Specificità dei Motivi di Appello: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 9216/2025, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di appello. Un’impugnazione, per essere valida, non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi punto per punto con le motivazioni della sentenza che intende riformare. Analizziamo questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 del codice penale. L’imputata era stata accusata di non aver restituito le chiavi di un’abitazione alla persona offesa, nonostante una richiesta formale. La difesa aveva proposto appello avverso la condanna, ma la Corte d’Appello lo aveva dichiarato inammissibile proprio per la genericità dei motivi.
Contro questa decisione, la difesa ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare la specificità del gravame.
La Specificità dei Motivi di Appello secondo la Difesa
Nel suo ricorso, il difensore sosteneva due punti principali:
1. Sulla responsabilità: L’appello non contestava il fatto che fosse stata avanzata una richiesta di restituzione delle chiavi (provata da una raccomandata e da un testimone), ma il fatto che a tale richiesta non si fosse ottemperato. La difesa aveva inteso rimarcare il progressivo deteriorarsi dei rapporti tra le parti, riservandosi di argomentare più ampiamente in sede di dibattimento.
2. Sulle attenuanti generiche: La critica mossa alla Corte d’Appello era di aver valutato la fondatezza della richiesta di attenuanti, anziché limitarsi a verificare la specificità del motivo con cui era stata avanzata.
In sostanza, la difesa riteneva di aver fornito elementi sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità, lasciando al dibattimento d’appello il compito di approfondire le argomentazioni.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la specificità dei motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione stessa dell’impugnazione. Il motivo deve contenere, nelle sue linee essenziali, le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice. Non è sufficiente proporre temi che sarebbero comunque inidonei a ribaltare la decisione.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’appello non si era affatto confrontato con gli elementi chiave della condanna: la richiesta di restituzione delle chiavi, provata dalla raccomandata e dalla testimonianza. Questi elementi non provavano solo una parte minore del narrato, come sostenuto dalla difesa, ma il cuore dell’accusa. Ignorarli o trattarli superficialmente ha reso il motivo d’appello generico e, quindi, inammissibile.
Anche riguardo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato la sua totale genericità. L’atto di appello non indicava quali elementi, non valutati dal Tribunale, avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, né spiegava perché la pena inflitta dovesse ritenersi non congrua.
Le Conclusioni
La sentenza in esame è un monito importante sull’onere di specificità che grava sulla parte che impugna una sentenza. Proporre un appello generico, che non demolisce punto per punto il ragionamento del giudice di primo grado, è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche, come in questo caso, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Perché un appello può essere dichiarato inammissibile?
Un appello può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e non specifici. La legge richiede che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza di primo grado, confutandole in modo logico e strutturale.
Cosa significa che i motivi di appello devono essere ‘specifici’?
Significa che devono contenere le ragioni essenziali che contestano o sovvertono le valutazioni del primo giudice. Non è sufficiente proporre temi alternativi o generiche lamentele; è necessario attaccare in modo preciso il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se i giudici ravvisano profili di colpa nella proposizione del ricorso, può essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie per un importo di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9216 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/02/2025
R.G.N. 41587/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nata il 14/04/1978 avverso l’ordinanza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale l’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 646 cod. pen.
Al riguardo, il difensore della ricorrente premette che la Corte di appello aveva imputato alla difesa di non essersi confrontata adeguatamente con le motivazioni del giudice di primo grado in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e, in particolare, di non avere considerato la raccomandata inviata dalla persona offesa all’imputata e la testimonianza resa da NOME COGNOME osserva che gli indicati elementi sarebbero andati a comprovare soltanto parte del narrato della persona offesa, quello di minore spessore accusatorio, ovvero la richiesta di restituzione delle chiavi di casa; il punto era che la difesa non aveva mai contestato che vi fosse stata tale richiesta, ma che la stessa non fosse stata ottemperata dall’imputata; con l’atto di appello si era invece rimarcato il progressivo deterioramento del rapporto tra le parti, con espressa riserva che argomentare piø esaustivamente in sede di dibattimento; quanto alle attenuanti generiche, il difensore rileva che la valutazione operata dalla Corte di appello era chiaramente volta a contestare la fondatezza della doglianza difensiva, ma non la specificità o meno della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Si deve premettere che, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell’impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo
sufficiente la proposizione di temi che sarebbero comunque inidonei a sovvertire la decisione del giudice di primo grado.
1.2. Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, il motivo di appello relativo alla responsabilità non si confrontava con la richiesta di restituzione delle chiavi avanzata dalla persona offesa con raccomandata e con la testimonianza di NOME COGNOME che in piø occasioni aveva assistito alla richiesta formulata dalla persona offesa all’imputata di restituzione delle chiavi; quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la stessa non aveva indicato quali erano stati gli elementi non valutati dal Tribunale che avrebbero giustificato il loro riconoscimento, nØ perchØ avrebbe dovuto essere ritenuta non congrua le pena inflitta.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME