Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 gennaio 2024 la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME nei confronti della sentenza dell’ 8.9.2021 del Tribunale di Bologna, con la quale lo stesso era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 590 bis e 583 cod.pen, ritenendo tale atto d impugnazione carente della necessaria specificità dei motivi, in particolar modo con riguardo alla specificità estrinseca, atteso che dal confronto tra l’atto di gravame e la sentenza impugnata non era ravvisabile tale requisito.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi.
Con il primo ha denunciato l’inosservanza di norme stabilite a pena di inammissibilità, in particolare gli artt. 581 e 591 cod.proc.pen.; con il secondo i vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità.
Tanto premesso, ha affermato l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’atto d’appello, che, pur sinteticamente, conteneva l’indicazione delle specifiche ragioni di censura alla sentenza impugnata ed ha quindi concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La parte civile COGNOME NOME ha depositato memoria e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é manifestamente infondato.
L’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, co. 1, lett. d) d d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), sancisce che « l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione a ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione ».
Il legislatore della riforma ha, dunque, recepito nel testo del codice di rit quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che, al pari del ricorso per cassazione, hanno ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi l’appello quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisi impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette
ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Invero il legislatore, già con la legge 23 giugno 2017, n. 103 aveva recepito nel codice di rito il principio espresso nella sentenza “Galtelli” ribadendo, nel disposto dell’art. 581 cod. proc. pen., la comminatoria della sanzione della inammissibilità dell’impugnazione in caso di inosservanza del requisito della specificità dei motivi; conseguenza processuale peraltro già prevista dal sistema, in forza del richiamo al medesimo art. 581 contenuto nell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che disciplina in generale l’inammissibilità dell’impugnazione.
Con la disposizione introdotta nel 2022, il legislatore ha, tuttavia, imposto all’appellante, oltre «alla enunciazione specifica a pena di inammissibilità» dei motivi già prevista dall’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. in relazione a «ogni richiesta», anche l’illustrazione «puntuale ed esplicita» delle censure mosse alla motivazione, in fatto ed in diritto, che sorregge il provvedimento impugnato.
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 152 del 2022 si rileva che «tal enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse ne provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specifici c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello».
Per effetto di tale modifica normativa, dunque, i motivi d’appello, per essere ammissibili, devono essere connotati dalla specificità “intrinseca” ed “estrinseca” Affinché, dunque, il motivo devoluto possa ritenersi specifico, il ricorrente non deve limitarsi a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma deve prendere posizione rispetto alla stessa, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.
Ciò premesso, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi fin qui esposti.
La sentenza pronunciata in data 8.9.2021, all’esito di giudizio abbreviato di condanna dell’odierno imputato in ordine al reato di cui agli artt. 590 bis e 583 cod.pen., si é fondata sul rapporto relativo all’incidente stradale nonché sulle dichiarazioni rese dagli accertatori e dalle dichiarazioni dell’imputato e della persona offesa da cui si evince che in data 12 novembre 2020 in Imola lungo la Austrada A14 l’autoarticolato Iveco condotto dall’odierno imputato, non mantenendo la distanza di sicurezza, andava a collidere con l’autocarro Fiat condotto dal COGNOME, a bordo del quale viaggiava quale trasportata COGNOME NOME. A
causa dell’urto l’autocarro sbandava a destra, si ribaltava sul fianco sinistro sulla corsia di emergenza arrestandosi sul manto erboso laterale sul fianco destro e gli occupanti del mezzo riportavano le lesioni come descritte nell’imputazione.
Ebbene, nell’atto di appello, la difesa dell’imputato, non ha indicato le specifiche censure mosse alla sentenza impugnata né gli elementi di fatto e l’illustrazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle censure, limitandosi ad una dissertazione generica sul tema della sicurezza stradale, proponendo altresì una autonoma ricostruzione dei dati tecnici coinvolti nel giudizio senza alcun confronto con l’iter logico motivatorio adottato dal giudice di primo grado cosicché dette censure sono prive della cosiddetta specificità estrinseca.
Il ricorso, manifestamente infondato, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina nella misura di euro 3.000,00.
Nulla va liquidato in favore della parte civile atteso che la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 21.5.2024