Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37452 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME, imputata del reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara il 4 luglio 2019.
Avverso detta ordinanza, il difensore dell’imputata ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 e 591, comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Si assume che l’ordinanza impugnata avrebbe illegittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza n. 204 del 2019 del Tribunale di Ferrara ritenendo erroneamente tutti i motivi di gravame privi di specificità.
Si rileva che l’onere di specificità dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata deve essere parametrato e proporzionato alla specificità con cui le ragioni sono state esposte dal primo giudice.
Nel caso in esame, con particolare riferimento ai motivi di appello riguardanti l’invocata attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, l’obbligo di confronto è stato parametrato alle sintetiche, se non addirittura omesse motivazioni contenute nella sentenza di primo grado.
Il gravame prevedeva altresì un’ipotesi di mero errore di calcolo chiedendone una correzione.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La normativa processuale vigente, come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, ha introdotto nell’art. 581 cod. proc. pen. il comma 1 bis, il quale stabilisce che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel
provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Tuttavia, già in epoca antecedente ovvero all’epoca in cui l’atto di appello é stato depositato, le Sezioni Unite Galtelli, con sentenza n. 8825 del 27 ottobre 2016, affermavano che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che l’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionato alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823).
Infatti, l’art. 581 cod. proc. pen. richiede che l’atto di appello contenga non soltanto l’indicazione dei “capi” e dei “punti” della decisione oggetto di censura, ma altresì l’esplicitazione dei motivi articolati nelle pertinenti ragioni in fatto ed in diritto correlate alle richieste svolte, atti a giustificare sia il dissenso dalla decisione fatta segno di critica che la diversa deliberazione sollecitata con il gravame. Si è pure affermato che «ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che, rispetto ad esso, indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione» (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841).
La necessaria osservanza del requisito della specificità dei motivi, in aggiunta alla mera indicazione dei capi e punti gravati, è stata sancita dalla giurisprudenza di legittimità quale elemento indefettibile per l’ammissibilità dell’impugnazione, atteso che l’appello deve contenere ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.
1.2. Nel caso di specie, l’analisi dell’atto di appello evidenzia la totale assenza dei requisiti di specificità che la normativa processuale e l’orientamento giurisprudenziale richiedono per l’ammissibilità dell’impugnazione.
Quanto al primo motivo, l’appellante si è limitato a richiedere la riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, adducendo la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta sulla persona della COGNOME. Tuttavia, l’impugnazione non si confronta minimamente con l’articolata motivazione del Tribunale di Ferrara, che, oltre ad aver accertato il pieno coinvolgimento della COGNOME nelle attività del marito, aveva specificamente argomentato l’esclusione della derubricazione sulla base di elementi fattuali dettagliatamente analizzati, ovvero la significativa quantità dello stupefacente rinvenuto (n. 500 dosi circa) ed il grado di purezza.
L’appellante ha omesso qualsiasi confutazione specifica di questi rilievi fattuali, senza alcun confronto critico con l’iter motivazionale seguito dal giudice.
Con riguardo al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen., (su cui in particolare si insiste nell’odierno ricorso), analogamente l’appellante non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado che aveva motivato circa la non ricorrenza di un apporto minimale, considerato che la COGNOME aveva spartito con il coniuge la sostanza stupefacente da smerciare detenendone una quantità non irrisoria.
Con riguardo all’eccessività della pena base irrogata, nuovamente l’atto di appello non contesta le specifiche motivazioni addotte in ordine al, peraltro, ridotto scostamento dal minimo edittale.
Analogamente, rispetto al motivo concernente la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella massima estensione (su cui si sofferma in particolare l’odierno ricorso), l’appellante non offriva alcun elemento idoneo a giustificare l’applicazione del beneficio nella misura richiesta.
2.1. La Corte di appello di Bologna ha fatto quindi corretta applicazione dei principi sopra richiamati, evidenziando con motivazione sufficientemente diffusa come l’appellante non avesse assolto all’onere di articolare censure parallelamente specifiche e puntualmente conducenti ad una critica ancorata al percorso motivazionale seguito dal primo giudice. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della Corte territoriale è pienamente conforme ai principi di diritto vigenti in materia di specificità RAGIONE_SOCIALE impugnazioni.
2.2. Il ricorso per cassazione, a sua volta, non articola censure idonee a mettere in discussione la correttezza dell’interpretazione normativa operata dalla Corte di appello, limitandosi a riproporre in termini apodittici una concezione della specificità dei motivi di appello ormai superata dall’evoluzione legislativa e giurisprudenziale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME NOME COGNOME