Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16687 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME – cui 067nh8x nato a null (MAROCCO) il 25/02/1990 avverso l’ordinanza del 08/10/2024 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 08/10/2024, la Corte di appello di Torino ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca l’atto di appello proposto da NOME COGNOME avverso sentenza di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa, in relazione al -eato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R.309/1990, per aver detenuto grammi 99,7 di hashish e per aver ceduto un’ulteriore quantitativo della medesima sostanza stupefacente!.
NOME ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 581 comma 1 lett. c, 591 comma 3, cod. proc. pen., in quarto il giudice a quo ha effettuato sostanzialmente una valutazione di manifesta infondataza della doglianza contenuta nell’atto di appello,
e non una valutazione in ordine alla mancanza di specificità dei motivi di gravame. Precisa che l’appello esprimeva censure in ordine l’affermazione della responsabilità penale per la condotta di cessione di un quantitativo non precisato di hashish, e non solo inerenti in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente aveva lamentato l’eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, pari al triplo del minimo edittale, evidenziando il buon comportamento processuale e la scelta del rito deflattivo. Dunque, la doglianza non era affatto generica ma, al contrario, invocava una rivalutazione del trattamento sanzionatorio alla luce di una rinnovata valutazione della condotta ascritta. Il giudice a quo, per contro, ha evidenziato ragioni che indiziano la manifesta infondatezza della doglianza, essendo il ricorrente gravato da precedenti penali specifici anche recenti ed essendo il quantitativo di stupefacente non minimo.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. GLYPH Si ribadisce che è inammissibile, per genericità dei motivi, l’atto di appello che si limiti alla reiterata prospettazione di possibili ed astratte spiegazioni della condotta contestata all’imputato, soprattutto quando le stesse siano state esaurientemente esaminate ed in concreto escluse dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 27068 del 23/06/2011, Rv. 250449). Si infatti affermato che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez.3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841). Pertanto, i motivi di impugnazione devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Rv. 254204), in proporzione alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822).
1.2. GLYPH Nel caso in disamina, il ricorrente con i motivi formulati nell’atto di appello, concernenti unicamente il trattamento sanzionatorio, ha lamentato la gravosità della pena senza indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, né confrontarsi o confutare l’apparato argomentativo sviluppato dal giudice di primo grado, che ha evidenziato i precedenti penali e il quantitativo di stupefacente,
n
ritenendo equa una pena non prossima al minimo edittale, ad esempio contestando il quantitativo di stupefacente o i precedenti penali richiamati dal giudice.
2. Il ricorso
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deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese
del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 06/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
I
NOME