroneità e della illegittimità del profilo di inammissibilità rilevato dalla Corte appello.
Rammentato che la Corte territoriale ha ritenuto non essersi l’imputato confrontato con le motivazioni del Tribunale, si sottolinea la legittimità della proposizione, con l’atto di appello, delle stesse questioni, di fatto o di diritto, g dedotte in primo grado ma ritenute non condivisibili dal decidente, essendo lo scopo dell’appello quello di ottenere una nuova valutazione della regiudicanda, come precisato da giurisprudenza di legittimità e da dottrina, che si richiamano, essendo fisiologico che la Parte riproponga questioni già affrontate.
Si sottolinea che l’appellante, nel richiedere il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato plurime circostanze di fatto che ha ritenuto idonee allo scopo, allegando anche un documento, costituente elemento di novità, che attesta la condotta successiva ai fatti, in particolare la frequenza da parte dell’imputato del Sert di Modena.
E anche quanto al secondo motivo di appello, proteso alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, si è posto in luce come i pur esistenti precedenti penali dovrebbero essere ritenuti “controbilanciati” dalla condotta successiva dell’imputato, che ha avuto atteggiamento collaborativo con la polizia giudiziaria e ha concretamente intrapreso un percorso di disintossicazione.
Si richiama il ragionamento recentemente svolto dalla S.C. (Sez. 6, n. 17877 del 17/04/2024, ric. NOMECOGNOME non mass.), ove, puntualizzata la portata dell’art. 581 cod. proc. pen., si è specificato che l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi
fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, inoltre, che quand’anche vengano reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengono condivisibili; per valutare la ammissibilità dell’appello bisogna fare riferimento alle indicazioni delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice d’appello rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato.
In altre parole, ad avviso del ricorrente, la Corte di appello può e deve, ove ritenga, confutare le tesi difensive, ma decidendo nel merito in contraddittorio, non già pronunziando de plano ordinanza di inammissibilità, poiché, così facendo, viene a privare l’imputato di un grado di giudizio di merito.
Si chiede, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il P.G. nella propria requisitoria ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni.
2.La Corte di appello, infatti, entra nel merito delle doglianze, così dimostrando che avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio in udienza.
Peraltro, nelle impugnazioni di merito è consentito alla parte riproporre, sia pure non sic et simpliciter, le stesse questioni, di fatto o di diritto, già poste in primo grado e che si ritengono non essere state correttamente risolte nel precedente grado.
Nel pertinente precedente di legittimità richiamato nel ricorso (Sez. 6, n. 17877 del 17/04/2024, ric. NOMECOGNOME non mass.) infatti si osserva (sub n. 2 del “considerato in diritto”, p. 2) – condivisibilmente – quanto segue:
«L’art. 581 cod. proc. pen. dispone che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Come chiarito da questa Certe nel suo supremo consesso, l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece’ che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi
fattuali, pertinenti a quelli considerati dai primo giudice. Occorre, inoltre, che quand’anche vengano reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Il metro per valutare l’ammissibilità dell’appello è costituito, quindi, dall’indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta dei giudice di appello rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato. Occorre, in altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che i! ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragoni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione ; così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato».
Ebbene, letto alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, l’appello avanzato nel caso di specie consente agevolmente di individuare l’ambito di rivalutazione richiesto, così come l’oggetto della doglianza, costituito da elementi di fatto utili in linea ipotetica, nella prospettiva difensiva, per l’applicazi dell’art. 131-bis ovvero dell’art. 62-bis cod. pen. (quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità: l’essersi l’imputato reso conto di non essere in grado di proseguire la guida, l’avere tenuto un comportamento collaborativo con la polizia giudiziaria, l’avere ammesso i fatti a dibattimento, l’avere frequentato, dopo l’episodio, del SERI – . come da documentazione allegata all’impugnazione di merito; quanto al diniego delle attenuanti generiche: la mancata valorizzazione delle condotte coeve o successive al fatto).
A fronte della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto i precedenti penali specifici dell’imputato ostativi alle richieste della Difesa, l’appellan aveva, in sostanza, opposto considerazioni attinenti alla condotta concretamente tenuta dall’imputato dopo il fatto, tema che non può dirsi impertinente rispetto alla previsione testuale degli artt. 131, comma 1, cod. pen., come novellato dal d. Igs. 10 ottobre 2020, n. 150, e 62-bis cod. pen.
Insomma, al cospetto del concreto contenuto dell’atto di appello, deve escludersi che gli elementi positivi offerti dalla Difesa si risolvessero in una contestazione generica: ai motivi, pertanto, doveva essere dato ingresso fissando udienza e consentendo il contraddittorio, impregiudicata naturalmente la successiva valutazione qei merito, tenuto conto che non è ricompreso nel sindacato di ammissibilica l’apprezzamento sul fondamento dell’impugnazione, profilo verso il quale, a Pen vedeo2, è scivolata l’ordinanza impugnata, essendo
le affermazioni giudiziali espressive di un giudizio di infondatezza delle argomentazioni dell’appellante.
Si impone, in definitiva, l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna affinchè proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21/11/2024.