Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25898 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha dichiara inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la pronuncia emessa da GUP del Tribunale di Bergamo in data 24/2/2023, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90 all’aumento di pena di mesi 3 di reclusione ed 500 di multa, essendo stata ritenuta la continuazione con il reato analogo già giudicato da stesso Tribunale con sentenza n. 408/18, e così rideterminata la pena finale complessiva in anni 1 e mesi 7 di reclusione ed euro 5000 di multa.
La Corte distrettuale ha affermato che i motivi di gravame fossero aspecifici, perc costituiti da enunciazioni assolutamente generiche, senza alcuna indicazione di ragioni concret ed effettive, valutabili ai fini della richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche ulteriore richiesta di contenimento dell’aumento per continuazione.
L’appellante lamentava infatti che vi fossero “gli estremi per poter concedere le circosta attenuanti in parola”, così criticando la decisione del primo giudice che le aveva neg “trattandosi di soggetto non incensurato, rimasto assente in giudizio, in favore del quale non sono altri elementi positivamente valutabili”. La prima decisione sarebbe stata censurabile punto di diritto anche sotto il profilo dell’aumento operato a titolo di continuazione estern altra sentenza del tribunale di Bergamo (sentenza n.408/2018), risultando eccessivamente gravoso nonché sproporzionato ai fatti (aumento in misura di ulteriori mesi 3 di reclusione euro 500 di multa per la cessione di singole dosi di cocaina a COGNOME NOME, protratta p circa un anno), e comunque non supportato dalla esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese a siffat aumento, operato complessivamente, in violazione dell’obbligo di motivazione imposto per legge.
La ravvisata genericità dei motivi di appello, così formulati, è stata perciò valutata corte distrettuale in termini di inammissibilità del gravame.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia deducendo inosservanza e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali, e segnatamente, degli articoli 581,591 e 592 cpp, nonché illogicità di motivazione.
Rileva il ricorrente, di aver correttamente e compiutamente illustrato le criticità decisione impugnata, evidenziando – attraverso lo speculare richiamo dei motivi già avanzati i appello – come il GUP di Bergamo abbia, da un lato, genericamente motivato la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche solo sulla base della mancata partecipazione dell’imputato al processo e dello stato di non incensuratezza dello stesso e, dall’altro, a proceduto ad un aumento di pena per continuazione eccessivamente gravoso ed in alcun modo motivato.
3.11 Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunc e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fonda decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822).
Il Supremo Collegio ha affermato l’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attrave una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in
Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto.
Per il carattere devolutivo dell’appello, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rig limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d’appello con i m d’impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice stesso sia a evit le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo RAGIONE_SOCIALE risorse giud limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, san dall’art. 111, secondo comma, Cost.
Sulla base dell’indirizzo sopra richiamato, nella formulazione proposta nella sede p autorevole, va ritenuto che, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte di Appello v immune da censure.
Nell’atto di appello, riguardo alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, la dife ha sostenuto che le argomentazioni del giudicante non potessero essere condivise, ritenendo invece che “fossero ravvisabili gli estremi per poter concedere le circostanze attenuanti parola”.
Ma di quali “estremi” idonei a giustificare la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non fa alcuna menzione.
La Corte di Appello, a ragion veduta, ha rilevato la mera assertività dell’assunto difensi
Il difetto di specificità dei motivi d’appello non trova alcuna giustificazione nel g specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnat che, contrariamente al gravame, risulta adeguatamente motivato.
In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito espri un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché s contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’a cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione h
ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sen numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è necessario che i giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limita prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinent alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di ess risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-01; S 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, il Tribunale aveva negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuant generiche ritenendo decisivi i precedenti penali dell’imputato ed il disinteresse manifestato il processo, con motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenz legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica.
A fronte della specifica GLYPH indicazione degli elementi che, secondo il primo giudice, ostacolavano la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, l’imputato, con l’atto di appello, avreb dovuto dare indicazione dei contrapposti elementi, dai quali trarre la dimostrazione su concedibilità RAGIONE_SOCIALE invocate attenuanti.
Ed invece, l’appellante si è limitato a dedurre che “fossero ravvisabili gli estremi per concedere le circostanze attenuanti in parola”. con argomentazione del tutto generica ed aspecifica, sicchè correttamente è stata ritenuta l’inammissibilità dell’appello.
Ugualmente inammissibile il motivo di ricorso concernente il dedotto vizio della sentenz riferito alla misura dell’aumento per continuazione.
Si rammenta che – come è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.47127 del 24/06/2021-, il giudice di merito, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei re satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pe deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Nella stessa decisione, al paragrafo 9, è stato evidenziato che l’astratto rigore che assi la decisione del Giudici di merito nell’operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di v in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in or ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale alla v del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che n
operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
E’ stato condiviso il principio (già espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscat Rv. 205540) per cui “nella determinazione della pena base per il calcolo del trattament sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia preci ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all’interno dell’intervallo compreso tra il minimo e il medio ed Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzion le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che at la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall’art pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stat rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della rel interna agli illeciti accertati”.
Nel caso di specie, il primo giudice sì è attenuto ai canoni della proporzione, contenendo maggiorazione in misura alquanto lieve (aumento di pena di mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90), e di gran lunga inferiore ad ogni ipot cumulo materiale anche con la pena minima edittale di un solo reato satellite.
A fronte della suddetta statuizione, improntata ai crismi della proporzione e de omogeneità, l’imputato, con l’atto di appello, avrebbe dovuto dare indicazione dei contrappost elementi, dimostrativi della sproporzione o della disomogeneità, e quindi il suo concreto interes ad ottenere una diversificazione degli aumenti. Ed invece, si è limitato a dedurre che l’aument quantificato complessivamente, fosse” eccessivamente gravoso nonché sproporzionato ai fatti”, senza fornire alcuna indicazione da cui poter ricavare la dedotta iniquità .
La genericità del motivo ha giustamente determinato l’inammissibilità dell’appello.
Il ricorso per cassazione, in cui si ripropongono le medesime censure, incorre nella stess sanzione, a cui consegue la doverosa condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; ed inoltre, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di eur 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il consigliere estensore
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