Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE nato a PESCARA il DATA_NASCITA STAN NOME COGNOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata il 12/09/2023 dal Tribunale di Ravenna e con la quale gli imputati – in relazione ai reati previsti dagli artt. 624 e 625, comma 1, nn.2) e 7), cod.pen., dagli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.7 cod.pen., dagli artt. 110, 624bis cod.pen., dagli artt. 110, 707 cod.pen. riferimento al solo COGNOME, dall’art.337 cod.pen. – erano stati rispettivam condannati alla pena di anni due di reclusione ed C 1.000,00 di multa e di ann uno e mesi dieci di reclusione ed C 1.000,00 di multa, uniti i reati sotto il vin della continuazione, applicate le circostanze attenuanti generiche e quel derivante dalla particolare tenuità del danno, con la riduzione determinata dal scelta del rito abbreviato.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’impugnazione proposta dal difensore dell’imputato fosse affetta da aspecificità dal punto di vista, quanto me estrinseco; in particolare ha rilevato – in riferimento al reato pre dall’art.624bis cod.pen. – come il motivo di appello non contenesse alcuna effettiva contestazione in punto della ritenuta qualificazione come privata dimor dell’androne di un edificio destinato ad abitazione; che il motivo riguardante dosimetria della pena, non muoveva alcune effettiva censura al percorso argomentativo adottato dal Tribunale; che il motivo riguardante la responsabilit della COGNOME non muoveva alcuna effettiva critica rispetto al concorso nel reat contestato ai sensi dell’art.624bis cod.pen..
Avverso la predetta ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il proprio comune difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale hanno dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – il vizio di motivazi carente e contraddittoria in ordine alla valutazione dei motivi di appello formula nel precedente grado di giudizio.
Hanno dedotto che, in ordine alla condotta ascritta ai sensi dell’art.624b cod.pen. (capo D) dell’imputazione), l’atto di appello conteneva una contestazione j ) i ordine alla qualificazione del fatto sulla base della specifica conformazio urbanistica degli androni posti nella zona in cui erano avvenuti i furti; in ordin motivo relativo alla partecipazione della COGNOME, hanno esposto che lo stess conteneva una specifica contestazione in ordine al suo apporto causale ai fatt deducendo come dagli atti valutati dal giudice di prime cure si desumesse il sol
dato della presenza della donna sul luogo; mentre, in ordine al trattament sanzionatorio, hanno esposto che il motivo di appello si incentrava sull’aumento eccessivo apportato a titolo di continuazione, da ritenere spropositato anche conseguenza della contemporanea applicazione della circostanza attenuante della tenuità del danno.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve quindi premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma lbis dell’art.581 cod.proc.pen. per effetto dell’art.33, comma 1, lett.d), del d.lg ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai s del quale: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi cr in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnat con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazion
Ne risulta, richiamando il contenuto della relazione illustrativa al d.lgs. n. del 2022 che «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiest contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di di espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».
t 3. Ne consegue che – come desumibile da tale inciso – risultano recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di app questione, in particolare, fatta oggetto dell’arresto espresso da Sez. U, n.8825 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01; nel quale è stato rilevato ch oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardant patologici dell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizion ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa inammissibilità dell’appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravv 3
sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitament enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dirit a fondamento della sentenza impugnata.
Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversità struttural esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi ch riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per causa di inammissibilità dell’appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha inf per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianz con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado.
Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. p pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione con l conseguenza che, il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedur prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che sia manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca e estrinseca.
Rilevando altresì che le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevan nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cu si riferiscono.
4. E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezi Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni d fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giu dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolt debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragio
dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere sul requisi della sua specificità che postula invece l’identificabilità, con accettabile precis dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, COGNOME, RV. 275841).
Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi.
In particolare, con il primo motivo di appello, la difesa dei due ricorrenti ave specificamente contestato la qualificazione dell’androne al cui interno era avvenut il furto di una bicicletta quale luogo di privata dimora e il conseguen inquadramento della fattispecie nell’ambito regolato dall’art.624bis cod.pen. tanto sulla base del dato rappresentato dalla non chiusura degli androni e anch alla luce del fatto che, all’interno di tali aree cortilizie, l’accesso dei turist stato ampiamente tollerato, oltre a essere l’immobile in questione adibito iniziativa commerciale avente quale oggetto l’affitto temporaneo a terzi; in t modo contestando che si fosse in presenza di luogo al cui interno si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata, non accessibili al pubblico o da ter senza il consenso del titolare.
Deve quindi ritenersi che, pure non contenendo il motivo di appello un espresso raffronto con la lettura giurisprudenziale richiamata dalla Cort territoriale in punto di qualificazione degli androni di edificio destinat abitazione in riferimento alla fattispecie di cui all’art.624bis cod.pen. (su cui, 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389), il motivo medesimo abbia adeguatamente specificato le ragioni di contrapposizione con la pronuncia operata dal giudice di primo grado.
Analogamente, in ordine al profilo attinente al concorso della COGNOME nello stesso reato contestato al capo D), deve ritenersi che – con la critica sostanz nel secondo motivo – la difesa abbia adeguatamente specificato le ragioni di contrapposizione con la sentenza di primo grado attraverso una diversa lettura della piattaforma probatoria valorizzata in tale sede; esponendo, in particolar che i soli elementi rappresentati dalla riscontrata presenza della donna subi prima e subito dopo la sottrazione della res non fossero idonei a comprovare la funzione di “palo” ovvero un rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.
Deve quindi ritenersi che – rimanendo estranea alle ipotesi di inammissibilità dettate dall’art.591 cod.proc.pen. la valutazione in punto di manifesta infondatezza dell’impugnazione – l’atto di appello, oltre a non esser
connotato da aspecificità intrinseca attesa la puntuale individuazione della crit rivolta alla sentenza gravata, non potesse ritenersi caratterizzato neanche aspecificità di tipo estrinseco; contenendo, attraverso l’individuazione dei prede elementi di fatto, adeguate ragioni di confronto critico con l’appara argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto tali idonee a sollecitare un nuovo esercizio dei relativi poteri discrezionali riconosciuti al giu di merito e non tali da essere valutate sotto il profilo previsto dal combinato d artt. 591, comma 1, lett.c) e 581 cod.proc.pen.; rimanendo, per l’effetto de considerazioni spiegate in ordine ai primi due motivi appello, logicamente assorbite le valutazioni in ordine all’ammissibilità del motivo inerente alla richiesta revis del trattamento sanzionatorio.
Conclusivamente, l’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cort d’appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente